DURC - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 5 DEL 30 GENNAIO 2008
Con
circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, che si pubblica di seguito, il Ministero
del Lavoro e della previdenza sociale ha fornito una prima illustrazione del
sull’applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 avente ad oggetto le
modalità di rilascio e i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
Si pongono
in evidenza qui di seguito gli aspetti di maggiore rilievo della nota ministeriale.
In particolare viene definitivamente chiarito che le cause di cui all’allegato
A) al Decreto sono ostative al rilascio del Durc solo ai fini dell’esclusione
dai benefici normativi e contributivi.
Il Ministero
chiarisce infatti che ‘’deve ritenersi che l’ambito di efficacia delle cause
ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di tutela delle
condizioni di lavoro non possa essere esteso al Durc rilasciato in occasione di
appalti pubblici e privati, ma sia da riferirsi al Durc richiesto ai soli fini
della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi”.
La circolare
ministeriale, oltre a dedicare uno specifico paragrafo all’individuazione delle
nozioni di beneficio normativo e beneficio contributivo, chiarisce che le
violazioni in questione devono essere accertate con sentenza passata in
giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (che non sia stata impugnata) e che,
viceversa, l’estinzione delle violazioni attraverso la procedura della
prescrizione obbligatoria ovvero, per le violazioni amministrative, attraverso
il pagamento in misura ridotta, non integra il presupposto della causa
ostativa.
Ulteriore
chiarimento contenuto nella circolare riguarda il fatto che, pur essendo
ovviamente le cause ostative costituite da violazioni penali o amministrative
commesse da una persona fisica (datore di lavoro o dirigente responsabile
dell’impresa), la eventuale sostituzione del trasgressore non elimina la causa ostativa stessa nei confronti
dell’impresa in quanto la sanzione interdittiva esplica la sua efficacia non
sul piano soggettivo, ma su quello oggettivo della persona giuridica coinvolta
nella violazione.
Altro punto
nodale della circolare ministeriale riguarda i soggetti tenuti al rilascio del
Durc.
Nel decreto
ministeriale dello scorso dicembre infatti è esplicitato, per il settore
dell’edilizia, che il Durc ovvero ogni altra certificazione di regolarità
contributiva, è rilasciato, oltre che ovviamente dagli Istituti previdenziali
Inps e Inail, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni dei datori
di lavoro o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo
nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
La norma
contenuta nell’art. 2 del decreto esclude pertanto dal novero dei soggetti
abilitati al rilascio del Durc quegli enti (Casse edili anomale, costituite
cioè da soggetti che non possiedono i requisiti richiamati) già presenti o che
dovessero essere costituiti in futuro.
Il Ministero
infatti, quanto all’efficacia temporale della previsione che individua i
presupposti di legittimazione delle Casse precisa che la ‘’presente normativa
non ha alcun effetto di ‘’cristallizzazione” o di ‘’legittimazione” del
passato, in quanto i criteri di identificazione dei requisiti delle Casse che
si pongano come titolari di una funzione certificativa di rilievo pubblico
erano già stati definiti con la normativa sulla reciprocità del 1998, che ha
avuto la sua attuazione con l’accordo del
settembre 1999, e con il Decreto legislativo n. 276 del 2003
(definizione di ente bilaterale).
Il
Ministero, inoltre, segnala che, per la verifica dell’autocertificazione per le
partecipazioni a gare di appalto, la regolarità deve sussistere alla data in
cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti
eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Circolare n.
5/2008
Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione
generale per l’Attività Ispettiva
Roma 30
gennaio 2008
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 è stato pubblicato il Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007 che, in applicazione dell’art. 1 comma 1176, della
L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), stabilisce “le modalità di ‘rilascio, i’
contenuti analitici dei documento ‘Unico di regolarità contributiva di cui al
comma 1175, nonché le tipologie di pregresse in irregolarità di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non
considerare ostative al rilascio del documento medesimo”.
Il Decreto -
che in parte riprende alcune indicazioni già fornite dalla circolare condivisa
da INPS n. 92 del 26 luglio 2005), INAIL n. 38 del 26. luglio 2005) e
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) (prot. n. 230 del 12
luglio 2005) - costituisce ad oggi il principale riferimento normativo in
materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al quale occorre
pertanto prestare attenzione nell’affrontare le diverse problematiche emerse
già dal 2002 in ordine al rilascio della certificazione di regolarità.
A tal
riguardo, d’intesa con gli Istituti, si è ritenuto di fornire alcuni
chiarimenti interpretativi anche in ordine alla nozione di “benefici normativi
e contributivi”, elaborando altresì un elenco meramente esemplificativo delle
agevolazioni maggiormente richieste dai datori di lavoro, agevolazioni che,
oltre al rispetto degli “altri obblighi di legge” e degli “accordi e contratti
collettivi”, sono altresì condizionate al “possesso del Documento Unico di
Regolarità Contributiva”.
Prima di affrontare
tale problematica si ritiene pèrò indispensabile chiarire, con riferimento ad
ogni singola disposizione contenuta nel Decreto, gli aspetti di maggior
rilievo, evidenziando gli elementi di continuità e di novità rispetto alla
disciplina previgente.
Soggetti
obbligati (art. 1)
Nell’individuare
i soggetti interessati al possesso del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), il Decreto regolamenta in modo unitario le modalità di
rilascio ed contenuti analitici della certificazione, indipendentemente dalle
finalità per le quali quest’ultima venga richiesta.
È utile
ricordare infatti che, oltre a quanto da ultimo previsto dall’art. 1, comma
1175, della legge. Finanziaria 2007 in ordine alla fruizione dei. “benefici
normativi e contributivi”, ai sensi dell’art. 1, comma 553, L. n. 260/2005
(legge Finanziaria 2006), che ha modificato la previsione già contenuta
nell’art. 10, comma 7, D.L. n. 203/2005 convertito dalla L. n. 248/2005, le
imprese di tutti i settori sono tenute a presentare i DURC anche per accedere
ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie “per la realizzazione di
investimenti”. Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito
dalla L. n. 266/2002 e dell’art 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003, che
modifica l’art. 3, comma 8 dei D.Lgs. n. 494/1996, il DURC rientra tra, la
documentazione necessaria per l’assegnazione di appalti pubblici o per
l’abilitazione (permesso di costruire o DIA) alla esecuzione di appalti privati
nel settore dell’edilizia.
Per quanto
attiene invece al campo di applicazione del Decreto va sottolineato che -
superando il precedente orientamento interpretativo fornito da questo Ministero
(v. risposta ad interpello prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005), nell’ottica di
una lettura sistematica della disciplina in materia - il DURC è richiesto anche
ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, “nell’ambito delle
procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori
privati dell’edilizia” ciò in quanto ad una più approfondita analisi I’art. 3
comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, avente ad oggetto le verifiche svolte dal
committente nei confronti degli appaltatori, fa esplicito riferimento non
soltanto alle “imprese esecutrici” ma anche ai “lavoratori autonomi”. Del
resto, va rilevato che in alcuni ambiti settoriali (ad es. edilizia), l’estrema
parcellizzazione e la destrutturazione dei processi produttivi ha determinato
l’effetto di incrementare in modo esponenziale il numero delle posizioni
lavorative autonome rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e pertanto
anche sotto il profilo dell’interpretazione logico-sistematica, non appare in
linea con ratio normativa escludere gli stessi lavoratori autonomi dagli
obblighi di certificazione della regolarità contributiva.
Ciò comporta
che, ai fini del rilascio del Documento, rileva anche la regolarità della
posizione contributiva del titolare dell’impresa con dipendenti ovvero quella
del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle
speciali gestioni previdenziali.
Soggetti
tenuti al rilascio del DURC (art 2)
L’art 2
individua anzitutto i soggetti tenuti al rilascio del DURC soggetti che, oltre
all’INPS e all’INAIL, sono individuati negli “altri Istituti previdenziali che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria”, previa una apposita
convenzione con i predetti Istituti. Ciò in quanto il DURC è una certificazione
che interessa l’intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere
dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni
assicurative diverse da quella tradizionali gestite dall’INPS e dall’INAIL.
Nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti
previdenziali diversi da INPS e INAIL continueranno a rilasciare le rispettive
certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità
richieste dalla disciplina normativa
Per quanto
attiene alla Casse edili, anch’esse interessate al rilascio della
certificazione di regolarità contributiva per le aziende del settore ai sensi
della disciplina in materia di appalti pubblici e privati, la disposizione si
rinvia alla nozione di ente bilaterale di cui all’art 2 comma 1 lett. h), del
D.Lgs. n. 276/2003 in quanto le Casse edili rappresentano proprio una delle
prime manifestazioni della bilateralità legata allo specifico settore delle
costruzioni. In virtù di tale definizione, dalla data di entrata in vigore del
decreto, solo le Casse costituite “da una o più associazioni dei datori o dei
prestatori di lavoro stipulanti il contratta collettivo nazionale che siano,
per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”
possono dunque essere ammesse al rilascio della certificazione di regolarità
contributiva, anche in virtù del fatto che solo per quest’ultime è verificato
il rispetto del principio di reciprocità. Tale principio introdotto dall’art.
9, comma 77 della L. n. 415/1998 (“le casse edili che non applicano la
reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono
rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva”) e ribadito
dall’art. 252 comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti
pubblici) - comporta il riconoscimento dei versamenti effettuati. presso ciascuna
Cassa ai fini della ricostruzione unitaria della posizione lavorativa del
lavoratore edile la cui attività, come noto, è caratterizzata da una forte
mobilita tra diverse aziende
Tale nozione
implica anche il riconoscimento del fondamentale principio dell’autonomia
contrattuale tra le parti sociali del settore, in virtù del quale un azienda
che applica un contratto collettivo diverso da quello che istituisce la Cassa
edile cui si rivolge per ottenere il DURC ha diritto ad ottenere ugualmente il
Documento, sulla base della dimostrazione della applicazioni del proprio
contratto collettivo di riferimento (contratto comunque stipulato dalle parti
sociali comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile).
Quanto
invece alla efficacia temporale della previsione che individua i presupposti di
legittimazione delle Casse va, precisato che la presente normativa non ha alcun
effetto di “cristallizzazione” o di “legittimazione” del passato in quanto i
criteri di identificazione dei requisiti delle Casse che si propongono come
titolari di una funzione certificativa di rilievo pubblico erano già stati
definiti con la citata normativa del 1998 (principio dì reciprocità) dall’art.
2 del D.Lgs. n. 276/2003 (definizione di ente bilaterale).
La norma
prevede inoltre, in via di prima sperimentazione, che al rilascio dei DURC
saranno ammessi anche altri enti bilaterali (evidentemente diversi dalle Casse
edili) che osservano i requisiti di cui al citato art, 2, comma I lett. h), del
D.Lgs. n. 276/2003 e che provvederanno a stipulare una apposita convenzione con
gli istituti. previdenziali da approvare da parte del Ministero del lavoro.
Al riguardo,
tenuto conto delle indicazioni interpretative già fornite in passato da questo
Ministero con riférimento agli obblighi di contribuzione nei confronti di: tali
Enti, si ritiene che la certificazione di regolarità contributiva rilasciata,
diversamente da quanto avviene per le Casse Edili (come meglio detto più
avanti), non possa che riguardare la correntezza dei versamenti nei soli
confronti. di INPS e INAIL ovvero degli altri, Istituti che gestiscano forme di
previdenza obbligatorie.
Soggetto
richiedente e modalità di rilascio (art 3)
L’art. 3
individua i soggetti abilitati alla richiesta del Documento senza introdurre
particolari novità rispetto alle indicazioni contenute nelle già citate
circ.olari degli Enti previdenziali e della Commissione Nazionale Paritetica
per le Casse Edili (CNCE). In linea generale viene sottolineata la preferenza
per la richiesta del DURC mediante strumento informatico, al fine di favorire
la snellezza e tempestività del procedimento.
Va segnalata
invece l’importante novità che attiene al rilascio del DURC ai fini dei
benefici contributivi in quanto tale fattispecie, da un punto di vista quantitativo
interesserà verosimilmente la maggior parte delle richieste di certificazione.
A tal fine
la disposizione precisa che, in tali casi, la richiesta di certificazione ed il
suo rilascio rappresentano una procedura meramente “virtuale”, in quanto ‘l’Istituto
previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il
richiedente alla fruizione del beneficio contributivo” Pertanto, in osservanza
dei principi espressi dalla L. n 241/1990 - volti sia ad evitare ogni
appesantimento delle procedure amministrative non necessitato da specifiche
circ.ostanze, sia a favorire l’uso della telematica nei rapporti tra
amministrazioni e i privati - il richiedente provvederà semplicemente ad
indicare, come in passato e secondo le abituali procedure, il codice
identificativo del beneficio richiesto lasciando all’istituto la verifica del
requisito della regolarità contributiva ai fini della fruizione della
agevolazione richiesta.
Contenuto
del documento (art 4)
La
disposizione indica i contenuti della certificazione di regolarità
contributiva.
Ai di là
dell’elencazione di tali contenuti, la disposizione necessita alcuni
chiarimenti in ordine alla obbligatorietà dei versamenti alle Casse edili, in
quanto la specificità del settore edile e dei relativi istituti contrattuali
finisce per incidere anche sulla natura degli obblighi cui sono tenute le
imprese operanti in tale ambito. In particolare si intende ribadire quanto di
recente precisato da questo Ministero (v. nota 20 novembre 2007 trasmessa ad
INPS, INAIL, ANCE, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) in relazione agli
obblighi derivanti dalla applicazione del contratto collettivo nella sua parte
economico e normativa, “nell’ambito della quale rientrano gli obblighi di
versamento alle Casse edili, in quanto connessi direttamente alla
controprestazione lavorativa”. In altri termini, considerato che:
- secondo
l’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, l’impresa che opera negli appalti pubblici è
tenuta ad “osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”;
- secondo
l’art. 3, comma 8 lett, b), D.Lgs. n. 494/1996 l’impresa che opera nell’ambito
degli appalti edili privati è tenuta a comunicare al committente il contratto
collettivo applicato, stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative;
- secondo
l’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), l’impresa, qualsiasi
sia la sua specializzazione edile è tenuta al rispetto del contratto collettivo
per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione
vigente;
-
l’iscrizione alle Casse edili nonche i relativi versamenti sembrano costituire
un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrate nell’ambito del settore
edile tanto che nel procedimento informatico di rilascio del Documento la
mancata indicazione da parte dell’impresa edile del codice di iscrizione alla
Cassa non consente l’ulteriore iter della procedura amministrativa.
Requisiti di
regolarità contributiva (art. 5)
La norma
regolamenta, unitamente alle previsioni contenute nel successivo art .8, le
condizioni per il rilascio di un DURC regolare, differenziando gli obblighi
contributivi nei confronti degli Istituti da quelli delle Casse edili. Al
riguardo non sussistono particolari novità rispetto a quanto già chiarito con
la citata circ.olare di INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le
Casse Edili (CNCE.).
Si ricorda
in ogni caso che gli istituti e le Casse edili sono tenuti a vetrificare la
regolarità del soggetto richiedente sulla base della rispettiva normativa di
riferimento e che per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza
nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi
nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita
all’intera situazione aziendale (salvo le specificità previste per le Casse
Edili). Da sottolineare in particolare, anche il fatto che tali versamenti
devono essere “accertati (…) come dovuti” dagli Istituti a conclusione della
fase istruttoria.
Va poi
evidenziato che la regolarità contributiva deve essere accertata alla data
indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data in cui si effettua la
verifica, purché nei termini stabiliti per il rilascio del certificato o per la
formazione del silenzio assenso.
In
particolare, per la verifica dell’autocertificazione in sede di partecipazione
a gare di appalto, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui
l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali
regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il
riferimento all’intera situazione aziendale è da ricondursi all’unicità del
rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli Enti al
quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità
propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l’accesso agli appalti
solo alle imprese “qualificate”.
Emissione
del DURC (art. 6)
L’emissione
del DURC, ai sensi dell’art. 6, è prevista entro il termine massimo di trenta
giorni dal ricevimento della domanda di rilascio, cosi come già fissato dagli
appositi atti regolamentari degli Istituti.
Il termine
di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta, ma rimane sospeso nella
ipotesi prevista dall’articolo 7, comma 3 del Decreto che prevede, un
meccanismo di “preavviso di accertamento negativo”. In sostanza tale
previsione, ricalcando quanto già previsto in via generale dall’art. 10 bis
della. L. n. 241/1990, introduce una “sospensione” (non una interruzione) del
termine di 30 giorni per l’emissione del DURC, sino ad un massimo di 15 giorni
dalla data di comunicazione della irregolarità, durante i quali l’interessato
ha la possibilità di sanare la propria posizione. Il meccanismo del “preavviso”
non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8,
comma 3 che introduce - come si dirà meglio in seguito - una sorta di
“franchigia”, che consente l’emissione di un DURC regolare anche in presenza di
omissioni contributive di modesta entità.
Istruttoria
della richiesta
Il DURC è
rilasciato solo nel momento in cui tutti gli Enti (compresa, ove interessata,
la Cassa edile) hanno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e
comunque, come detto, entro trenta giorni dalla richiesta (calcolati dalla data
di protocollazione della richiesta al “netto” dell’eventuale sospensione ai
fini istruttori).
L’esito
dell’istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli. Enti e sottoposto
alla validazione del funzionario responsabile del procedimento, viene poi
inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la
regolarità / irregolarità per la parte di propria spettanza.
Qualora
anche uno solo degli Enti dichiari l’impresa irregolare, è rilasciato un
Documento attestante la non regolarità del richiedente, con specificazione dei
motivi della stessa, fermo restando l’obbligo di porre in essere
preventivamente la procedura di all’articolo 6.
Silenzio
assenso
Nel caso in
cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte degli
Istituti previdenziali scatta evidentemente e relativamente alla regolarità nei
confronti di questi ultimi il c.d. silenzio assenso.
Per quanto
concerne l’ambito edile, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia
pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa edile
competente è tenuto ad emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della
verifica effettuata anche soltanto da uno degli Enti che hanno espresso il
proprio giudizio di regolarità / irregolarità.
Emissione e
trasmissione del Documento
Il DURC,
stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli
atti) - salvo per quanto concerne le ipotesi di cui all’art. 3, comma 4 - è
firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al richiedente
utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) ovvero tramite posta
elettronica certificata per gli Enti che hanno già attivato tale modalità. Nel
caso in cui richiedente sia l’impresa, l’indirizzo cui inoltrare il DURC è
quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall’impresa
stessa al momento della richiesta. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa,
copia del certificato deve essere comunque inviata a quest’ultima.
Validità del
DURC e verifica dei requisiti (art. 7)
Quanto alla
validità del Documento l’art. 7 prevede due differenti tempistiche. Il DURC
utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di
benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in
edilizia ha una validità trimestrale, cosi come previsto dall’art. 39-septies
del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006). Il differente regime si spiega
in quanto nell’ambito degli appalti pubblici il Documento è richiesto non
soltanto in sede di affidamento dei lavori ma anche in fasi successive
dell’appalto relative ad esempio al pagamento dei SAL o dello stato finale dei
lavori, mentre per gli appalti privati è richiesto dal committente solo prima
dell’inizio dei lavori. Con riferimento ai benefici, invece essendo questi
ultimi erogati normalmente con cadenza mensile ed essendo verificata sempre con
cadenza mensile da parte. Dell’Organismo previdenziale la regolarità dei
versamenti contributivi, il DURC ha una efficacia probatoria di norma non
superiore aI mese. Sempre in relazione ai benefici contributivi, va comunque
osservato che la verifica della regolarità contributiva nei confronti degli
altri enti previdenziali potrà avvenire con cadenza periodica diversa rispetto
alla contribuzione INPS e quindi per periodi superiori al mese.
Cause non
ostative al rilascio del DURC (art. 8)
La
disposizione prevede particolari ipotesi in presenza delle quali è comunque
rilasciata la certificazione di regolarità contributiva. Anche in questo caso
sono indicate, in gran parte, le ipotesi già prese in considerazione dalla
circ.olare emanata da INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse
edili (CNCE), con una sostanziale differenza per quanto attiene al contenzioso
amministrativo. Precedentemente, infatti, era specificato che in pendenza di
ricorso, la regolarità poteva essere dichiarata quando lo stesso riguardasse
“questioni controverse o interpretative” e fosse “adeguatamente motivato e non
(…) manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi” (in sostanza si
rimetteva ad una valutazione sostanzialmente discrezionale dell’istituto la
scelta se rilasciare o meno il DURC). Il Decreto stabilisce oggi invece che in
pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso la
regolarità contributiva va sempre dichiarata.
Ulteriore
elemento di novità è rappresentato - come anticipato - dalla previsione secondo
cui, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio
del DURC una omissione contributiva “non grave”. La gravità del debito è poi
individuata secondo due parametri:
- uno
scostamento “inferiore o pari di 5% tra le somme dovute e quelle versate con
riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”
- o,
comunque, “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo
di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
In sostanza,
pertanto, pur in presenza di uno scostamento superiore al 5% il DURC è comunque
rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore ad Euro l.00,00.
La scelta di
introdurre un parametro di valutazione della gravità dell’inadempimento deriva
dal fatto che il Legislatore, in più occasioni - e da ultimo con l’art. 38,
comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 - ha escluso dalla partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici anche
coloro “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziale e assistenziali.” La gravità
dell’eventuale omissione contributiva trova quindi un fondamento oggettivo nel
parametro introdotta dal Decreto limitando di fatto la possibile discrezionalità
degli stessi Enti previdenziali ovvero delle Stazioni appaltanti in ordine alla
verifica di tale requisito.
Irregolarità
in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del
DURC (art. 9)
La
disposizione regolamenta l’importante novità, introdotta dal Legislatore,
rappresentata dalla individuazione di condizioni ostative, ulteriori rispetto
alla mera omissione contributiva, al rilascio di un DURC regolare. L’art 1,
comma 1176, della Finanziaria infatti richiede l’individuazione delle
“tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di
tutela delle condizioni di lavoro da (non) considerare ostative al rilascio del
documento medesimo”.
In sostanza
la disposizione riempie di contenuto la previsione normativa che introduce una
penalizzazione nei confronti di quelle imprese che, pur in regola con gli
obblighi contributivi, non rispettano - o meglio, non hanno, rispettato - altri
parametri di regolarità sul piano della legislazione sociale.
Le
irregolarità in questione sono elencate nella tabella allegata al decreto e,
accanto ad ognuna di esse, è indicato il periodo di tempo durante il quale
all’interessato non deve essere rilasciato il DURC.
In proposito
va anzitutto chiarito che, come espressamente previsto dal Decreto, le
violazioni in questione devono essere accertate “con provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi”.
In sostanza,
pertanto ai fini dell’impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni
devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con
ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata); viceversa, l’estinzione
delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria
ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il
pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981, non integra il
presupposto della causa ostativa.
Tenuto
presente che le cause ostative sono costituite da violazioni penali o
amministrative commesse da una persona fisica, identificata dal Decreto nel
datore di lavoro o nel dirigente responsabile dell’impresa, l’eventuale
sostituzione del trasgressore non determina il venir meno della causa ostativa
stessa nei confronti dell’impresa in quanto la “sanzione interdittiva” esplica
la sua efficacia non sul piano soggettivo ma sul piano oggettivo della persona
giuridica coinvolta nella violazione.
Per quanto
attiene alla efficacia della “sanzione accessoria” rappresentata dal non
rilascio del DURC in conseguenza delle violazioni elencate nella tabella A
allegata al Decreto, si pone il problema di determinarne l’ambito operativo e
cioè di verificare se essa operi sia con riferimento agli appalti, alle
sovvenzioni comunitarie ed ai benefici normativi e contributivi, ovvero sia
limitata solo a queste ultime agevolazioni.
Al riguardo
occorre sottolineare che un conto è introdurre una disciplina unitaria riferita
alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del DURC, per rispondere ad
evidenti esigenze di armonizzazione dei profili operativi e procedimentali in
materia, un conto è invece estendere la portata degli effetti legati al mancato
rilascio del Documento oltre l’ambito esplicitamente delineato dall’art 1,
comma 1176, della L. n. 296/2006. Va infatti sottolineato che tale disposizione
normativa, che rappresenta la fonte primaria di legittimazione del Decreto, fa
esplicito rifermento al DURC finalizzato alla fruizione dei benefici normativi
e contributivi e pertanto deve ritenersi che l’ambito di efficacia delle cause
ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di tutela delle
condizioni di lavoro - cause che peraltro incidono direttamente sui diritti
soggettivi degli interessati - non possa essere esteso al DURC rilasciato in occasione
di appalti pubblici e privati ma sia da riferirsi al DURC richiesto ai soli
fini della fruizione dei predetti benefici normativi e contribuitivi.
Nel
complessivo quadro ordinamentale, infatti, la disciplina normativa, procede a
tipizzare le specifiche cause interdittive che incidono sulla possibilità di
svolgere o continuare a svolgere la normale attività di impresa, cause che
vanno interpretate, proprio per i gravi effetti che comportano, secondo una
logica di tassatività piuttosto che di estensione analogica.
In tal
senso, è possibile fare riferimento ad alcune previsioni in materia di appalti
e anche alla più recente normativa in materia di cause interdittive legate alla
violazione della disciplina prevenzionistica. Va infatti rilevato che, relativamente
alla materia degli appalti, le violazioni alla disciplina sulla salute e
sicurezza dei lavoratori già rappresentano “causa ostativa” in quanto, ai sensi
dell’art. 38, comma 1 lett. e), sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture
e servizi, né possono essere affidatari di subappalti i soggetti “che hanno
commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio [dei contratti pubblici]”. Anche in
materia di responsabilità amministrativa delle imprese, va ricordato che la L.
n. 123/2007, modificando I’art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001, ha inserito una
specifica disposizione (art. 25 septies, comma 2) secondo cui, in caso di
condanna per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, all’impresa vengono applicate le sanzioni interdittive di cui
all’art. 9, comma 2, della citata legge fra le quali e già previsto “iI divieto
di contrattare con la Pubblica Amministrazione”.
In sostanza,
quindi stante la previsione da parte del Legislatore di specifiche ipotesi di
sanzioni “accessorie” di natura interdittiva collegate alla violazione della
normativa lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro, appare
maggiormente in linea con il quadro regolatorio complessivo una interpretazione
che, sia sotto il profilo letterale che sistematico, circoscriva l’efficacia
delle citate “cause ostative” al rilascio del DURC ai soli profili concernenti
la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Efficacia
del provvedimento (art. 10)
La
disposizione ha previsto un periodo di vacatio di 30 giorni dalla pubblicazione
del Decreto in Gazzetta Ufficiale (in vigore pertanto dal 31 dicembre u.s.).
L’esatta individuazione della data di entrata in vigore del Decreto assume
rilevanza in particolare ai fini della insorgenza delle cause ostative legate
alle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, in quanto
I’efficacia interdittiva degli illeciti individuati nella tabella A opera solo
per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore dello
stesso Decreto.
Benefici
“normativi e contributivi”
Come
anticipato, I’art 1, comma 1175, della legge Finanziaria per il 2007 prevede
che il rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
regolare - unitamente agli “altri obblighi di legge” ed al “rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali
territoriali o aziendali laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacaIi dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale” - sia condizione necessaria per la
fruizione di benefici. “normativi e contributivi”.
La rilevanza
della disposizione impone pertanto un necessario approfondimento della nozione
di beneficio normativo e di beneficio contributivo “previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale”.
In linea generale
va rilevato che il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto
fra “regola ed eccezione” in quanto, a fronte di una disciplina generale che
impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti,
il beneficio si configura come una “eccezione” nei confronti di coloro che in
presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento
agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri.
Per quanto
attiene ai benefici contributivi, pertanto, gli stessi sembrano potersi
individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del
rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime
contributivo deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in
cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più
onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma
rappresenti la. “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori.
Di
conseguenza, non rientrano nella nozione in esame quei regimi di
“sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (agricoltura,
navigazione marittima ecc), territori (zone montane, zone a declino industriale
ecc) ovvero specifiche. tipologie contrattuali (apprendistato) con una
“speciale” aliquota contributiva prevista. dalla legge, ambiti nei quali il
totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei
confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria, in
quanto l’intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di
carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni
richieste al soggetto beneficiario.
Ne consegue
che, laddove in questi stessi ambiti, siano invece previste rispetto al regime
generale di sottocontribuzione - ulteriori agevolazioni di carattere
contributivo non generalizzate a tutti gli operatori del settore ma legate a
specifici presupposti o condizioni poste in essere solo da alcuni di essi
queste ultime, ripristinandosi la logica di “regola e di eccezione”, possono
considerarsi benefici nel senso anzidetto e quindi condizionati al possesso del
DURC.
Detta
categoria di benefici è dunque individuata, sia pur a meri fini esemplificativi
e non esaustivi, nell’elenco allegato alla presente circolare.
In ordine
invece ai benefici “normativi”, gli stessi sembrano potersi identificare in
tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della
contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre
“in materia di lavoro e legislazione sociale”. In tale nozione, pertanto,
sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi
e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a
valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti
di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni
effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati).
TABELLA
“TIPI CONTRIBUZIONE” CON AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA
- Lavoratori
svantaggiati ex art 4, comma 3, della Legge 8/11/1991 n. 381, ai quali si
applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali
(cooperative sociali). (circ. INPS n 296/92)
-Lavoratori
assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi
titolo alla riduzione deI 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
(disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (circ. INPS
n. 25/91)
- Lavoratori
assunti ai sensi dell’art 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407 aventi
titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro
(disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. INPS n.
25/91)
- Lavoratori
interinali ex D.Lgs. n 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la
riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro
temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori
in astensione per maternità (circ. INPS n. 136/2001)
- Lavoratori
in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.25, comma 9,
della Legge 23/7/91 n. 223. (circ. INPS n. 260/91)
- Lavoratori
in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8 comma 2 della Legge
23/7/91, n. 223 (circ. INPS n. 260/91)
Lavoratori
in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8 comma 2 della Legge
23/7/91, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo
indeterminato (circ. INPS n. 260/91)
- Lavoratori
detenuti o internati, ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000 (circ. INPS n.
134/2002)
- Lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in
astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30/12/1971 n. 1204,
come modificati dalla legge 8/3/2000 n. 53, per i quali al datore di lavoro
compete la riduzione del 50% della contribuzione. (circ. INPS n. 117/2000)
- Lavoratori
assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge 23/7/91 n. 223,
ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di
lavoro (circ. INPS n. 215/91)
- Lavoratori
assunti con contratto di reinserimento ex art 20 della Legge 23/7/91 n. 223, ai
quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di
lavoro (circ. lNPS n. 215/91)
- Lavoratori
ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art. 2,
comma 4, del D.L. 8/10/92, n. 398 (circ. INPS n. 260/92)
Dirigenti
iscritti all’INPDAI prima del 31/12/95, assunti ai sensi dell’art. 10 del DL
511/96, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del
datore di lavoro. (circ. INPS n. 2/97)
- Lavoratori
di età compresa fra i 18 e i 29 anni assunti con contratto di inserimento,
esclusi dagli incentivi economici previsti dal Decreto Legislativo a 276/2003
(circ. INPS n. 51/2004)
- Lavoratori
disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003
(circ. INPS n. 51/2004)
- Lavoratori
disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003
(circ. INPS n. 51/2004)
- Lavoratori
disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003
(circ. INPS n. 51/2004)
- Lavoratori
disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003
(circ. INPS n. 51/2004)
- Lavoratori
con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro assunti con
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003
(circ. INPS n. 51/2004)
- Lavoratori
con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro assunti con
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003
(circ. INPS n. 51/2004)
- Lavoratori
con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro assunti con
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione
del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (circ. INPS
n. 51/2004)
- Lavoratori
con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro assunti con
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003
(circ. INPS n. 51/2004)
- Lavoratori
che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di
lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto
Legislativo n. 276/2003 (circ. INPS n. 51/2004)
- Lavoratori
che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di
lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto
Legislativo n. 276/2003 (circ. INPS n. 51/2004)
- Lavoratori
che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di
lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto
Legislativo n. 276/2003 (circ. INPS n. 51/2004)
- Lavoratori
che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di
lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto
Legislativo n. 276/2003 (circ. INPS n. 51/2004)
-
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di
occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui
il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile assunte con
contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n 276/2003
(circ. INPS n. 51/2004)
-
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di
occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui
il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile assunte con
contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n 276/2003
(circ. INPS n. 51/2004)
-
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di
occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui
il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile assunte con
contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n 276/2003
(circ. INPS n. 51/2004)
- Lavoratrici
di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione
femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile assunte con contratto
di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del
100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n 276/2003 (circ. INPS n.
51/2004)
- Lavoratori
riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap
fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il
datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal
Decreto Legislativo n. 276/2003 (circ. INPS n. 5 1/2004)
- Lavoratori
riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap
fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il
datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal
Decreto Legislativo n. 276/2003 (circ. INPS n. 5 1/2004)
- Lavoratori
riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap
fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il
datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal
Decreto Legislativo n. 276/2003 (circ. INPS n. 5 1/2004)
- Lavoratori
frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità
assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono
dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art.25 comma 9,
legge 223/1991) (circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006
- Lavoratori
frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità
assunti con contratto a tempo determinato per i quali i contributi sono dovuti
nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi (art.8 comma 2, legge
223/1991) (circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006
- Lavoratori
frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità
assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato
per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti
per ulteriori 12 mesi (art.8 comma 2, legge 223/1991) (circ. INPS n. 115/2005).
Decorrenza 1/2006
- Lavoratori
percettori di indennità di mobilità assunti dalle agenzie di somministrazione
di lavoro ai sensi dell’art. 13, comma 1, Iett. b) del Decreto Legislativo n
276/2003 (circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006
- Lavoratori
percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale assunti dalle
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 13, comma 1, Iett. b)
del Decreto Legislativo n 276/2003 (circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006
- Lavoratori
percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle agenzie di
somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 13, comma 1, Iett. b) del Decreto
Legislativo n 276/2003 (circ. INPS n. 44/2006) .Decorrenza 3/2006
- Lavoratori
in Cassa Integrazione Guadagni assunti da datori di lavoro che optano per
l’agevolazione di cui all’art 4, comma 3 della legge n. 236/1993 per i quali i
contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi
(circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
- Lavoratori
in mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 155 legge n. 311/2004 assunti con
contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella
misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 13, comma 2, legge
80/2005) (circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005
- Lavoratori
in mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 155 legge n. 311/2004 assunti con
contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della
contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 13, comma 2, legge
80/2005) (circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005
- Lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art, 1, comma 155, legge n.
311/2004 assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo
indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per
gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005) (circ.
INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005
- Lavoratori
in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese del Centro Nord ai sensi dell’art.
13, comma 2, legge 80/2005 per i quali spetta l’agevolazione del 50% dei
contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza
6/2005
- Lavoratori
in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno
ai sensi dell’art. 13, comma 2, legge 80/2005 per i quali spetta l’agevolazione
totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 12/2006).
Decorrenza 6/2005
- Lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per
gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9 legge 223/1991). (circ. INPS n.
115/2005). Decorrenza 1/2006
- Lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti
per 12 mesi (art. 8, comma 2 legge 223/1991). (circ. INPS n. 115/2005).
Decorrenza 1/2006
- Lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il
versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi
(art. 8, comma 2 legge 223/1991). (circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006
- Soci
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per
gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9 legge 223/1991). (circ. INPS n.
77/2005). Decorrenza 1/2005
- Soci
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli
apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2 legge 223/1991). (circ. INPS n.
77/2006). Decorrenza 1/2005
- Soci
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli
apprendisti per ulteriori 12 mesi mesi (art. 8, comma 2 legge 223/1991). (circ.
INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005
- Soci
lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi
dell’art. 4, della Legge n 236/1993 (circ. INPS n 77/2006). Decorrenza 1/2005
- Soci
lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25,
comma 9, della Legge 23/7/91, n. 223 (circ. INPS n. 77/2006) Decorrenza 1/2005
- Soci
lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della
Legge 23/7/91, n. 223 (circ. INPS n. 77/2006) Decorrenza 1/2005
- Soci
lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della
Legge 23/7/91, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a
tempo indeterminato (circ. INPS n. 77/2006) Decorrenza 1/2005
- Soci
lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8 comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407
aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di
lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord) (circ.
INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
- Soci
lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8 comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407
aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di
lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ.
INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
- Lavoratori
edili che, ai sensi del D.L. n. 244/1995 art. 29 e art. 1, comma 51, L. n.
247/2007 svolgono attività lavorativa per un numero di ore settimanali non
inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione
- Sgravio
art. 1, commi 67 e 68, L. n. 247/2007. Con riferimento, al triennio 2008-2010,
è relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all’articolo 12, terzo
comma della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste
dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello
delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di
produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori
dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
-
Oscillazione del tasso medio per prevenzione nei primi 2 anni di attività. Art.
19 e 20 MAT (D.M. 12/12/2000) 15%
-
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività
art. 24 MAT (D.M. 12/12/2000) 5% o 10% a seconda del numero di lavoratori.