DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE
(DM Ministero economia e finanze del
11/2/2008)
In attuazione della Finanziaria 2008 (art. 1, comma 9,
legge n. 244/2007), il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito le
modalità di fruizione della detrazione spettante per canoni di locazione di
immobili adibiti ad abitazione principale.
Il decreto definisce anche le modalità di attribuzione
della detrazione che sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita
delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi da lavoro.
La disposizione ha effetto retroattivo applicandosi
dall’anno 2007.
In particolare, la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda è
determinata nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO-PF ovvero modello
730) - già a partire da quella presentata nell’anno 2008 - e può essere
utilizzata in compensazione nel modello F24
o - a scelta del contribuente - riportata a nuovo per computarla in
diminuzione dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta successivo ovvero chiesta
a rimborso.
A decorrere dal periodo d’imposta 2008, la detrazione
per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti,
compresa la parte incapiente, è riconosciuta dal
sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.