ACQUISTO DI
IMMOBILE STRUMENTALE DA PARTE DI UNO STUDIO ASSOCIATO
(Risoluzione
Agenzia delle Entrate, n. 48/E del 15/2/2008)
All’associazione
professionale compete il diritto a detrarre l’IVA relativa all’acquisto di un immobile
strumentale, a condizione che risulti comprovata la destinazione dello stesso
all’esercizio dell’ attività professionale.
Lo
chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48/E/2008, con la quale
illustra il trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, all’acquisto - da
parte di uno studio associato - di un immobile strumentale.
In
particolare, l’Agenzia precisa che:
-
all’associazione (autonomo soggetto passivo IVA, titolare di propria partita
IVA) compete, ricorrendone le condizioni previste dall’art.
19 e seguenti, D.P.R. n. 633/1972, il diritto a detrarre l’imposta
assolta per rivalsa. Peraltro, atteso che anche l’associazione professionale è
priva di personalità giuridica, gli effetti del trasferimento dell’immobile si
producono nei confronti dei singoli associati; ciò non esclude il diritto
dell’associazione a detrarre l’IVA relativa all’immobile, a condizione che
risulti comprovata la destinazione dello stesso all’esercizio dell’attività
professionale;
-
l’ammortamento del costo d’acquisto (o di locazione finanziaria) dell’immobile
strumentale all’esercizio in comune della professione può essere riconosciuto
unicamente laddove l’immobile risulti essere iscritto nei pubblici registri
immobiliari a nome dei partecipanti all’associazione
professionale ed utilizzato come bene strumentale per l’esercizio della
professione.
L’Agenzia
delle Entrate chiarisce, inoltre, che - a seguito delle modifiche introdotte
dal D.L. n. 223/2006 e dalla legge n. 296/2006 - l’eventuale cessione dell’immobile
strumentale è idonea a generare plusvalenze tassabili a prescindere dal periodo
in cui intervenga; ai fini IVA, la cessione dell’immobile dopo 10 anni
dall’acquisto, esclude la necessità di effettuare interventi di rettifica della
detrazione esercitata all’atto dell’acquisizione.
Infine,
in caso di scioglimento dell’associazione professionale, la stessa dovrà
emettere fattura imponibile ad IVA nei confronti dei propri associati.