“REVERSE CHARGE” - PRESTAZIONI ESEGUITE NEI CONFRONTI DI UN GENERAL CONTRACTOR
In relazione alle modalità applicative del meccanismo
dell’inversione contabile (art.17, comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972), sono
pervenute all’Associazione numerose richieste di chiarimenti in ordine alla
corretta qualificazione della nozione di contraente generale (cd. “general contractor”) contenuta nella legge 24 dicembre 2007
n. 244 - legge Finanziaria 2008, non considerato, di
per sè, appaltatore di lavori ai fini del “reverse charge”.
A tal proposito, si ricorda che l’art.1, commi
162-163, della citata legge 244/2007, intervenendo in ordine all’applicazione
del “reverse charge”, ha tra l’altro previsto, con
effetto dal 1° febbraio 2008, l’esclusione dal meccanismo dell’inversione
contabile per le «prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente
generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».
Occorre osservare che, dalla formulazione normativa,
non appare esattamente delineato l’ambito applicativo dell’esclusione
dall’inversione contabile e, in particolare, se questa
riguardi esclusivamente le prestazioni rese a favore del contraente
generale di cui all’art.176 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (recante il Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi), ovvero se possa
riferirsi anche ad altre fattispecie, caratterizzate dalla presenza di soggetti
assimilabili a quest’ultimo, specie nell’ambito dei contratti di appalto
privati.
D’altra parte, la disposizione di cui alla legge 244/2007 serve a superare quanto disposto
dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. 155/E/2007, nella quale era stato
precisato che i contratti stipulati tra l’impresa contraente
generale-appaltatore ed i soggetti terzi affidatari dei lavori (ai sensi
dell’art. 176 del D.Lgs. 163/2006) dovevano essere qualificati come contratti
di subappalto, e, pertanto, assoggettati al meccanismo dell’inversione
contabile.
In assenza di precisazioni ministeriali in materia, si
ritiene rilevante quanto sostenuto nella relazione generale di accompagnamento
alla disposizione che, nell’illustrare la modifica normativa, fa riferimento
all’ipotesi di affidamento dei lavori ad “un contraente generale - che in base
all’art.176, comma 7, del Codice dei contratti pubblici può eseguire i lavori
direttamente oppure mediante ulteriore affidamento a soggetti terzi”.
Ciò porta a ritenere che l’esclusione dall’inversione
contabile sia circoscritta alle sole prestazioni rese nei confronti del
contraente generale, specificatamente disciplinato dall’art.176 del D.Lgs.
163/2006, al quale venga affidata la totalità dei lavori.
In particolare, la figura del “contraente generale”
risulta disciplinata nel codice dei contratti pubblici (art.176) esclusivamente
nell’ambito delle procedure speciali attinenti le “infrastrutture strategiche”
(art.161 e seguenti del Codice dei contratti pubblici). Ne consegue che,
laddove si parla di “contraente generale”, deve necessariamente farsi
riferimento alle opere inserite nei programmi della legge
obiettivo (art.162 del medesimo Codice), non essendo tale figura
estensibile al di fuori di tale specifica materia.
In attesa dell’emanazione dei necessari chiarimenti
ministeriali circa l’esatto ambito applicativo della disposizione, si ritiene
che l’inapplicabilità del “reverse charge” sia
limitata alla fattispecie prevista dall’art. 176 del citato Codice dei
contratti pubblici, nell’ambito del quale i lavori affidati dal contraente
generale si qualificano come appalti e non subappalti, e come tali risultano
esclusi dal meccanismo dell’inversione contabile.
Pertanto, per tutte le altre fattispecie, che non
ricadono nell’ambito di tale disciplina (ad esempio contraente generale
nell’ambito di lavori privati), trattandosi di soggetti appaltatori, l’affidamento
ad un’impresa terza costituisce subappalto e, pertanto, soggetto al “reverse charge”.