TRASPORTI ECCEZIONALI - DURATA DELLE
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALL’ANAS
Con
circolare del 20 dicembre 2007 l’ANAS ha confermato che le autorizzazioni
rilasciate per i mezzi d’opera eccezionali
per massa sono valide fino al 10° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’elenco delle strade non percorribili dai mezzi d’opera.
I mezzi
d’opera in esame devono rispettare le seguenti condizioni:
- non
devono superare i limiti di sagoma di cui all’art. 61 del CdS;
- non
devono superare i limiti di massa di cui all’art. 10 c. 8 del CdS;
- per
gli stessi deve essere corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34 del
CdS;
- chi
esegue il trasporto abbia verificato che lungo il percorso non via siano
cartelli indicanti limitazioni di massa.
Nei
mesi scorsi l’ANAS ha rilasciato alcune autorizzazioni per tali mezzi con
validità annuale (12 mesi).
Il
periodo di validità indicato su queste autorizzazioni può essere corretto
mediante presentazione delle stesse all’ANAS che indicherà sull’autorizzazione
la dicitura ““valida fino al 10° giorno successivo alla data di pubblicazione
sulla G.U. degli elenchi delle strade non percorribili”,
La
richiesta di annotazione non comporta il pagamento di ulteriori oneri di
istruttoria.