DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36% - PAGAMENTO DI ACCONTI PER L’ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALI - OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL PRELIMINARE

(Risoluzione Agenzia Entrate, n.38E del 8/2/2008)

 

In assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile, i contribuenti non possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta del 36%, di cui all’art. 1, legge n. 449/1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box.

Nella fattispecie, i contribuenti hanno provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell’atto notarile e in assenza di un preliminare d’acquisto registrato.

Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari acquirenti del box né dell’immobile abitativo.

La circostanza che l’atto d’acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese con bonifico, non è sufficiente a giustificare la mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d’acquisto, necessario per poter riscontrare l’effettiva sussistenza - al momento del pagamento - del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione.

Ne consegue che i contribuenti - in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile - non possano essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta del 36%, di cui all’art. 1, legge n. 449/1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box.