VERSAMENTI A TITOLO DI CONTRIBUTO AL SSN SUI PREMI ASSICURATIVI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI - COMPENSAZIONE CON MODELLO F24
(Risoluzione
n. 72/E del 29/2/2008)
Le somme
versate nel periodo d’imposta 2007 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario
Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non
inferiore ad 11,5 tonnellate ed omologati ai sensi del decreto del Ministro
dell’Ambiente 23 marzo 1992, di recepimento della Direttiva 91/542/CEE (riga B)
- e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, secondo alinea, per i veicoli
immatricolati a decorrere dal 1° ottobre 1996, quindi, “euro 2”, “euro 3” ed
“euro 4” - possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti 2008 fino
alla concorrenza di euro 300,00 per ciascun veicolo, tramite il Mod. F24;
l’utilizzo di tali somme in compensazione non è soggetto al limite di cui
all’art. 25, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per
consentire la compensazione delle somme in questione è stato confermato il
codice tributo 6793 ma con una nuova denominazione “credito per versamenti del
CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a
trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5
tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23
marzo 1992”.
In sede
di compilazione del modello F24, tale codice tributo dovrà essere indicato
nella sezione “Erario”.
Nel
campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui è effettuata la
compensazione (2008).