APPALTI PUBBLICI - FORMULAZIONE DI RISERVE PER LA SOSPENSIONE LAVORI
(Cass.
Civile, sez. I, 5/5/1998, n. 4502)
In
tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore deve formulare, a pena di
decadenza, la cosiddetta "riserva" per maggiori compensi o rimborsi
conseguenti alla sospensione dei lavori al più tardi nel verbale di ripresa dei
lavori (salva restando la successiva registrazione ed esplicazione della stessa
nel registro di contabilità), ovvero, in mancanza di questo (la cui
compilazione è rimessa alla iniziativa dell'appaltante) mediante tempestiva
comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto, restando, in
proposito, irrilevante che la sospensione medesima sia ascrivibile a dolo o
colpa dell'Amministrazione appaltante, sempre che si tratti di vicende o
comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera.