DIMISSIONI VOLONTARIE RESE DAL LAVORATORE - NUOVA MODULISTICA
OBBLIGATORIA DAL 5 MARZO 2008 - DECRETO 21 GENNAIO 2008 - NOTA MINISTERO DEL
LAVORO DEL 4 MARZO 2008
Le dimissioni volontarie rese dal lavoratore,
dal 5 marzo 2008, sono soggette ad una nuova disciplina obbligatoria, che
impone il ricorso, a pena di nullità, ad una apposita
procedura informatica che ha come scopo dichiarato quello di contrastare il
fenomeno delle c.d. “lettere di dimissioni in bianco”, secondo quanto previsto
dal Decreto 21 gennaio 2008 (cfr. suppl. n. 1 al Not.
n. 2/2008).
Di seguito si illustrano i principali
chiarimenti diramati dal Ministero del Lavoro con nota prot.
n. 16 del 4 marzo 2008, disponibile anche sul sito del Collegio.
Modalità
operative
La volontà del lavoratore di rassegnare le
proprie dimissioni non è da sola sufficiente ma deve essere necessariamente
"certificata e validata" da un soggetto terzo, che non sia il
lavoratore stesso e neppure il datore di lavoro.
Ad oggi tali
soggetti abilitati sono la Direzione provinciale del lavoro, oppure i Comuni,
oppure i Centri per l'impiego. In futuro, dopo la pubblicazione di un
apposito decreto ministeriale, anche le organizzazioni sindacali ed i patronati
saranno inseriti tra i soggetti abilitati.
Il Comune di Brescia ha attivato questo
servizio presso l'Uffico Protocollo e presso l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) situati in Piazza Loggia, rispettivamente al n. 3 ed al n. 13/b.
Mentre il Centro per l’Impiego di Brescia riceve i lavoratori in via Cipro al
n. 3.
La nota ministeriale in commento chiarisce
che possono assistere il lavoratore, indipendentemente dal luogo ove
quest’ultimo sia residente o presti la sua attività, tutti i soggetti abilitati
sopra richiamati.
Le nuove modalità per rassegnare le
dimissioni volontarie da parte del lavoratore possono essere schematizzate come
di seguito:
a) il lavoratore che intenda dimettersi
volontariamente deve utilizzare esclusivamente un apposito modulo reso
disponibile sul sito www.lavoro.gov.it;
b) il lavoratore può precompilare il modulo
direttamente on-line, recandosi successivamente ed obbligatoriamente presso uno
dei soggetti abilitati per la “validazione” di modulo precompilato, come si
dirà nel successivo punto d);
c) il lavoratore in alternativa può recarsi
presso uno dei soggetti abilitati anche per la compilazione del modulo;
d) il soggetto abilitato, accedendo al sito
internet del Ministero del Lavoro, protocolla il modulo compilato, a cui viene
attribuito un codice unico, e consegna al lavoratore una ricevuta che riporta i
“dati di invio” unitamente a tutti i dati contenuti nel modulo;
e) il lavoratore, entro 15 giorni dalla data
della ricevuta, deve consegnare al datore di lavoro la ricevuta stessa al fine
di perfezionare le proprie dimissioni. Si segnala, come detto, che la ricevuta
ha validità di 15 giorni, entro i quali deve essere
consegnata al datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro che riceve
oltre tale termine il modulo trasmesso, dovrà invitare il lavoratore a ripetere
l’invio;
f) il datore di lavoro, entro cinque giorni
dalla data di cessazione del rapporto, provvederà ad inviare la comunicazione
di cessazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego.
Si ribadisce che le dimissioni sono
nulle, e dunque non in grado di produrre i propri effetti, nel caso in cui il
lavoratore utilizzi una comunicazione informale o resa in maniera diversa da
quella prevista dal Decreto. In questi casi il datore di lavoro deve
invitare il lavoratore ad attenersi alle nuove modalità di presentazione delle
dimissioni avvalendosi del modulo informatico.
Campo di
applicazione
Le nuove modalità si applicano alle sole
dimissioni volontarie unilaterali rese dal lavoratore ai sensi dell'art. 2118
c.c. nei confronti di qualsiasi datore di lavoro.
Pertanto, la nota in commento chiarisce che
tali modalità non si applicano:
-
agli accordi di
risoluzione consensuale bilaterali, che, secondo il Ministero, "restano
disciplinati dalle norme generali sui contratti, che prevedono la libera
manifestazione del consenso";
-
ai casi di
recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova;
-
alle c.d.
"dimissioni per giusta causa", in quanto l'istituto è normativamente
assimilato al licenziamento che non è oggetto della nuova disciplina.
Inoltre, come già illustrato con la
precedente informativa, è confermato che il modulo informatico è da utilizzarsi
nel caso di dimissioni per le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:
-
lavoro subordinato nell'impresa;
-
collaborazione coordinata
continuativa, anche a progetto, intendendo con essa tutte le tipologie di
rapporto di lavoro di tipo parasubordinato, ed anche occasionale, nella quale
pur mancando la continuità, sussiste il coordinamento con il committente (le
c.d. “mini co.co.co.”);
-
associazione in partecipazione, ex art. 2549
c.c., se caratterizzata dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte
degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi
professionali;
-
lavoro tra soci e
cooperative.
Nota prot. n. 16 del Ministero del Lavoro - 4 marzo 2008
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