MODELLO DI
CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2008 - TERMINE CONSEGNA 28 FEBBRAIO 2008
Sul Supplemento Ordinario n. 281
alla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2007, n. 297, è stato pubblicato il
provvedimento 3 dicembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato, con
le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica (CUD 2008)
riguardante l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2007,
delle indennità di fine rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute
d'acconto operate, delle deduzioni e delle detrazioni effettuate, dei dati
previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta
all'Inps.
Da quest’anno è previsto che il
CAF comunichi i dati relativi al risultato finale delle dichiarazioni (mod.
730-4) non più direttamente al sostituto d’imposta ma all’Agenzia delle Entrate
la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto
d’imposta. Al fine di un avvio graduale di tale nuova modalità di comunicazione
del mod. 730-4, per quest’anno la possibilità per i sostituti d’imposta di
ricevere direttamente dall’Agenzia delle Entrate il mod. 730-4 in via
telematica è riservata ai soli sostituti che alla data del 31 dicembre 2007
hanno il domicilio fiscale in una delle province individuate con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in corso di approvazione. L’elenco di
tali province sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Termini di consegna
La certificazione deve essere rilasciata
in duplice copia al dipendente entro il termine del 28 febbraio 2008 ovvero
entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del
rapporto di lavoro. Se la richiesta è effettuata prima che siano liquidate le
ultime competenze soggette a tassazione ordinaria, i dodici giorni decorrono da
tale liquidazione. Al dipendente devono essere consegnate, unitamente alla
certificazione unica, che può essere sottoscritta anche mediante sistemi di
elaborazione automatica, le istruzioni (Allegato 1 Informazioni per il
contribuente).
Modalità generali di
compilazione
Lo schema di certificazione CUD
2008 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni
successivi al 2007, fino all'approvazione di una nuova certificazione. Qualora il sostituto d'imposta abbia già
provveduto a consegnare al sostituito la certificazione unica, a seguito di
richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno
2007, i dati previsti nello schema CUD 2008, e non presenti nella
certificazione già consegnata, devono essere contenuti in una certificazione
integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare
sempre entro il 28 febbraio 2008.
Le informazioni che il sostituto
è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni sono riportate nella
tabella C allegata alle istruzioni, distinte per codice. Per ciascuna
informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione
riportata nella citata tabella. Resta fermo l’utilizzo dello spazio riservato
alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda
fornire al sostituito.
Di seguito si riepilogano le
modalità di compilazione dei principali punti di interesse del CUD 2008.
Dati generali (Parte A)
E' necessario indicare il
domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 (o, se antecedente, alla
data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1°
gennaio 2008 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2007, che
invece va sempre riportato.
Il punto 8 deve
essere compilato nel caso di lavoratori che abbiano aderito ad un fondo di
previdenza complementare e/o individuale anche al fine del riconoscimento della
deduzione per contributi e/o premi versati in sede di dichiarazione dei
redditi.
Per i lavoratori del settore
edile che si sono iscritti a Prevedi, nel punto 8, dovrà essere indicato il
codice "1". Nel caso di lavoratori di prima occupazione successiva al
1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005) dovrà essere
riportato il codice "3".
Qualora nel corso dell’anno si
siano verificate in capo al lavoratore più situazioni riconducibili a diversi
codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod.
BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il
codice alfabetico convenzionale “A”.
Dati fiscali (Parte B)
Nel punto 1 deve essere indicato il totale imponibile dei
redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati (tra cui rientrano
anche le collaborazioni a progetto) per i quali è possibile fruire della
detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati.
In tale punto
devono essere indicati i citati redditi al netto degli oneri deducibili di cui
all'art. 10 TUIR, che andranno indicati nei punti 37 e 38, al netto dei
contributi alla previdenza complementare, che andranno indicati nel punto 38,
al netto, infine, dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno
concorso a formare il reddito.
Qualora il sostituito si sia avvalso della
facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella
certificazione devono essere indicati: l’ammontare complessivo dei redditi
percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi
complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai
successivi punti 56 e 57. Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod.
AH) deve essere, inoltre, indicato l’importo delle eventuali erogazioni
liberali concesse in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore
di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto
indipendentemente dal loro ammontare. Con riferimento ai redditi esposti nei
medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta
indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione
coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo
importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o
indeterminato.
Nel punto 3 va indicato il numero dei giorni compresi nel
periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali
il percipiente ha diritto alla detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati. Si ricorda che per l’anno 2007 i giorni utili sono al
massimo 365. Nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione
del periodo di lavoro qualora questo sia di durata inferiore all’anno (data
inizio e data fine).
Nel punto
5 va indicato l’importo delle ritenute Irpef risultante dalle
operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d’imposta.
Nel punto 6 va
indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta.
Nel punto 10 va indicato l’importo dell’addizionale
comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta a titolo d’acconto per il periodo
d’imposta 2007.
Nel punto 11 va indicato l’importo dell’addizionale comunale
all’IRPEF dovuto a saldo per il periodo d’imposta 2007.
Nel punto 13 va indicato l’importo dell’addizionale comunale
all’IRPEF dovuta a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2008
Ovviamente i punti 10, 11 e 13 non devono
essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non
hanno disposto l’applicazione dell’ addizionale.
Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13
sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l’obbligo per
il sostituto d’imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del
periodo d’imposta successivo, ovvero in un’unica soluzione in caso di
cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod.
AL) devono contenere l’informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e
11 sono stati interamente trattenuti. In caso di cessazione di rapporto di
lavoro è necessario effettuare il calcolo dell’addizionale effettivamente
dovuta sugli ammontari erogati nell’anno. In
particolare andrà indicato al punto 10 l’importo dell’addizionale comunale
all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto; al punto
11 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal
sostituto a titolo di saldo. Si precisa che in questo caso il punto 13 non
dovrà essere compilato.
Qualora invece, l’ammontare dovuto a titolo
di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore
all’acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d’imposta precedente,
il sostituto d’imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale
comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente
restituito.
Al punto
29 va indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote Irpef
per scaglioni di reddito alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2.
Nel punto 31 va
indicato l’importo della detrazione per lavoro dipendente. Nel
caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato
di durata inferiore all’anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel
corso dell’anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve
ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il
sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà
fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi,
sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo
stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente
spettante. Qualora il percipiente abbia comunicato l’ammontare di altri redditi
al sostituto d’imposta, quest’ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo
delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente e darne
evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l’importo del
reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso
nell’ammontare comunicato.
Nei punti da 38 a 41 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.
In particolare, va indicato:
Nel punto 38 l’importo
dei contributi e premi (diversi dal TFR) versato dal lavoratore e dal datore di
lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2. Si
rammenta che, dal periodo di imposta 2007, i contributi complessivamente versati alla previdenza complementare
dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo
per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.
Nel punto 39 l’importo
dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1
e 2 ad esempio perché eccedente il limite di euro 5.164,57, previsto dall’art. 10, comma 1,
lett. e-bis), del TUIR.
Nel punto 40, da compilare solo per i lavoratori
di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, va
indicato l’importo complessivo dei contributi versati dal lavoratore di prima
occupazione successiva al 1 gennaio 2007 e dal datore di lavoro limitatamente
ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Nel punto 44 vanno indicati i contributi versati ad enti o casse
aventi esclusivamente fine assistenziale (ad esempio al FASI). Si rammenta che
tali contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore non concorrono a
formare il reddito da lavoro dipendente nel limite di 3.615,20 euro annui
La casella del punto 47
deve essere barrata se il sostituito abbia chiesto, nel corso del periodo
d’imposta, l’applicazione di un’aliquota più elevata di quella derivante dal
ragguaglio al periodo di paga dei vari scaglioni annui di reddito, al fine di
evitare di pagare un’imposta particolarmente elevata in sede di conguaglio.
Nei punti da 94 a 104 vanno indicati i dati relativi
all’ammontare del TFR, e alle altre indennità, nonché i relativi acconti e le
anticipazioni, soggette a tassazione separata erogati nell’anno 2007 ed
eventualmente in anni precedenti, e le ritenute operate.
Si segnala che nel punto
94 vanno indicate le somme erogate, a titolo di TFR, nell’anno 2007, nel punto 95 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 96 e 98 rispettivamente,
le ritenute operate nell’anno e quelle operate in anni precedenti -
senza indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva.
Circa l'ammontare del TFR erogato
da riportare nei punti richiamati si ricorda che esso va determinato al netto
dello 0,50% destinato al Fondo Pensioni IVS, al netto di quanto destinato al fondo pensione complementare e comprensivo della
rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa
imposta sostitutiva dell’11%.
Il sostituto deve inoltre dare
indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti
94 e 95, distinguendo quanto maturato fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio
2001.
I punti da 255 a 258 riguardano l'indicazione di quanto
erogato in attuazione della misura fiscale di sostegno a favore dei
contribuenti a basso reddito prevista dal decreto legge n. 159/2007. Si segnala
che il punto 258 deve essere barrato
qualora, il sostituto non abbia attribuito il rimborso forfetario spettante, in
quanto il percipiente ne ha fatto richiesta. Nel caso in cui il suddetto
rimborso forfetario non sia stato erogato dal sostituto a causa dell’incapienza del monte ritenute disponibile nel mese di
dicembre 2007 indicare nelle annotazioni (cod. BC) tale situazione.
Dati previdenziali ed
assistenziali (Parte C)
Anche la certificazione CUD 2008
deve essere compilata, ai fini contributivi, indicando i dati previdenziali ed
assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta, per quanto qui
rileva, all’Inps, nonché l’importo dei contributi previdenziali ed
assistenziali a carico del lavoratore versati e/o
dovuti all’Istituto.