CODICE DELL’AMBIENTE - DECRETO CORRETTIVO -
PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI VIA E VAS DAL 13
FEBBRAIO 2008
E’
entrato definitivamente in vigore il 13 febbraio 2008 il Decreto Legislativo 4 del
16 gennaio 2008 che ha apportato rilevanti modifiche al Codice dell’Ambiente
(D.Lgs. 152/2006).
In
particolare diventano operative le nuove norme in materia di VIA (Valutazione
di impatto ambientale) e VAS (Valutazione ambientale strategica) in quanto il
decreto correttivo ha riscritto integralmente la parte II, artt. 4-52, del
Codice dell’Ambiente.
Le
Regioni hanno tempo 12 mesi per l’adeguamento. Per le procedure già avviate
continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.
Le
principali novità riguardano:
-
l’introduzione di una serie di disposizioni mirate ad assicurare la
semplificazione dei procedimenti e il coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale. Ciò nonostante, rispetto
alla precedente normativa, si nota un certo incremento dei tempi per la
definizione delle varie fasi dei procedimenti;
-
l’eliminazione del silenzio-rigetto, per cui adesso l’amministrazione
competente deve necessariamente concludere il procedimento di VIA o VAS con un
provvedimento espresso e motivato;
- la
previsione dell’annullabilità, anziché della nullità, dei provvedimenti
conclusivi di procedimenti effettuati senza aver effettuato la procedura di VIA
o VAS;
-
l’avvio della procedura di VIA non più sulla base del progetto preliminare ma
sul definitivo;
- un
più ampio riconoscimento della discrezionalità delle regioni e province
autonome nel disciplinare, compatibilmente con le regole generali espresse nel
codice, ulteriori modalità per l’individuazione di piani, programmi e progetti
da sottoporre a VIA o VAS di competenza regionale o anche per la determinazione di criteri di
esclusione dalla VIA per specifiche categorie progettuali; per lo svolgimento
delle consultazioni; per le modalità di partecipazione delle regioni confinanti
eventualmente coinvolte dall’attuazione del piano; per l’individuazione dei
soggetti competenti in materia;
- una
nuova e più ampia definizione di ‘’impatto ambientale” che ricomprende le
alterazioni quali-quantitative sull’ambiente non solo
negative ma anche positive che siano conseguenza dell’attuazione di piani,
programmi o progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione
dismissione compresi eventuali malfunzionamenti.
Ambito
di applicazione
La
valutazione ambientale strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono
avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale. È
preordinata a integrare il procedimento di elaborazione, adozione e
approvazione di detti piani e programmi con valutazioni ambientali assicurando
che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile.
Piani e
programmi sono tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione/programmazione,
nonché le eventuali loro modifiche, previsti da norme
legislative o regolamentari o amministrative e la cui adozione compete ad
autorità statali, regionali o locali.
La
valutazione di impatto ambientale (VIA) riguarda i progetti di opere e
interventi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sul
patrimonio culturale. È preordinata a
individuare, descrivere e valutare per ciascun caso particolare gli
impatti diretti e indiretti di un progetto.
Entrambe
le valutazioni sono definite come ‘’processi” che devono essere effettuati
prima dell’approvazione definitiva del piano, programma o progetto al fine di
valutare gli impatti significativi che da essi potrebbero derivare. Tali ‘’processi” si sviluppano in una serie
di fasi (verifica di assoggettabilità, consultazioni, redazione del rapporto o dello studio ambientale istruttoria,
decisione, monitoraggio successivo) che devono necessariamente concludersi con
un ‘’parere motivato” (sembrerebbe non vincolante) la VAS e con ‘’provvedimento
obbligatorio e vincolante” la VIA.
Rispetto
all’abrogata disciplina è stato eliminato l’istituto del silenzio rigetto in
caso di inerzia a provvedere della pubblica amministrazione. L’unico rimedio
previsto per la VIA di competenza statale è la possibilità, per gli
interessati, di richiedere l’intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri.
Per la VIA di competenza regionale saranno le regioni con proprie leggi e
regolamenti a disciplinare le conseguenze del mancato adempimento da parte
della p.a.
I
provvedimenti adottati senza la VAS ovvero la VIA se previste come obbligatorie
sono annullabili per violazione di legge. Per cui il provvedimento è
provvisoriamente efficace. Ma lo diventa definitivamente qualora non venga
presentato ricorso, su istanza di parte, entro gli ordinari termini di
decadenza previsti per i ricorsi amministrativi. Non è, invece, soggetto a
termini di decadenza il potere di autoannullamento di
un provvedimento illegittimo che l’amministrazione può esercitare, ricorrendone
i presupposti, purché entro un ‘’termine ragionevole” (art. 21-nonies
L.241/90).
Competenze
La
procedura di VAS può essere di competenza statale o regionale a seconda che
l’approvazione del piano o programma competa nel primo caso ad organi dello
Stato o, nel secondo, alle Regioni e Province autonome o ad altri enti locali.
Anche
la procedura di VIA può essere di competenza statale o regionale. In tal caso
occorre fare riferimento al tipo di progetto secondo la classificazione
contenuta negli allegati II, III e IV al
decreto.
In caso
di competenza statale, l’autorità competente, intesa come: ‘’la pubblica
amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato”, è il Ministro
dell’ambiente che si esprime di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali. Il Ministro dell’Ambiente si avvale per il supporto tecnico
- scientifico della ‘’Commissione tecnica di Verifica dell’impatto ambientale”
istituita dall’art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n° 90.
In sede
regionale l’autorità competente è la pubblica amministrazione individuata dalle
specifiche leggi regionali o delle province autonome.
Semplificazioni
procedurali
Al fine
di garantire la semplificazione delle procedure ambientali il decreto correttivo
ha introdotto una serie di rilevanti disposizioni che, in via generale,
prevedono un rinvio alla legge sul procedimento amministrativo e diritto di
accesso (Legge 241/1990) e, in particolare, stabiliscono che:
- al
fine di acquisire elementi informativi e valutazioni di altre autorità
pubbliche interessate l’autorità competente può indire una o più conferenze di
servizi (ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/90);
-
l’autorità competente può concludere con il proponente o con le altre
amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della
semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
Il
provvedimento di valutazione d’impatto ambientale comprende anche
l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per i progetti la cui valutazione
spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC
(allegato V del D.Lgs. 59/2005).Per i progetti di competenza regionale che
ricadono nella normativa IPPC (allegato I del D. Lgs.
59/2005), le regioni assicurano che la procedura per il rilascio di
autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento
di VIA. Qualora le autorità competenti coincidano, le regioni potranno invece
prevedere che la VIA ricomprenda anche l’AIA.
Ponendo
fine a numerose questioni sollevate dalla precedente disciplina viene chiarito
che la VAS e la VIA comprendono la procedura di valutazione d’incidenza (VI) di cui all’art. 5 del decreto n. 357/1997: a tal fine,
il rapporto ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli
elementi previsti per ottenere la VI.
Il
decreto correttivo con formula piuttosto generica stabilisce (peraltro in due
norme praticamente uguali art. 5 lett.o e art. 26 co. 4 di cui non si comprende la duplicazione) che il
provvedimento conclusivo di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i
pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e
di patrimonio culturale necessari per la realizzazione
dell’opera o intervento inclusa, nel caso di impianti soggetti anche ad IPPC,
l’autorizzazione integrata ambientale.
Nel
procedimento di VIA per la predisposizione dello studio di impatto ambientale
per i progetti che siano inseriti e previsti da piani o programmi sui quali è
stata svolta la VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi già
effettuate a tale scopo contenute nel rapporto ambientale. In ogni caso, per la
redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in
considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
In
merito alla VAS, premesso che essa può svolgersi a vari livelli istituzionali
(a seconda delle competenze in merito all’adozione approvazione di un piano o
programma; ad esempio: Piano regionale paesistico - Piano territoriale regionale -Piano
provinciale -Piano urbanistico comunale)
si prevede che per non appesantire lo svolgimento dei procedimenti non
occorra ripetere valutazioni già effettuate. Inoltre, per la redazione del
rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazione
già acquisite o nell’ambito di altri livelli decisionali o anche in attuazione
di altre disposizioni normative.
Competenze
delle Regioni e province autonome
Alle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano è riservata la disciplina
riguardante:
a)
l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
b) le
eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per
l’individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e
per lo svolgimento delle consultazioni;
c) le
modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al
processo di VAS.
Per
quanto riguarda la VIA possono definire, per determinate tipologie progettuali
o aree predeterminate un incremento o decremento delle soglie
dimensionali.
Le
regioni devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla loro
entrata in vigore. Decorso infruttuosamente tale termine si applicheranno le
disposizioni del decreto (152/06) ovvero le eventuali disposizioni regionali se
vigenti e se compatibili.
Infine,
le regioni dovranno approvare una complessiva strategia di sviluppo sostenibile
che contribuisca anche alla
realizzazione degli obiettivi fissati nella strategia nazionale per la quale,
peraltro, il decreto prevede l’obbligo di aggiornamento.
Procedura
di VAS
La
procedura di VAS ha natura endoprocedimentale ed è
quindi effettuata durante il processo di formazione del piano o del programma e
prima della sua approvazione definitiva. Essa è quindi parte integrante delle
procedure ordinarie utilizzate per l’adozione e approvazione dei piani e dei
programmi.
La VAS
deve essere effettuata per tutti i piani e programmi che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell’aria, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e
che al contempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti sottoposti a VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA.
Rispetto
alla precedente definizione, che ricomprendeva integralmente quella della
direttiva 2001/42/CE, l’obbligo della VAS è ora previsto anche per i ‘’piani di
gestione della qualità dell’aria ampliando così ulteriormente una casistica già
particolarmente estesa.
Sono
sottoposti a VAS anche i piani/programmi per i quali è necessaria la
valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357 (in questo caso, la valutazione d’incidenza è
compresa nella procedura di VAS) in considerazione dei possibili impatti sulle
zone di protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria (ZPS - SIC).
Previa
verifica di assoggettabilità che dia esito positivo sugli impatti significativi
che potrebbero comportare possono essere, infine, sottoposti a VAS:
- le
modifiche a piani e programmi esistenti
- i
piani e programmi che concernono l’uso di piccole aree a livello locale;
- altri
piani e programmi.
esclusioni:
- piani
e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale
caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- piani
e i programmi finanziari o di bilancio; ¾ piani di protezione civile in caso di
pericolo per l’incolumità pubblica.
Rispetto
alla abrogata disciplina non sono più previsti ‘’i
piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile soggetti alle
disposizioni del D. Lgs. 259/2003 ‘’.
Procedura
di VIA
La
procedura di VIA è uno strumento di supporto alla decisione che serve a
verificare in modo preventivo e partecipato le conseguenze ambientali di un
determinato progetto, pubblico o privato.
In
linea generale il decreto stabilisce che la VIA riguardi i progetti da cui
possono derivare impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio
culturale.
In
particolare l’elenco dei progetti/interventi che sono obbligatoriamente
sottoposti a VIA ovunque siano localizzati è contenuto negli Allegati II (per
quelli di competenza statale) e III (per quelli di competenza regionale).I
progetti contenuti nell’Allegato IV (di competenza regionale) sono sottoposti a
VIA previa verifica di assoggettabilità. La VIA è invece obbligatoria se tali
interventi devono essere realizzati anche solo parzialmente in aree protette.
La preventiva
verifica di assoggettabilità deve essere effettuata anche qualora si tratti di
decidere se sottoporre a VIA le modifiche o estensioni di progetti già
esistenti nonché impianti od opere di nuova realizzazione che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi
o prodotti.
Per i
progetti di competenza regionale (Allegato IV) le Regioni possono prevedere per
determinate categorie di interventi:
-
l’esclusione dalla verifica preliminare di assoggettabilità, purché non
ricadano in aree protette;
- un
incremento, nella misura massima del 30%, o decremento delle soglie
dimensionali.
esclusioni:
-
progetti di opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa
nazionale. piani di protezione civile in caso di
pericolo per l’incolumità pubblica. L’esclusione andrà valutata caso per caso
da parte dell’autorità competente.
-
singoli interventi per i quali data l’urgenza di salvaguardare l’incolumità
pubblica o la sicurezza degli immobili a seguito di calamità non è possibile
effettuare la VIA. Eventualmente l’autorità competente dovrà valutare se sia
possibile e opportuna un’altra forma di valutazione ambientale.
Non è
più prevista la possibilità di escludere dalla VIA i progetti
relativi a opere di carattere temporaneo ivi comprese quelle necessarie
esclusivamente i fini dell’esecuzione di interventi di bonifica autorizzati.