QUALIFICAZIONE - VERIFICA DEGLI ATTESTATI DI ESECUZIONE LAVORI GIA' PRESENTATI ALLE SOA
La Gazzetta ufficiale n. 33
dell’11 febbraio 2008 pubblica il decreto 21 dicembre 2007, n. 272, del
Ministero delle infrastrutture relativo al “Regolamento recante norme per
l’individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle
attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( 1° luglio 2006).
L’articolo 253, comma 21, del D. Lgs. n. 163/2006
prevedeva un decreto del Ministero delle infrastrutture che individuasse
criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati attestanti la esecuzione di lavori pubblici e delle fatture comprovanti
l’esecuzione di lavori privati, utilizzati dalle imprese ai fini del
conseguimento delle attestazioni SOA. rilasciate prima
dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006.
Si ritiene utile illustrare
brevemente i cinque articoli di cui si compone tale norma.
L’articolo 1 prevede che il
Ministero delle infrastrutture e l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture verifichino, secondo i criteri, le
modalità e le procedure stabilite dal Regolamento stesso:
- i certificati di lavori
pubblici e privati, rilasciati prima dell’entrata in vigore del DPR n. 34/2000
- i certificati di lavori
pubblici e le fatture presentati dalle imprese ai sensi del DPR n. 34/2000
qualora gli stessi siano stati utilizzati per conseguire l’attestazione SOA dal
1° marzo 2000 al 1° luglio 2006 (entrata in vigore del D. Lgs.
n. 163/2006).
L’articolo 2 prevede gli
adempimenti a carico dell’Autorità e delle SOA; a queste
ultime é fatto ancora divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti
esterni alla loro organizzazione aziendale.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento di cui al
DM 272/2007 (26 febbraio 2008), l’Autorità dovrà approvare, e comunicare
simultaneamente alle SOA, il modello informatico da utilizzare per trasmettere
al proprio Osservatorio i dati relativi a certificati e fatture, modello che
provvederà a pubblicare sul proprio sito.
Entro 60 giorni da detta
comunicazione le SOA devono trasmettere all’Osservatorio presso l’Autorità i
dati necessari a consentire la verifica dei certificati e delle fatture.
L’articolo 3 prevede le
sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che saranno
adottate nei confronti delle SOA, qualora queste, senza giustificato motivo,
non trasmettano in tutto o in parte, i dati relativi a certificati e fatture,
nei modi e nei tempi previsti, ovvero trasmettano dati non veritieri.
Ove necessario, l’Autorità
inizia d’ufficio il procedimento per l’irrogazione di dette sanzioni,
contestando alla SOA gli addebiti ed invitandola a presentare le proprie
controdeduzioni ed eventuale documentazione.
In sede di istruttoria
l’Autorità può disporre audizioni ed acquisizioni documentali nonché eseguire,
senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per
l’adozione del provvedimento da parte dell’Autorità rimane sospeso per il tempo
necessario allo svolgimento dell’istruttoria.
L’articolo 4 prevede gli
adempimenti a carico di altri soggetti. L’Osservatorio dell’Autorità, infatti,
trasmette i modelli informatici compilati ed inviatigli dalle SOA a:
- Amministrazioni aggiudicatrici
competenti, le quali, in relazione a ciascun certificato di lavori pubblici -
compresi i certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi della legge 10
febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell’Albo nazionale dei costruttori -
verificano e attestano la veridicità dei dati elencati al comma 1, lettera a),
dell’articolo 4;
- Nucleo di Polizia tributaria
della Guardia di finanza competente per territorio, il quale, in relazione alle
fatture presentate dalle imprese, verifica la veridicità dei dati indicati al
comma 1, lettera b), dell’articolo 4;
- Provveditorati regionali ed
interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture
competenti per territorio, i quali, in relazione ai
certificati di lavori privati rilasciati ai sensi della citata legge n. 57/1962
e s.m.i., verificano e attestano la veridicità dei
dati di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 4.
Tutti i summenzionati soggetti
entro 150 giorni dalla ricezione dei modelli devono trasmettere
all’Osservatorio i dati loro richiesti. Le Amministrazioni ed i Provveditorati,
qualora senza giustificato motivo forniscano informazioni od esibiscano
documenti non veritieri, sono assoggettati alle sanzioni del caso.
L’articolo 5, infine, illustra i
compiti svolti dal Ministero delle infrastrutture e dall’Autorità. L’Autorità, tramite i suoi uffici interni, ed
il Ministero - una volta compiuti gli eventuali, ulteriori accertamenti
istruttori - individuano i dati non confermati e li segnalano man mano al
Consiglio dell’Autorità.
Il Ministero e il Consiglio
concordano i criteri di distribuzione degli affari tra i rispettivi uffici;
pertanto, l’Autorità, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal
Ministero, può procedere alla sospensione in via cautelare dell’attestazione e
può richiedere alla SOA di procedere alla revoca dell’attestazione stessa,
tenendo conto dei dati risultati non veritieri.
Nel caso di inadempimento della
SOA nel termine stabilito, l’Autorità può revocare l’autorizzazione a suo tempo
rilasciata alla stessa, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del DPR n. 34/2000.
Il provvedimento ministeriale tanto auspicato dai vari operatori del settore - dalle
Stazioni appaltanti agli appaltatori stessi - e fortemente sollecitato e
sostenuto dall’Ance, garantendo una migliore attenzione da parte delle SOA
nell’istruttoria preliminare al rilascio delle attestazioni, potrà offrire
maggiore trasparenza al vigente sistema di qualificazione delle imprese.
Occorre, tuttavia, non
sottovalutare le fortissime perplessità sul decreto ministeriale n. 272,
espresse dall’Autorità con il comunicato stampa del 12 febbraio 2008.
Secondo l’Autorità, il Ministero
delle infrastrutture non ha preso in considerazione, e quindi recepito nel
decreto n. 272, il parere da lei formulato giusto dietro sua specifica
richiesta, parere che l’Autorità sottolinea di aver reso sulla base della
propria esperienza ultracinquennale. Le preoccupazioni dell’Autorità si
riferiscono, in particolare, ad alcune problematiche (quali la mancata
chiarezza sui tempi della verifica complessiva dei certificati, la certezza del
controllo e la impossibilità di verificare per prime
le attestazioni SOA attualmente in circolazione) che potrebbero allontanare o
impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore.
Si pubblica di seguito il testo
del regolamento in parola.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 21 dicembre 2007, n.272
Regolamento recante
norme per l’individuazione dei criteri, modalità e procedure per la
verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini
delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006).
(GU n. 35 del 11-2-2008)
testo in vigore dal: 26-2-2008
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Sentita l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l’articolo 253, comma 21,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l’individuazione,
con decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dei criteri, modalità e procedure per la verifica
dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzate ai fini del
rilascio delle attestazioni SOA;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento che istituisce
il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare
l’articolo 1, comma 4, che istituisce il Ministero delle infrastrutture,
trasferendogli parte delle funzioni già attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Sentita l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza
dell’8 ottobre 2007;
Espletata la procedura di
comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Ritenuto che le procedure di
verifica di cui all’articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, riguardano i certificati di lavori pubblici di cui all’articolo
22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, i certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in
vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, nonché le fatture presentate dalle imprese per comprovare i lavori privati
di cui all’articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
Vista la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15961 del 10 dicembre 2007, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento
Art.
1.
Ambito
applicativo
Il Ministero delle
infrastrutture e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (di seguito denominata «Autorita»)
sottopongono a verifica, secondo i criteri, le modalità e le procedure
stabilite dal presente regolamento, i seguenti atti, ove utilizzati per il
conseguimento delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1°
marzo 2000 al 1° luglio 2006:
a) i certificati di lavori
pubblici, di cui all’articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché i certificati di lavori pubblici e
privati rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
b) le fatture presentate dalle
imprese ai sensi dell’articolo 25, comma 5, lettera
c), del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Art.
2.
Adempimenti
a carico delle SOA
1. Entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’Autorità approva e comunica
simultaneamente alle SOA, i modelli informatici da utilizzare per trasmettere i
dati, previsti dall’articolo 4, comma 1, relativi ai
certificati ed alle fatture di cui all’articolo 1. La comunicazione deve essere
accompagnata dall’attestazione dell’avvenuta ricezione. Tali modelli, i quali
devono contenere i dati elencati dall’articolo 4, comma 1, numeri da 1) a 8)
delle lettere a) e c), in modo da consentire alle amministrazioni
aggiudicatrici ed ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere
pubbliche di apporre una dichiarazione sintetica di conferma/non conferma e, in
caso di non conferma parziale, di indicare sinteticamente gli elementi non
confermati, a tutela della riservatezza dei dati in essi contenuti, devono
essere predisposti in modo da consentire un accesso selettivo ai soggetti di
cui al successivo articolo 4. Il modello informatico base
di trasmissione viene pubblicato sul sito informatico dell’Autorità.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1, le SOA trasmettono all’Osservatorio presso l’Autorità, di
seguito denominato «Osservatorio», i dati previsti dall’articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all’articolo
1, utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione.
3. Per le attività previste dal
presente regolamento, le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti
esterni alla loro organizzazione aziendale.
Art.
3.
Sanzioni
a carico delle SOA
1. Le SOA che, senza giustificato
motivo, non trasmettano, in tutto o in parte, i dati relativi ai certificati ed
alle fatture nei modi e tempi previsti dall’articolo 2, ovvero che trasmettano
dati non veritieri, sono sottoposte alle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dagli articoli 6, comma 11, e 40,
comma 4, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Il procedimento per
l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 é iniziato d’ufficio
dall’Autorità, la quale contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a
presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente
provvedimento entro i successivi novanta giorni. In via istruttoria l’Autorità
può disporre audizioni ed acquisizioni documentali nonché eseguire, senza
preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per l’adozione del
provvedimento da parte dell’Autorità rimane sospeso per il tempo necessario
allo svolgimento dell’istruttoria.
3. In caso di inadempimento da
parte delle SOA agli obblighi di trasmissione previsti dal comma 1, l’Autorità
acquisisce i dati ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
Art.
4.
Adempimenti
a carico
di altri soggetti
1. I modelli informatici
compilati ed inviati dalle SOA ai sensi dell’articolo 2, sono trasmessi
dall’Osservatorio, entro dieci giorni dalla ricezione, e comunque non oltre
dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 2:
a) alle amministrazioni
aggiudicatrici competenti, le quali, in relazione a ciascun certificato di
lavori pubblici, compresi i certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, verificano e attestano la veridicità dei
seguenti dati:
1) data del contratto di
appalto;
2) oggetto del contratto di
appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove
e vecchie categorie, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34;
3) denominazione e composizione
del soggetto aggiudicatario;
4) inizio e ultimazione
lavori;
5) opere eseguite da eventuali
subappaltatori;
6) importi contrattuali
dell’appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere
eseguite;
7) buon esito delle opere;
8) nominativo del responsabile
del procedimento o del funzionario che ha rilasciato il certificato;
b) al Nucleo di Polizia
tributaria della Guardia di finanza competente per territorio, il quale, in
relazione alle fatture presentate dalle imprese ai sensi dell’articolo 25,
comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, verifica la veridicità dei seguenti dati:
1) denominazione del soggetto
intestatario delle fatture;
2) oggetto dei lavori;
3) data dell’emissione delle
fatture e relativo numero;
4) importo al netto di IVA;
c) ai provveditorati regionali
ed interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture
competenti per territorio, i quali, in relazione ai
certificati di lavori privati rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e secondo il modello di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale 9
marzo 1989, n. 172, verificano e attestano la veridicità dei seguenti dati:
1) data del contratto di
appalto;
2) oggetto del contratto di
appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove
e vecchie categorie, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34;
3) denominazione e composizione
del soggetto aggiudicatario;
4) inizio e ultimazione dei
lavori;
5) opere eseguite da eventuali
subappaltatori;
6) importi contrattuali
dell’appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere
eseguite;
7) buon esito delle opere;
8) nominativo del funzionario
che ha rilasciato o confermato il certificato ai sensi dell’articolo 14 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57.
2. Entro centocinquanta giorni
dall’invio dei modelli, le amministrazioni aggiudicatrici, i Nuclei di Polizia tributaria
della Guardia di finanza ed i provveditorati regionali ed interregionali per le
opere pubbliche provvedono alla trasmissione all’Osservatorio dei dati di cui
al comma 1.
3. Le amministrazioni
aggiudicatrici ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere
pubbliche che, senza giustificato motivo, non adempiono a
quanto disposto dal comma 2, ovvero forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri, sono assoggettati alle sanzioni rispettivamente
previste dall’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
Art.
5.
Compiti
del Ministero
delle infrastrutture e dell’Autorità
1. L’Autorità, tramite gli
uffici interni da essa individuati, nonché il Ministero delle infrastrutture,
che accede anche per via telematica ai dati pervenuti all’Osservatorio,
compiuti gli eventuali ulteriori accertamenti istruttori, individuano i dati
non confermati, e li segnalano al consiglio dell’Autorità, man mano che vengono
individuati, e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla
scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 2. Il Ministero delle
infrastrutture e il consiglio dell’Autorità concordano i criteri di
distribuzione degli affari tra uffici del Ministero e uffici dell’Autorità.
2. L’Autorità, nei successivi
quarantacinque giorni, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal
Ministero delle infrastrutture, può procedere alla sospensione in via cautelare
dell’attestazione ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Può, inoltre, richiedere alla SOA di
procedere alla revoca dell’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base
di dati risultati non veritieri.
3. Entro trenta giorni dalla
richiesta dell’Autorità, la SOA procede alla revoca dell’attestazione tenendo
conto dei dati risultati non veritieri
4. Nel caso di inadempimento
delle SOA nel termine stabilito dal comma 3, l’Autorità può esercitare i poteri
sostitutivi previsti dall’articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, nonché provvedere alla revoca dell’autorizzazione ai
sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34. Il presente
decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2007
Il
Ministro: Antonio Di Pietro