IMPOSTA
DI REGISTRO - VENDITA DI
IMMOBILE CULTURALE
(Risoluzione
Agenzia delle Entrate, n. 47/E del 15/2/2008)
L’Agenzia
delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale - ai fini dell’imposta di registro
- dell’atto di vendita di un immobile soggetto a vincolo culturale, di
proprietà di un ente pubblico: in particolare, la mancata trascrizione del
vincolo preclude alla società acquirente la possibilità di usufruire del
trattamento agevolato di cui all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al
D.P.R. n. 131/1986, che prevede la corresponsione dell’imposta di registro
nella misura del 3% (in luogo del 7%) per i trasferimenti aventi ad oggetto
immobili di interesse storico, artistico e archeologico, qualora nell’atto di
acquisto la parte acquirente dichiari «[…] gli estremi del vincolo stesso in
base alle risultanze dei registri immobiliari».
Il
legislatore subordina il riconoscimento dell’agevolazione tributaria alla
pubblicità del vincolo culturale: pertanto, ai fini dell’applicazione
dell’aliquota del 3% - in luogo dell’aliquota del 7% - è necessario che il
vincolo risulti, direttamente o anche indirettamente, dalla pubblicità dei
registri immobiliari, il cui adempimento si considera quindi essenziale.