DIMISSIONI VOLONTARIE RESE DAL LAVORATORE - NUOVA MODULISTICA OBBLIGATORIA DAL 5 MARZO 2008 - DECRETO 21 GENNAIO 2008 - NOTA MINISTERO DEL LAVORO DEL 4 MARZO 2008

 

Le dimissioni volontarie rese dal lavoratore, dal 5 marzo 2008, sono soggette ad una nuova disciplina obbligatoria, che impone il ricorso, a pena di nullità, ad una apposita procedura informatica che ha come scopo dichiarato quello di contrastare il fenomeno delle c.d. “lettere di dimissioni in bianco”, secondo quanto previsto dal Decreto 21 gennaio 2008 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 2/2008).

Di seguito si illustrano i principali chiarimenti diramati dal Ministero del Lavoro con nota prot. n. 16 del 4 marzo 2008, disponibile anche sul sito del Collegio.

 

Modalità operative

La volontà del lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni non è da sola sufficiente ma deve essere necessariamente "certificata e validata" da un soggetto terzo, che non sia il lavoratore stesso e neppure il datore di lavoro.

Ad oggi tali soggetti abilitati sono la Direzione provinciale del lavoro, oppure i Comuni, oppure i Centri per l'impiego. In futuro, dopo la pubblicazione di un apposito decreto ministeriale, anche le organizzazioni sindacali ed i patronati saranno inseriti tra i soggetti abilitati.

Il Comune di Brescia ha attivato questo servizio presso l'Uffico Protocollo e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) situati in Piazza Loggia, rispettivamente al n. 3 ed al n. 13/b. Mentre il Centro per l’Impiego di Brescia riceve i lavoratori in via Cipro al n. 3.

La nota ministeriale in commento chiarisce che possono assistere il lavoratore, indipendentemente dal luogo ove quest’ultimo sia residente o presti la sua attività, tutti i soggetti abilitati sopra richiamati.

Le nuove modalità per rassegnare le dimissioni volontarie da parte del lavoratore possono essere schematizzate come di seguito:

a) il lavoratore che intenda dimettersi volontariamente deve utilizzare esclusivamente un apposito modulo reso disponibile sul sito www.lavoro.gov.it;

 

b) il lavoratore può precompilare il modulo direttamente on-line, recandosi successivamente ed obbligatoriamente presso uno dei soggetti abilitati per la “validazione” di modulo precompilato, come si dirà nel successivo punto d);

c) il lavoratore in alternativa può recarsi presso uno dei soggetti abilitati anche per la compilazione del modulo;

d) il soggetto abilitato, accedendo al sito internet del Ministero del Lavoro, protocolla il modulo compilato, a cui viene attribuito un codice unico, e consegna al lavoratore una ricevuta che riporta i “dati di invio” unitamente a tutti i dati contenuti nel modulo;

e) il lavoratore, entro 15 giorni dalla data della ricevuta, deve consegnare al datore di lavoro la ricevuta stessa al fine di perfezionare le proprie dimissioni. Si segnala, come detto, che la ricevuta ha validità di 15 giorni, entro i quali deve essere consegnata al datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro che riceve oltre tale termine il modulo trasmesso, dovrà invitare il lavoratore a ripetere l’invio;

f) il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di cessazione del rapporto, provvederà ad inviare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego.

Si ribadisce che le dimissioni sono nulle, e dunque non in grado di produrre i propri effetti, nel caso in cui il lavoratore utilizzi una comunicazione informale o resa in maniera diversa da quella prevista dal Decreto. In questi casi il datore di lavoro deve invitare il lavoratore ad attenersi alle nuove modalità di presentazione delle dimissioni avvalendosi del modulo informatico.

 

Campo di applicazione

Le nuove modalità si applicano alle sole dimissioni volontarie unilaterali rese dal lavoratore ai sensi dell'art. 2118 c.c. nei confronti di qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, la nota in commento chiarisce che tali modalità non si applicano:

-     agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali, che, secondo il Ministero, "restano disciplinati dalle norme generali sui contratti, che prevedono la libera manifestazione del consenso";

-     ai casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova;

-     alle c.d. "dimissioni per giusta causa", in quanto l'istituto è normativamente assimilato al licenziamento che non è oggetto della nuova disciplina.

Inoltre, come già illustrato con la precedente informativa, è confermato che il modulo informatico è da utilizzarsi nel caso di dimissioni per le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

-     lavoro subordinato nell'impresa;

-     collaborazione coordinata continuativa, anche a progetto, intendendo con essa tutte le tipologie di rapporto di lavoro di tipo parasubordinato, ed anche occasionale, nella quale pur mancando la continuità, sussiste il coordinamento con il committente (le c.d. “mini co.co.co.”);

-     associazione in partecipazione, ex art. 2549 c.c., se caratterizzata dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali;

-     lavoro tra soci e cooperative.

 

Nota prot. n. 16 del Ministero del Lavoro - 4 marzo 2008

 

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