MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2008 - TERMINE CONSEGNA 28 FEBBRAIO 2008

Sul Supplemento Ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2007, n. 297, è stato pubblicato il provvedimento 3 dicembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica (CUD 2008) riguardante l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2007, delle indennità di fine rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute d'acconto operate, delle deduzioni e delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps.

Da quest’anno è previsto che il CAF comunichi i dati relativi al risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) non più direttamente al sostituto d’imposta ma all’Agenzia delle Entrate la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d’imposta. Al fine di un avvio graduale di tale nuova modalità di comunicazione del mod. 730-4, per quest’anno la possibilità per i sostituti d’imposta di ricevere direttamente dall’Agenzia delle Entrate il mod. 730-4 in via telematica è riservata ai soli sostituti che alla data del 31 dicembre 2007 hanno il domicilio fiscale in una delle province individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in corso di approvazione. L’elenco di tali province sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Termini di consegna

La certificazione deve essere rilasciata in duplice copia al dipendente entro il termine del 28 febbraio 2008 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se la richiesta è effettuata prima che siano liquidate le ultime competenze soggette a tassazione ordinaria, i dodici giorni decorrono da tale liquidazione. Al dipendente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni (Allegato 1 Informazioni per il contribuente).

 

Modalità generali di compilazione

Lo schema di certificazione CUD 2008 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2007, fino all'approvazione di una nuova certificazione. Qualora il sostituto d'imposta abbia già provveduto a consegnare al sostituito la certificazione unica, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2007, i dati previsti nello schema CUD 2008, e non presenti nella certificazione già consegnata, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare sempre entro il 28 febbraio 2008.

Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni sono riportate nella tabella C allegata alle istruzioni, distinte per codice. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione riportata nella citata tabella. Resta fermo l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.

Di seguito si riepilogano le modalità di compilazione dei principali punti di interesse del CUD 2008.

 

Dati generali (Parte A)

E' necessario indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2008 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2007, che invece va sempre riportato.

Il punto 8 deve essere compilato nel caso di lavoratori che abbiano aderito ad un fondo di previdenza complementare e/o individuale anche al fine del riconoscimento della deduzione per contributi e/o premi versati in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i lavoratori del settore edile che si sono iscritti a Prevedi, nel punto 8, dovrà essere indicato il codice "1". Nel caso di lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005) dovrà essere riportato il codice "3".

Qualora nel corso dell’anno si siano verificate in capo al lavoratore più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale “A”.

 

Dati fiscali (Parte B)

Nel punto 1 deve essere indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati (tra cui rientrano anche le collaborazioni a progetto) per i quali è possibile fruire della detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati.

In tale punto devono essere indicati i citati redditi al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 TUIR, che andranno indicati nei punti 37 e 38, al netto dei contributi alla previdenza complementare, che andranno indicati nel punto 38, al netto, infine, dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.

Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l’ammontare complessivo dei redditi percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 56 e 57. Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere, inoltre, indicato l’importo delle eventuali erogazioni liberali concesse in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare. Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.

Nel punto 3 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati. Si ricorda che per l’anno 2007 i giorni utili sono al massimo 365. Nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro qualora questo sia di durata inferiore all’anno (data inizio e data fine).

Nel punto 5 va indicato l’importo delle ritenute Irpef risultante dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d’imposta.

Nel punto 6 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta.

Nel punto 10 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2007.

Nel punto 11 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuto a saldo per il periodo d’imposta 2007.

Nel punto 13 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2008

Ovviamente i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l’applicazione dell’ addizionale.

Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d’imposta successivo, ovvero in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l’informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti. In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell’addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell’anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto; al punto 11 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo. Si precisa che in questo caso il punto 13 non dovrà essere compilato.

Qualora invece, l’ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all’acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d’imposta precedente, il sostituto d’imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito.

Al punto 29 va indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote Irpef per scaglioni di reddito alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2.

Nel punto 31 va indicato l’importo della detrazione per lavoro dipendente. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante. Qualora il percipiente abbia comunicato l’ammontare di altri redditi al sostituto d’imposta, quest’ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l’importo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell’ammontare comunicato.

Nei punti da 38 a 41 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

In particolare, va indicato:

Nel punto 38 l’importo dei contributi e premi (diversi dal TFR) versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2. Si rammenta che, dal periodo di imposta 2007, i contributi complessivamente versati alla previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.

Nel punto 39 l’importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite di euro 5.164,57, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

Nel punto 40, da compilare solo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, va indicato l’importo complessivo dei contributi versati dal lavoratore di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 e dal datore di lavoro limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Nel punto 44 vanno indicati i contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (ad esempio al FASI). Si rammenta che tali contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente nel limite di 3.615,20 euro annui

La casella del punto 47 deve essere barrata se il sostituito abbia chiesto, nel corso del periodo d’imposta, l’applicazione di un’aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga dei vari scaglioni annui di reddito, al fine di evitare di pagare un’imposta particolarmente elevata in sede di conguaglio.

Nei punti da 94 a 104 vanno indicati i dati relativi all’ammontare del TFR, e alle altre indennità, nonché i relativi acconti e le anticipazioni, soggette a tassazione separata erogati nell’anno 2007 ed eventualmente in anni precedenti, e le ritenute operate.

Si segnala che nel punto 94 vanno indicate le somme erogate, a titolo di TFR, nell’anno 2007, nel punto 95 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 96 e 98 rispettivamente, le ritenute operate nell’anno e quelle operate in anni precedenti - senza indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva.

Circa l'ammontare del TFR erogato da riportare nei punti richiamati si ricorda che esso va determinato al netto dello 0,50% destinato al Fondo Pensioni IVS, al netto di quanto destinato al fondo pensione complementare e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva dell’11%.

Il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 94 e 95, distinguendo quanto maturato fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001.

I punti da 255 a 258 riguardano l'indicazione di quanto erogato in attuazione della misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito prevista dal decreto legge n. 159/2007. Si segnala che il punto 258 deve essere barrato qualora, il sostituto non abbia attribuito il rimborso forfetario spettante, in quanto il percipiente ne ha fatto richiesta. Nel caso in cui il suddetto rimborso forfetario non sia stato erogato dal sostituto a causa dell’incapienza del monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007 indicare nelle annotazioni (cod. BC) tale situazione.

 

Dati previdenziali ed assistenziali (Parte C)

Anche la certificazione CUD 2008 deve essere compilata, ai fini contributivi, indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta, per quanto qui rileva, all’Inps, nonché l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti all’Istituto.