APPALTI  PUBBLICI - FORMULAZIONE DI   RISERVE PER LA SOSPENSIONE LAVORI

(Cass. Civile, sez. I, 5/5/1998, n. 4502)

 

In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore deve formulare, a pena di decadenza, la cosiddetta "riserva" per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori al più tardi nel verbale di ripresa dei lavori (salva restando la successiva registrazione ed esplicazione della stessa nel registro di contabilità), ovvero, in mancanza di questo (la cui compilazione è rimessa alla iniziativa dell'appaltante) mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto, restando, in proposito, irrilevante che la sospensione medesima sia ascrivibile a dolo o colpa dell'Amministrazione appaltante, sempre che si tratti di vicende o comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera.