TRASPORTI - RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO
- PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2007
L’Agenzia
delle Dogane, con propria circolare prot. n.221/V del
12 febbraio 2008, ha precisato che gli esercenti l’attività di autotrasporto di
merci, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno
2007, hanno diritto al rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa disposto
dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 16/2005 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad Euro 9,78609, nonché
dell’ulteriore incremento di aliquota, pari ad Euro 3,00 per mille litri di
prodotto (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto), disposto dal
decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
286/2006.
Sempre
l’Agenzia ha precisato che non è invece, al momento, rimborsabile l’incremento
dell’aliquota d’accisa sul gasolio per autotrazione, da euro 416,00 a euro
423,00, previsto, con effetto dal 1 o giugno 2007,
dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
Il
comma 2 dell’articolo in questione subordina, infatti, la rimborsabilità
dell’incremento di aliquota predetto alla preventiva approvazione comunitaria,
che ad oggi non è stata ancora rilasciata.
Si fa,
pertanto, riserva di fornire ogni utile informazione al riguardo a seguito
della conclusione dell’iter comunitario in corso di svolgimento.
In
particolare, hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli
esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
b) gli
enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto
di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
c) le
imprese esercenti auto servizi di competenza statale, regionale e locale di cui
alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
d) gli
enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune In
servizio pubblico per trasporto di persone.
Con
riferimento ai consumi effettuati nel corso dell’anno 2007 i soggetti sopra
elencati hanno diritto al rimborso di Euro 12,78609 per mille litri di prodotto.
Per
ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della
restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i
soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione
agli uffici dell’ Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con
l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9
giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’ Il ottobre 2000) entro il 30 giugno
2008.
Le
imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante
possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.
Per le
eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine
dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici
dell’ Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di
rimborso in denaro entro il 30 giugno 2009.
Per la
fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE
TRIBUTO 6740.
Per
l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E.
è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Come
già evidenziato in passato, si ribadisce che:
- i
soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere
b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione,
dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda
carburante;
- gli
esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera
a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le
relative fatture di acquisto.
L’agenzia
ricorda inoltre, che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre,
allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione
dei benefici per il settore dell’ autotrasporto sulla base di dichiarazioni non
conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione
infedele.
Tutto
ciò premesso, al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la
compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi
dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente
Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti
comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in
Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito
internet www.agenziadogane.it. l’Agenzia provvederà a rendere disponibile non appena
possibile, sul sito predetto, il relativo software, opportunamente aggiornato.
Della
disponibilità del suddetto software sarà data notizia a mezzo comunicato
stampa.