DETRAZIONE DEL 36% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO - CHIARIMENTI
(C.M. n. 12/E del 19/2/2008)
A partire dal 1° gennaio 2008, l’indicazione in
fattura del costo della manodopera non è più richiesta per fruire dell’aliquota
IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle
abitazioni, rendendosi necessario l’adempimento di tale obbligo unicamente ai
fini del riconoscimento della detrazione del 36% per le ristrutturazioni
edilizie (art.1, commi 17-19, della legge 244/2007).
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la
Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, nella quale vengono confermati i
chiarimenti forniti in occasione dei recenti incontri con la stampa
specializzata che, tra l’altro, riguardano:
A) l’aliquota
IVA del 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni
(art.1, comma 18, della legge 244/2007).
In tal ambito, è stato precisato che, per
l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sulle manutenzioni eseguite dal 1°
gennaio 2008, il contribuente non è tenuto ad indicare in fattura il costo
della manodopera, come avveniva per le operazioni effettuate nel periodo
d’imposta 2007, dovendo, invece, indicare separatamente tale costo in fattura
unicamente per fruire della detrazione del 36% per le ristrutturazioni
edilizie;
B) la detrazione del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, commi 20-24, della
legge 244/2007), in relazione alla quale è stato chiarito che:
- è possibile
rateizzare la detrazione da tre a dieci quote annuali di pari
importo, a scelta del contribuente, all’atto della prima detrazione,
unicamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008, mentre per le spese effettuate
nel corso del 2007 i contribuenti interessati dovranno necessariamente
ripartire la detrazione in tre rate annuali in sede di dichiarazione dei
redditi (con i modelli Unico 2008 o 730/2008);
- l’esclusione
dall’obbligo di invio dell’attestato di qualificazione energetica o di
certificazione energetica per la sostituzione delle finestre, comprensive degli
infissi, in singole unità immobiliari e per l’installazione dei pannelli solari
opera esclusivamente dal 1° gennaio 2008, cosicchè
resta confermato l’obbligo di inviare tale documentazione per gli interventi
effettuati nel corso del 2007.
Si ricorda che le detrazioni del 36% per il recupero
edilizio e del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, nonchè l’applicazione dell’IVA al 10% sulle manutenzioni
sono state prorogate fino al 31 dicembre 2010 dalla citata legge 244/2007.