DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36% - PAGAMENTO DI ACCONTI PER L’ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALI - OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL PRELIMINARE
(Risoluzione Agenzia Entrate, n.38E del
8/2/2008)
In assenza di un preliminare di vendita regolarmente
registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio
dell’immobile, i contribuenti non possono essere ammessi a beneficiare della
detrazione d’imposta del 36%, di cui all’art. 1, legge n. 449/1997, per la
parte di spesa relativa alla realizzazione dei box.
Nella fattispecie, i contribuenti hanno provveduto a
pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell’atto notarile e in assenza
di un preliminare d’acquisto registrato.
Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti
con bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari
acquirenti del box né dell’immobile abitativo.
La circostanza che l’atto d’acquisto sia stato
stipulato nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese
con bonifico, non è sufficiente a giustificare la mancata stipula (e
registrazione) di un preliminare d’acquisto, necessario per poter riscontrare
l’effettiva sussistenza - al momento del pagamento - del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa
in discussione.
Ne consegue che i contribuenti - in assenza di un
preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione
funzionale del box a servizio dell’immobile - non possano essere ammessi a
beneficiare della detrazione d’imposta del 36%, di cui all’art. 1, legge n.
449/1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box.