INPS - D.LGS N.151/2001 - D.M. 12/7/2007 -
LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA - TUTELA MATERNITA’ E PATERNITA’ -
CIRCOLARE n. 137/2007
Si fa seguito a quanto già
pubblicato sul Not. n. 11/2007, per segnalare che l’Inps, con circolare n. 137/2007,
ha fornito chiarimenti in ordine sia alla estensione della normativa che
disciplina il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici durante il periodo
della gravidanza sia alla possibilità di usufruire del congedo parentale a
favore dei lavoratori iscritti alla gestione separa.
Di seguito si pubblica il
testo della circolare che non richiede particolari commenti.
Inps
Roma, 21 Dicembre 2007
Circolare n. 137
Oggetto: Estensione alle
lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e
libere professioniste, iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma
26, L. 335/1995, delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del D.Lgs.
151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
Introduzione di
un’indennità per congedo parentale a favore dei collaboratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla medesima Gestione Separata. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.
Sommario:
1. A decorrere dal
7/11/2007 (data di entrata in vigore del D.M. 12/07/2007), ai committenti e
agli associanti in partecipazione è esteso il divieto di adibire al lavoro le
lavoratrici a progetto e categorie assimilate e le associate in partecipazione
iscritte alla Gestione separata di cui alla L. 335/1995, durante i periodi di
cui all’art. 16 (congedo di maternità) e di cui all’art. 17 (interdizione
anticipata e prorogata) del D.Lgs.151/2001- T.U. della maternità/paternità. Le
libere professioniste iscritte alla citata Gestione separata possono accedere
all’indennità di maternità subordinatamente all’effettiva astensione
dall’attività lavorativa durante i periodi di cui alle sopracitate
disposizioni. La tutela è riconosciuta anche in caso di adozione e affidamento
nonché in favore dei lavoratori padri appartenenti ad una delle categorie
considerate, iscritti alla gestione medesima.
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2007, i lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla Gestione separata hanno diritto al congedo
parentale per un periodo complessivo di
tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Il diritto è riconosciuto
anche in caso di adozione e affidamento.
1. Congedo di maternità
e/o paternità
In attuazione dell’art. 1,
comma 791, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziara per il 2007), il
D.M. 12/07/2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23/10/2007, ha previsto
l’estensione in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate,
associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995, delle disposizioni di
cui agli artt. 16, 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della
maternità/paternità).
Sono assimilate alle
collaboratrici a progetto le collaboratrici coordinate e continuative, mentre
ad esse non possono essere equiparate le lavoratrici che svolgono prestazioni
occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con un
compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente ).
In forza del citato
decreto, è fatto divieto ai committenti ed agli associanti in partecipazione di
adibire al lavoro, rispettivamente, le collaboratrici a progetto e le
collaboratrici assimilate nel senso sopra specificato nonché le associate in
partecipazione durante i periodi in cui, ai sensi dell’art. 16 del T.U.
maternità, è inibito alle lavoratrici dipendenti lo svolgimento dell’attività
lavorativa.
L’astensione effettiva dal
lavoro nei periodi di cui al sopracitato art. 16 è
prevista anche per le libere professioniste iscritte alla medesima
gestione separata come condizione per
accedere all’indennità di maternità eventualmente spettante alle stesse
per il titolo in questione (art. 2).
L’estensione della
disciplina di cui agli artt. 16, 17 e 22 del T.U. (congedo “ordinario”, periodo
intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto, “parto
prematuro”, flessibilità, interdizione
anticipata e prorogata e correlativi trattamenti economici), così come operata
dal D.M. 12/07/2007 , trova applicazione per i parti e gli ingressi in famiglia
la cui data ricada dal 7.11.2007 (compreso) in poi.
Viceversa, relativamente ai
parti ed agli ingressi in famiglia già verificatisi alla data del 7.11.2007,
continua ad essere applicata la disciplina previgente, fermo restando comunque,
anche per tali eventi, l’obbligo di astensione per i periodi di congedo
successivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Destinatarie della tutela
sono le lavoratrici iscritte alla Gestione separata che non risultino iscritte
ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.
Tali sono le lavoratrici
già tenute al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,50 per cento,
le quali, a far data dal 07/11/2007, hanno l’obbligo di versare un’aliquota
aggiuntiva, pari allo 0,22 per cento, destinata al finanziamento delle
prestazioni previste dal decreto in questione (art. 7). Per gli aspetti
inerenti alla contribuzione si rinvia
alle istruzioni fornite con messaggio n. 027090 del 9/11/2007.
Il riconoscimento in favore
delle lavoratrici interessate dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17
del T.U. della maternità/paternità
comporta la necessità di assumere a riferimento la data presunta del
parto.
Pertanto, le lavoratrici
medesime hanno l’onere di corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante
la suddetta data, da presentare in busta
chiusa prima dell’inizio del congedo, secondo quanto espressamente disposto
dall’art. 21 del sopracitato T.U..
In mancanza del suddetto
certificato medico di gravidanza, ai fini della determinazione del periodo
indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a riferimento la data
effettiva del parto, con conseguente riconoscimento, in favore
dell’interessata, di un periodo indennizzabile pari ai due mesi precedenti la
data effettiva del parto ed ai tre mesi successivi alla data stessa (periodo
complessivamente pari a 5 mesi ed un giorno).
Il congedo di maternità può
essere richiesto anche dalle lavoratrici madri adottive o affidatarie
appartenenti alla categoria di cui trattasi durante i primi tre mesi successivi
all’effettivo ingresso in famiglia di un bambino che, al momento dell’adozione
o affidamentonazionale, non abbia superato i sei anni di età.
In caso di adozione o
affidamento preadottivo internazionale il congedo spetta sempre per il medesimo
periodo anche se il minore abbia superato i sei anni, fino al compimento della
maggiore età dello stesso.
In tali ipotesi,
ovviamente, ai fini della determinazione del periodo di congedo di
maternità e del correlativo trattamento
economico si tiene conto della data di effettivo ingressodel minore nella
famiglia adottiva/affidataria.
L’obbligo di astensione
dall’attività si estende, stante l’espresso
rinvio all’art.17 del T.U. (v. art. 3 D.M. 12/07/2007), anche ad eventuali
periodi di interdizione anticipata e/o prorogata riconoscibili, in forza del
presente decreto, alle lavoratrici appartenenti alla categoria in questione in
forza di provvedimento autorizzativo del Servizio ispettivo della Direzione
provinciale del lavoro.
Nel caso di provvedimenti
di interdizione anticipata e/o prorogata la cui decorrenza si collochi in data
antecedente all’entrata in vigore del decreto in esame (7.11.2007), ma la cui
efficacia si protragga oltre la data
suddetta, per i periodi di interdizione ricadenti dal 7.11.2007 in poi
l’interessata ha l’obbligo di astensione dal lavoro e potrà altresì percepire
il trattamento economico correlativo a condizione che il parto o l’ingresso in famiglia si sia
verificato dal 7.11.2007 in poi.
Tenuto conto delle
differenti tipologie di attività lavorativa che danno titolo alla iscrizione
alla gestione separata, il D.M. 12/07/2007 ha previsto l’applicazione integrale
della norma contenuta nell’art. 17 T.U. in favore di collaboratrici a progetto
(e assimilate) e associate in partecipazione ed ha limitato, invece, nei
confronti delle esercenti attività libero professionale, la riconoscibilità
dell’interdizione alla sola ipotesi di “gravi complicanze nella gestazione o
pregresse forme morbose” di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) del medesimo
T.U..
Nei limiti sopra
illustrati, per i periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. è
corrisposta alle lavoratrici interessate l’indennità di maternità di cui al
D.M. 04/04/2002, relativamente alla quale sono state già impartite istruzioni
operative con circc. 138/2002 e 93/2003, alle quali si rinvia per quanto non
espressamente modificato dalle istruzioni contenute nella presente circolare.
In particolare, fermo
restando l’accertamento dell’effettivo accreditamento di almeno tremensilità di
contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M.
12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi ) si rileva che i relativi
dodici mesi di riferimento, coincidenti con i 12 mesi precedenti l’inizio del
periodo indennizzabile (art. 5, comma 2, D.M. 12/07/2007), vanno individuati,
diversamente da quanto previsto in merito dalla circ. 138/2002, in relazione
alla data presunta del parto, anziché in relazione a quella effettiva. Il
medesimo arco temporale va preso in considerazione anche ai fini
dell’individuazione del reddito di riferimento, utile ai fini del calcolo
dell’indennità di maternità.
In mancanza della data
presunta del parto, il periodo dei dodici mesi di riferimento sarà individuato, in conformità alle
precedenti istruzioni, sulla base della data effettiva del parto. Il periodo
suindicato sarà ovviamente preso in considerazione anche ai fini del computo
del trattamento economico spettante all’interessata.
Nel caso di esercizio della
flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. nonché nell’ipotesi di astensione a
titolo di interdizione anticipata ai sensi dell’art. 17 del testo unico
medesimo, il requisito contributivo di cui sopra dovrà essere reperito,
ovviamente, nei 12 mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di
congedo richiesto dall’interessata.
La corresponsione
dell’indennità di maternità per i periodi di cui agli artt. 16 e 17 T.U. è
subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa, previa relativa
attestazione nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
da parte della lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o
della libera professionista.
I periodi di astensione
dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità di maternità
sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e
della determinazione della misura stessa (art. 6, D.M. 12/07/2007 ).
I lavoratori padri iscritti
alla medesima gestione separata hanno diritto ad astenersi dall’attività
lavorativa durante i periodi per i quali, secondo le istruzioni contenute della
circ. 138/2002-par. 1.3, gli stessi beneficiano dell’indennità di paternità di
cui all’art. 3 del D.M. 04/04/2002.
Fermi restando i limiti
temporali ed i requisiti per il riconoscimento del diritto al suddetto
trattamento economico, già illustrati nella sopra citata circolare,
l’astensione effettiva dal lavoro costituisce in tale ipotesi condizione
attraverso la quale i lavoratori medesimi possono accedere all’indennità
eventualmente spettante al titolo in questione.
Ai fini della presentazione
delle domande di congedo di maternità e/o paternità dovrà essere utilizzato il nuovo
modello mod.MAT./GEST.SEP. appositamente aggiornato (prelevabile dal
sito internet dell’Istituto- www.Inps.it- sezione “modulistica”).
Nelle more della
pubblicazione del suindicato modello, è utilizzabile la vecchia modulistica, da
integrare mediante l’indicazione di tutti gli elementi (ad es.: dichiarazione
di stato di gravidanza, richiesta di flessibilità, ecc.) non presenti nel
modulo ancora in uso.
2. Riconoscimento del
diritto al congedo parentale
L’art. 1, comma 788, della
legge n. 296/2006 (Finanziaria per l’anno 2007) prevede la corresponsione, in
favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione
separata, di un’indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di
tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Come già precisato al punto
1, per “categorie assimilate” si intendono i collaboratori coordinati e
continuativi,mentre non possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i
soggetti che svolgono prestazioni occasionali ( cioè inferiori a trenta giorni
di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo
stesso committente ). Destinatari della tutela sono i lavoratori non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati, tenuti al versamento
della contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M.
12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi).
Fermi restando i sopra
citati limiti temporali (tre mesi entro il primo anno di vita del bambino),
l’erogazione del trattamento economico in esame sarà effettuata dall’Istituto
relativamente ad eventi di parto o ingressi
in famiglia (nel caso di adozioni o affidamenti) verificatisi dal 1° gennaio
2007.
È esclusa pertanto
l’indennizzabilità di periodi di congedo parentale che, benché ricadenti
nell’anno 2007, si riferiscano ad eventi (parti o ingressi in famiglia) intervenuti
antecedentemente alla data suindicata.
Hanno diritto all’indennità
per congedo parentale soltanto quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e
affidatari) per i quali sia riscontrato l’accreditamento di almeno tre
mensilità della contribuzione maggiorata sopra indicata neidodici mesi presi a
riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità.
Il diritto ai periodi di
congedo, in caso di parto plurimo, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto, ovviamente, del limite temporale
previsto per tale categoria di
lavoratori in relazione all’età del neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio,
entro il primo anno di vita).
La domanda di congedo
parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo
stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi
successivi alla domanda.
I periodi di congedo
parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto
di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo
parentale ed all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
2.1 Requisito
contributivo e misura dell’indennità
a) Lavoratrici madri
Il diritto al congedo
parentale e al relativo trattamento economico è riconosciuto alle lavoratrici a progetto e categorie
assimilate, iscritte alla Gestione Separata, a condizione che le stesse
risultino in possesso del requisito contributivo minimo previsto ai fini del
riconoscimento del diritto all’indennità
di maternità.
Anche per l’indennità a
titolo di congedo parentale è richiesto, pertanto, l’accreditamento di
almeno tre mensilità di
contribuzione maggiorata ( dello 0,50%
fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi
successivi ) nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a
titolo di congedo di maternità di cui all’art.16 del T.U. della
maternità/paternità.
In caso di adozione e
affidamento sia nazionali che internazionali (si rammenta che in caso di
affidamenti internazionali ci si riferisce soltanto a quelli preadottivi), il congedo parentale, compreso
il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo complessivo
di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore
adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato,
all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i dodici anni di età.
In tale ipotesi il
requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito,
ovviamente, nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del
minore nella famiglia della lavoratrice.
L’indennità è calcolata,
per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per
cento di 1/365 del reddito derivante da
attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi
presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo, come sopra
individuato.
b) Lavoratori padri
Con eguale decorrenza
(parti verificatisi dal 1° gennaio 2007), hanno diritto al congedo parentale,
con relativo trattamento economico,
anche i padri lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla
Gestione Separata, per i quali sia riscontrato il requisito minimo contributivo
(almeno tre mesi di contribuzione maggiorata dello 0,5 per cento fino
all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi
) nei dodici mesi precedenti l’insorgenza di una delle situazioni (morte o
grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del
bambino al padre) previste per il riconoscimento dell’indennità di paternità di
cui all’art. 3 del D.M. 04/04/2002.
L’indennità è calcolata,
per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per
cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o
assimilata,percepito nei dodici mesi precedenti
il verificarsi di una delle predette situazioni.
Il diritto in oggetto è
riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario a condizione che sussista,
in capo allo stesso, il sopradetto requisito contributivo minimo nei dodici
mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia del
lavoratore e sempre che la madre non ne faccia richiesta.
In tale ultima ipotesi, il
reddito di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità è quello percepito
nei dodici mesi precedenti l’ingresso in famiglia del minore.
2.2 Contribuzione figurativa
I periodi di astensione
dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo
parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla
pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto
dall’art. 35 comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
2.3 Modello di domanda
Per le domande di congedo
parentale è stato predisposto il nuovo
modello AST.FAC./GEST.SEP. ( allegato 3 ) che sarà prelevabile dal sito
internet dell’Istituto- www.Inps.it- sezione “modulistica”.
2.4 Contenzioso
Competente a decidere in
unica istanza i ricorsi inerenti la prestazione in oggetto è il Comitato
Amministratore per la Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/1995.
L’istruttoria relativa ai
medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle Direzioni Regionali territorialmente
competenti mediante la procedura D.I.C.A., secondo le disposizioni impartite
con la circ. 13 del 2.2.06.
3. Istruzioni
procedurali
Le procedure informatiche
applicative delle presenti istruzioni sono in corso di adeguamento. Si fa
riserva di fornire le istruzioni procedurali con specifici messaggi operativi.
4. Istruzioni contabili
(…omissis…)
4.1 Congedo per
maternità e/o di paternità
(…omissis…)