IMPOSTA DI REGISTRO - VENDITA DI IMMOBILE CULTURALE

(Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 47/E del 15/2/2008)

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale - ai fini dell’imposta di registro - dell’atto di vendita di un immobile soggetto a vincolo culturale, di proprietà di un ente pubblico: in particolare, la mancata trascrizione del vincolo preclude alla società acquirente la possibilità di usufruire del trattamento agevolato di cui all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, che prevede la corresponsione dell’imposta di registro nella misura del 3% (in luogo del 7%) per i trasferimenti aventi ad oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico, qualora nell’atto di acquisto la parte acquirente dichiari «[…] gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari».

Il legislatore subordina il riconoscimento dell’agevolazione tributaria alla pubblicità del vincolo culturale: pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3% - in luogo dell’aliquota del 7% - è necessario che il vincolo risulti, direttamente o anche indirettamente, dalla pubblicità dei registri immobiliari, il cui adempimento si considera quindi essenziale.