DURC - INAIL - ULTERIORI
CHIARIMENTI - CIRCOLARE N. 7/08
Con la circolare n. 7 del 5
febbraio 2008, l’Inail ha illustrato, per gli aspetti di propria competenza, le
novità riguardanti il Durc
introdotte dal Decreto attuativo 24 ottobre 2007 e dalla successiva
circolare ministeriale esplicativa n. 5 del 2008.
Nel ricordare che l’ambito
di applicazione del Durc riguarda tutti gli appalti
pubblici, i lavori privati in edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e
a permesso di costruire, i finanziamenti per la realizzazione di investimenti
comunitari, i benefici normativi e contributivi e le attestazioni SOA, la nota
richiama una prima importante novità che riguarda i lavoratori autonomi.
Infatti, dal 31 dicembre
2007, anche per tale categoria di lavoratori, in caso di appalti pubblici e/o
lavori privati edili, è previsto l’obbligo di richiedere il Durc.
È stato poi confermato che,
per il settore edile, gli organi competenti
al rilascio dello stesso sono le Casse Edili costituite da una o più
associazioni di datori o prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte,
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Relativamente al termine
per il rilascio del certificato di regolarità contributiva, questo è fissato in
30 giorni dalla richiesta, non computandosi in tale termine i 15 giorni di
sospensione previsti per i fini istruttori, nonchè
per eventuali regolarizzazioni contributive.
Quanto alla validità del Durc per i lavori privati in edilizia, questa è
trimestrale, mentre per le agevolazioni normative e contributive in materia di
lavoro e per le sovvenzioni comunitarie, la validità è mensile. Negli altri
casi, ovvero negli appalti pubblici, il documento ha una validità limitata alla
fase per la quale è richiesto, ad esempio per la stipula del contratto, per il
pagamento del SAL e così via.
L’eventuale uso fraudolento del Durc, ovvero
l’utilizzo del certificato che non risponda a verità, è sanzionabile
penalmente.
Anche l’Inail ricorda che
la regolarità contributiva deriva dalla correntezza
degli adempimenti contributivi, dalla corrispondenza tra i versamenti
effettuati e quelli accertati e dalla correttezza degli obblighi di denuncia,
compresi quelli che modificano ed estendono la natura del rischio già coperto
dall’assicurazione obbligatoria.
Per la partecipazione alle
gare d’appalto o ai fini della verifica in fase di gara, lo scostamento tra
somme dovute e versate deve essere non grave. In sostanza, come già precisato
nella circolare ministeriale, la differenza tra dovuto e versato, con
riferimento a ciascun periodo di paga o contribuzione, non è grave se inferiore o pari al 5%, o comunque inferiore a Euro 100,00.
Non si è pertanto in presenza di grave scostamento, anche se la percentuale è superiore
al 5%, ma sempre nei limiti di un debito contributivo inferiore a Euro 100,00.
In presenza di una
certificazione di regolarità contributiva con scopertura non grave, in
occasione di partecipazione ad una gara d’appalto o di verifica dell’autodichiarazione,
c’è tempo sino a 30 giorni dal rilascio del certificato per regolarizzare la
posizione debitoria. In tutti gli altri casi, la presenza di una scopertura,
anche non grave, comporta l’irregolarità dell’azienda, con conseguente
sospensione della pratica e invito a regolarizzare entro 15 giorni.
Non comportano, inoltre, un
ostacolo al rilascio del certificato i crediti vantati dall’Istituto e già
iscritti a ruolo, per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella
a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario, i crediti non ancora
iscritti a ruolo con pendenza amministrativa, sino al rigetto del ricorso, o
con pendenza giudiziaria, sino al passaggio in giudicato della sentenza ed,
infine, gli aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati presso un conto
bloccato.
Relativamente alle
irregolarità riscontrate con riferimento alle norme in materia di tutela delle
condizioni di lavoro, richiamate dall’allegato A del Decreto sul Durc, sulla scorta di quanto sostenuto nella circolare
ministeriale n. 5/08, anche l’Inail conferma che tali irregolarità sono da
considerarsi ostative al rilascio del Durc ai soli
fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Per benefici normativi e
contributivi, riprendendo la posizione ministeriale, si intendono i vantaggi
economici riconosciuti da norme specifiche in favore di particolari categorie
di lavoratori, che operano in deroga rispetto alla disciplina ordinaria.
Pertanto, sempre ai fini
Inail, sono da escludere dall’ambito di applicazione del Durc
i benefici riconducibili:
- alla sospensione dei
termini di versamento a causa di calamità naturali;
- alla riduzione
contributiva prevista in favore di determinati territori o per specifici
settori produttivi;
- all’assunzione di
lavoratori con contratto di apprendistato.
In quest’ultimo caso,
infatti, l’aliquota agevolata del 10% costituisce un elemento naturale per tale
tipologia di contratto.
Diversamente, rientrano
nella disciplina del Durc gli sgravi collegati alla
costituzione e gestione del rapporto di lavoro, come ad esempio quelli previsti
dai contratti di inserimento e mobilità o le agevolazioni per l’oscillazione in
riduzione del tasso medio per prevenzione, nonchè le
particolari riduzioni contributive, tra cui lo sconto edile dell’11,50% che,
ricorda puntualmente l’Istituto, non potrà essere applicato alla
regolarizzazione dell’anno 2007.
Per un quadro più
esauriente dei benefici contributivi applicabili all’Inail, si rimanda,
unitamente alla circolare in oggetto, all’apposito allegato, il quale riporta
l’elenco completo delle agevolazioni per la cui fruizione è necessario che i
datori di lavoro, oltre ad applicare integralmente la parte economica e
normativa del Ccnl di riferimento e a non essere
soggetti a provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per la
violazione delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, siano
in possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inps e Inail e, per
il settore edile, delle Casse Edili.
Nel caso in cui l’Ente che
certifica la regolarità contributiva sia lo stesso che prevede l’agevolazione,
ovvero sia la stazione appaltante, la regolarità deve essere verificata senza
alcun adempimento cartaceo, fermo restando l’obbligo da parte del datore di
lavoro di presentare l’allegata autocertificazione che attesti il possesso
degli altri requisiti.
La parte conclusiva della
nota è dedicata ad alcune istruzioni operative; in particolare, viene ricordato
che dal 1° gennaio 2008 l’obbligo di presentazione dell’autocertificazione ricade
anche per i benefici contributivi applicati in sede di regolazione del premio
2007, entro il termine fissato per presentare l’autoliquidazione 2007/2008.
Quanto alla verifica della
regolarità contributiva nei confronti degli altri Enti previdenziali, questa,
avverte l’Istituto, potrà essere effettuata successivamente al controllo della
sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri confronti.