GRADUALE
ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER L’EDILIZIA -PRINCIPALI ASPETTI
DI INTERESSE PER LE IMPRESE
E’ stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29-02-2008, Supplemento Ordinario n. 47, la Legge
n. 31 del 28 febbraio 2008 che ha convertito, con una serie di modifiche il
testo originario del D.L. 248 del 31/12/2007 (“Milleproroghe”)
recante proroga di termini e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
L’art. 20 di questa legge ha
finalmente chiarito i molti dubbi sorti a seguito della pubblicazione del D.M.
14 gennaio 2008 relativo alle nuove norme tecniche sulle costruzioni
(pubblicato dopo il milleproroghe).
In sintesi:
A) fino al 30 giugno 2009
(art. 20, secondo comma):
- potrà essere applicato il
D.M. 14-1-2008 (“nuove” norme tecniche) o, in alternativa;
- si potrà continuare a
applicare:
1) il D.M. 14-9-2005
(“vecchie norme” sulle costruzioni);
2) i DD.MM..
20-11-1987; 3-12-1987; 11-3-1988; 4-5-1990; 9-1-1996 e 16-1-1996 (applicativi
della 1086/1971).
B) La proroga al 30 giugno
2009, non si applica (art. 20, quarto comma) alle verifiche tecniche e alle
nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.
Lo stesso vale per gli
edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un loro eventuale collasso (v. D.M. 21-10-2003).
C) Entro il 31 dicembre 2010
dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari e riguardare in
via prioritaria edifici ed opere ubicati nelle zone sismiche
1 e 2 le verifiche tecniche di cui a terzo comma dell’art. 2 dell’Ordinanza
20-3-2003, n. 3274, ad esclusione delle opere ed edifici progettati in base
alle norme sismiche vigenti dal 1984 (art. 20, quinto comma).
D) Il terzo comma dell’art.
20, prevede che “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonchè’ per quelle per le quali le amministrazioni
aggiudicatici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi
prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche
approvate con D.M. 14-9-2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica
utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e
all’eventuale collaudo.”
E) Sarà prevista una
commissione consultiva, operativa fino al 30 giugno 2009, per il monitoraggio
delle revisioni generali delle norme tecniche e per gli eventuali adeguamenti
normativi. Tale commissione sarà costituita da rappresentanti delle regioni e
degli enti locali, associazioni imprenditoriali e ordini professionali.
Si ritiene opportuno
riportare alcuni straci del decreto in parola, per
gli aspetti di più diretto interesse delle imprese edili, rammentando che
l’intero testo della norma è consultabile sul sito internet del Collegio
Costruttori (www.ancebrescia.it), nella rubrica “Tecnica”.
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
Decreto 14 gennaio 2008
Approvazione delle nuove
norme
tecniche per
le costruzioni
11 MATERIALI E PRODOTTI PER
USO STRUTTURALE
11.1
Generalità
. . . . .
Ad eccezione di quelli in
possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti
conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette
specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto
nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata
attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio
Superiore.
Per i materiali e prodotti
recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad
ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione
di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo
specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Sarà inoltre onere
del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle
tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.
Per i prodotti non recanti
la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del
regime di validità dell’Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato
di Idoneità Tecnica all’impiego (caso C) rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
. . . . .
11.2
Calcestruzzo
. . . . .
11.2.4
Prelievo
dei campioni
Un prelievo consiste nel
prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla
presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo
necessario per la confezione di un gruppo di due provini.
La media delle resistenze a
compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di
prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i
controlli del calcestruzzo.
È obbligo del Direttore dei
Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai
successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità e/o provenienza
dei costituenti dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità
del calcestruzzo stesso, tale da non poter più essere considerato omogeneo.
Per la preparazione, la
forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto
indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002.
Circa il procedimento da
seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di
calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2003 e UNI EN
12390-4:2002.
Circa il procedimento da
seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto indicato nella
norma UNI EN 12390-7:2002.
. . . . .
11.2.5.1
Controllo
di tipo A
Il controllo di tipo A è
riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3.
Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi,
ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela
omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di
getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.
Nelle costruzioni con meno
di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3
prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero.
11.2.5.2
Controllo
di tipo B
Nella realizzazione di opere
strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 m3 di miscela
omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo
B).
Il controllo è riferito ad
una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un
controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo.
Per ogni giorno di getto di
miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo, e complessivamente almeno 15
prelievi sui 1500 m3.
Se si eseguono controlli
statistici accurati, l’interpretazione dei risultati sperimentali può essere
svolta con i metodi completi dell’analisi statistica assumendo anche
distribuzioni diverse dalla normale. Si
deve individuare la legge di distribuzione più corretta e il valor medio
unitariamente al coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard e
valore medio). In questo caso la resistenza minima di prelievo R1 dovrà essere
maggiore del valore corrispondente al frattile
inferiore 1%.
Per calcestruzzi con
coefficiente di variazione (s/Rm) superiore a 0,15
occorrono controlli più accurati, integrati con prove complementari di cui al §
11.2.6.
Non sono accettabili
calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3.
11.2.5.3
Prescrizioni
comuni per entrambi i criteri di controllo
Il prelievo dei provini per
il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori
o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale
di prelievo e dispone I’identificazione dei provini mediante sigle,
etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.
La domanda di prove al
laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei lavori e deve contenere
precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun
prelievo.
Le prove non richieste dal
Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve
per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione
vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2003.
l
certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
- l’identificazione del
laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione
univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua
pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l’identificazione del
committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo del
Direttore dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione,
l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei
campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l’identificazione delle
specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per
l’esecuzione della stessa;
- le dimensioni
effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei
campioni;
- la massa volumica del
campione;
- i valori di resistenza
misurati.
Per gli elementi
prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide
le specifiche indicazioni di cui al § 11.8.3.1
L’opera o la parte di opera
non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la
non conformità non è stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale
deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in
opera mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto prescritto
dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel successivo §
Il.2.6. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si
dovrà procedere ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della
struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base
della resistenza ridotta del calcestruzzo.
Ove ciò non fosse possibile,
ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può
dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire
l’opera stessa.
l
“controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a
controllarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il
collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le
caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica
quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di
accettazione”.
. . . . .
11.3
Acciaio
11.3.1
Prescrizioni
comuni a tutte le tipologie di acciaio
11.3.1.1
Controlli
Le presenti norme prevedono
tre forme di controllo obbligatorie:
- in stabilimento di
produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di
trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in
cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.
A tale riguardo si
definiscono:
Lotti di produzione: si
riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di
trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle
grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può
essere compreso tra 30 e 120 tonnellate.
Forniture:
sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
Lotti di spedizione:
sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in
un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali
omogenee.
11.3.1.2
Controlli
di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione
. . . . .
Il prodotto può essere
immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione. La
qualificazione ha validità 5 (cinque) anni.
. . . . .
11.3.1.4
Identificazione
e rintracciabilità dei prodotti qualificati
. . . . .
Ogni prodotto deve essere
marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti
aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso
stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali
caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello
stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza
possibilità di manomissione.
. . . . .
La mancata marchiatura, la
non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale,
rendono il prodotto non impiegabile.
Qualora, sia presso gli
utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o
fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale
marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei
commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento
del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico
Centrale.
Nel primo caso i campioni
destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di
provenienza rilasciata dal Direttore dei Lavori, quale risulta dai documenti di
accompagnamento del materiale.
I produttori ed i successivi
intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione
di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10
anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la
conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o
etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo
statico.
. . . . .
11.3.1.5
Forniture
e documentazione di accompagnamento
Tutte le forniture di
acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico
Centrale.
L’attestato può essere
utilizzato senza limitazione di tempo.
Il riferimento a tale
attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da
un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti
rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di
trasporto del commerciante stesso.
Il Direttore dei Lavori,
prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme
restando le responsabilità del produttore.
. . . . .
11.3.1.7
Centri
di trasformazione
. . . . .
Tutti i prodotti forniti in
cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da
idonea documentazione, specificata nel seguito, che identifichi in modo
inequivocabile il centro di trasformazione stesso.
I
centri di trasformazione sono identificati, ai sensi delle presenti Norme, come
“luogo di lavorazione” e, come tali, sono tenuti ad effettuare una serie di
controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche
che geometriche, del materiale originario. I controlli devono essere effettuati
secondo le disposizioni riportate nel seguito per ciascuna tipologia di acciaio
lavorato.
. . . .
Ogni fornitura in cantiere
di elementi presaldati, presagomati
o preassemblati deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su
documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione
di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il
marchio del centro di trasformazione;
b) dall’attestazione
inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno
fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con
l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il
Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia
dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione
è stata effettuata.
Il Direttore dei Lavori è
tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del
centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto
il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del
centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
. . . . .
11.3.2.10.4
Controlli
di accettazione in cantiere.
I controlli di accettazione
in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati
entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere
campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesime
modalità contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al punto
11.3.2.10.1.2, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso
diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione
di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso
stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti
provenienti da altri stabilimenti.
I valori di resistenza ed
allungamento di ciascun campione, accertati in accordo con il punto 11.3.2.3,
da eseguirsi comunque prima della messa in opera del prodotto riferiti ad uno
stesso diametro, devono essere compresi tra i valori massimi e minimi riportati
nella tabella seguente:
Tabella 11.3.VI - Valori di
accettazione
- Caratteristica:fy minimo; Valore limite: 425 N/mm2; note: (450 - 25)
N/mm2;
- Caratteristica:fy massimo; Valore limite: 572 N/mm2; note: [450 x
(1,25+0,02)]N/mm2;
- Caratteristica: Agt minimo; Valore limite: >= 6,0%; note: per acciai
B450C;
- Caratteristica:Agt minimo; Valore limite: >= 2,0%; note: per acciai
B450A;
-
Caratteristica:Rottura/snervamento; Valore limite: 1,13<=ft/fy<= 1,37; note: per
acciai B450C;
-
Caratteristica:Rottura/snervamento; Valore limite: ft/fy>= 1,03; note: per acciai B450A;
- Caratteristica:Piegamento/raddrizzamento;
Valore limite: assenza di cricche; note: per tutti.
Questi limiti tengono conto
della dispersione dei dati e delle variazioni che possono intervenire tra
diverse apparecchiature e modalità di prova.
Nel caso di campionamento e
prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del valore di una
quantità fissata non sia conforme al valore di accettazione, il valore dovrà
essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel
lotto consegnato.
Se un risultato è minore del
valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati
attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere
che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova
stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore
(singolo) provino.
Se i tre risultati validi
della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, il
lotto consegnato deve essere considerato conforme.
Se i criteri sopra riportati
non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti
diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche
assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art. 59
del DPR n. 380/2001.
Il
lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10
ulteriori provini è maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono
compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra
riportato.
In caso
contrario il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al Servizio
Tecnico Centrale.
Il
prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei lavori o di
tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature
indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato
siano effettivamente quelli da lui prelevati.
Qualora
la fornitura di elementi sagomati o assemblali provenga da un Centro di
trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente
che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti
previsti al § 11.3.1.7, può recarsi presso il medesimo
Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui
sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore
tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei
Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili,
ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano
effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa
richiesta di prove.
La
domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal
Direttore dei Lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate
da ciascun prelievo
In caso
di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei
Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza
ai sensi del presente decreto e di ciò ne deve essere
fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
. . . . .