ORARIO DI LAVORO
- D.LGS. N. 66/2003 – MODALITA' DI
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - INTERPELLO 2 FEBBRAIO 2008
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 2
dell’11 febbraio 2008, in risposta ad un interpello, ha precisato che in caso di violazione delle
norme in materia di orario di lavoro (art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003), la
previsione dell’art. 18bis del D.Lgs. n. 66/2003, il quale riporta
espressamente ‘’la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun
periodo cui si riferisca la violazione”, deve intendersi nel senso che la
sanzione amministrativa va calcolata oltre che sulla base dei lavoratori
interessati, sulla base di tutto il periodo di riferimento sul quale si calcola
l’orario medio settimanale, intendendo per tale i quattro mesi stabiliti per
legge o il diverso periodo stabilito dalla contrattazione collettiva.
Si rammenta, infatti, che a
norma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro
non può superare le 48 ore settimanali, comprensive degli straordinari.
La media oraria deve
comunque essere calcolata con riferimento ad un periodo di quattro mesi
elevabili dai contratti collettivi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o
inerenti all’organizzazione del lavoro.
Pertanto le eventuali
sanzioni per infrazione alle norme sul rispetto degli orari di lavoro dovranno
essere calcolate oltre che con riferimento ai singoli lavoratori interessati,
anche con riguardo a tutto il periodo preso in esame per il calcolo dell’orario
settimanale medio, stabilito nei quattro mesi dalla legge o in altro arco
temporale secondo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva.