INPS - D.LGS. N.
151/2001 - L. N. 244/07 - ADOZIONI E AFFIDAMENTI - CONGEDO DI
MATERNITA’, PATERNITA’ E PARENTALE - CIRCOLARE N. 16/2008
L’Inps, a seguito delle novità introdotte dall’art. 2,
commi 452 e 453 della L. n. 244/07, è intervenuto per chiarire alcuni aspetti
relativi al congedo di maternità/paternità in caso di adozione o affidamento di
minore.
In particolare, l’allegata circolare n. 16/08, nel
ricordare che sono stati abrogati gli artt. 27 e 37 e sostituiti gli artt. 26,
31 e 36 del D.Lgs. n. 151/01, precisa che la riforma opera con riferimento agli
ingressi in famiglia (adozioni nazionali ) o ingressi in Italia (adozioni
internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008, nonchè
di quelli avvenuti nell’anno 2007 purchè non sia decorso il limite temporale dei cinque mesi
dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
In caso di adozione sia nazionale che internazionale,
il congedo di maternità spetta per un periodo pari a cinque mesi dall’ingresso
in famiglia del minore, indipendentemente dall’età dello stesso all’atto
dell’adozione.
In caso di adozione internazionale, il congedo può
essere fruito, anche in modo parziale, prima dell’ingresso in Italia del
minore.
Relativamente alle adozioni avvenute nell’anno 2007,
sono indennizzabili tutti i periodi di effettiva astensione
dal lavoro ricadenti nell’anno 2008, a condizione che siano fruiti entro
i cinque mesi successivi all’ingresso del minore.
In caso di affidamento, ricorda l’Inps, il congedo
spetta per un periodo complessivo pari a tre mesi e può essere fruito entro
cinque mesi dalla data di affidamento.
Quanto al congedo di paternità, questo spetta al padre
richiedente per l’intera durata del congedo di maternità o per la parte
residua, alle stesse condizioni previste per la lavoratrice, a patto che la
stessa non eserciti tale facoltà.
Infine, in attuazione delle nuove disposizioni, anche
i genitori adottivi o affidatari possono fruire del congedo parentale entro
otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il
raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato.
Il trattamento economico, in quest’ultimo caso, è pari
al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i
due genitori ed entro i tre anni dall’ingresso del minore; diversamente, i
periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi, anche se fruiti entro i
primi tre anni, e quelli richiesti oltre
i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia potranno essere indennizzati
previa verifica dei requisiti reddituali.
Inps
Roma, 4 Febbraio 2008
Circolare n. 16
Oggetto: art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007 n. 244
(Finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso
di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione
degli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
Sommario:
1. In caso di adozione di minore, il congedo di
maternità di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni
legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) spetta per un
periodo di cinque mesi dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso
di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche durante il
periodo di permanenza all’estero.
Nell’ipotesi di affidamento il congedo spetta per un
periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento.
2. Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui
sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non
se ne avvalga.
3. Il congedo parentale di cui al Capo V del D.Lgs.
151/2001 (TU. delle disposizioni legislative a tutela
e sostegno della maternità/paternità) può essere fruito dai genitori adottivi e
affidatari entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque,
non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato o
affidato.
1. Congedo di maternità in caso di adozione e
affidamento
Per effetto dell’art. 2, commi 452 e 453, Legge Finanziariaper il 2008, gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 151/2001 - T.U. delle disposizioni
legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità (di seguito T.U.)
sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 26 T.U.
novellato:
“1. Il congedo di maternità come regolato dal presente
Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che
abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo dev’essere fruito durante i primi cinque mesi successivi
all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può
essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di
permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti
relativi alla procedura adottiva. Ferma
restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i
cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza
all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo
di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad
indennità.
5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di
curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza
all’estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può
essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre
mesi”.
La riforma di cui all’art. 26 T.U. opera per gli
ingressi in famiglia (adozioni nazionali) o ingressi in Italia (adozioni
internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008 nonché per gli ingressi
avvenuti nell’anno 2007, relativamente ai quali non
sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in
Italia del minore.
In merito a tali ultimi ingressi (anno 2007), gli
eventuali ulteriori periodi di congedo riconosciuti sulla base delle nuove
disposizioni saranno indennizzabili a condizione che ricadano dal 1° gennaio
2008. Si rileva che gli interessati potranno avvalersi dell’estensione del
periodo di congedo anche quando i tre mesi previsti dalla normativa previgente
siano stati fruiti per intero nell’anno 2007, fermo restando che non deve
essere decorso il periodo dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia
del minore. Gli eventuali periodi ricadenti nell’anno 2007, che si collochino
oltre i tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore, non potranno essere
indennizzati a titolo di maternità ancorché ricompresi nei predetti cinque mesi.
Con particolare riguardo alle ipotesi di affidamento
di cui al comma 6, le nuove disposizioni si applicano agli affidamenti con
decorrenza 1° gennaio 2008; relativamente agli affidamenti disposti nell’anno
2007, il congedo e correlativo trattamento economico sono riconoscibili
all’interessata a condizione che non siano decorsi cinque mesi dalla data di
affidamento del minore, arco temporale entro il quale la stessa ha diritto a
fruire di un periodo di congedo complessivamente pari a tre mesi.
1.1 Adozione nazionale
In attuazione delle nuove disposizioni di legge, la
lavoratrice che adotta un minore (ai sensi degli artt. 6 e ss. della legge
184/1983e successive modificazioni) ha diritto all’astensione dal lavoro per un
periodo pari a cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto
dell’adozione. Il diritto, pertanto, è riconosciuto anche che se il minore,
all’atto dell’adozione, abbia superato i sei anni di età e spetta per l’intero
periodo, anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la
maggiore età.
La lavoratrice ha diritto al congedo per i primi
cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore
nella propria famiglia (comma 2); a tale periodo deve essere aggiunto, per
analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella
famiglia dell’interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente
riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.
Si rileva che le istruzioni di cui al presente paragrafo
trovano applicazione anche laddove, al momento dell’ingresso del minore nella
famiglia della lavoratrice, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo come previsto dagli artt. 22 e ss. della legge
184/1983; ovviamente, in tale ipotesi, il diritto al congedo ed alla relativa
indennità cessano dal giorno successivo all’eventuale provvedimento di revoca
dell’affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale ai sensi dell’art. 23 della
legge 184/1983. Tale circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata
all’Istituto dalla lavoratrice interessata.
In via transitoria, si fa presente che, per gli
ingressi in famiglia verificatisi nell’anno 2007, il congedo e la relativa
indennità sono riconoscibili per tutti i periodi di effettiva
astensione dal lavoro ricadenti nell’anno 2008 purché fruiti entro i
cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore. Fermo restando tale
arco temporale, la lavoratrice che si sia eventualmente astenuta ad altro
titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell’assenza
in congedo di maternità, con conseguente diritto al correlativo trattamento
economico, relativamente ai periodi di effettiva astensione ricadenti nell’anno
2008. A tal fine, l’interessata dovrà presentare apposita domanda entro il termine
prescrizionale di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del
periodo indennizzabile a titolo di maternità.
1.2 Adozione internazionale
Analogamente a quanto previsto in caso di adozione
nazionale, la lavoratrice che adotta un minore straniero (ai sensi della legge
4 maggio n. 1983, n. 184, e successive modificazioni, artt. 29 e ss.) ha
diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a
prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione; il diritto spetta per
l’intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga
la maggiore età.
Il congedo può essere fruito nei cinque mesi
successivi all’ingresso del minore in Italia risultante dall’autorizzazione
rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, L. 184/1983). A tale periodo
di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore cosicché,
anche nella fattispecie, il periodo massimo complessivamente spettante è pari a
cinque mesi ed un giorno.
Ferma restando la durata massima del periodo di
astensione (cinque mesi ed un giorno), il congedo può essere fruito, anche
parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla
lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed
agli adempimenti relativi alla procedura adottiva (comma 3); tale periodo di
congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo non fruito
antecedentemente all’ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo
all’ingresso medesimo.
La lavoratrice che per il periodo di permanenza
all’estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può
comunque avvalersi di periodi di congedo non indennizzati né retribuiti. Il
godimento di tali periodi non è di interesse per l’Istituto (comma 4).
I periodi di permanenza all’estero correlati alla
procedura adottiva sono certificati dall’Ente autorizzato che ha ricevuto
l’incarico di curare la procedura di adozione; pertanto, la domanda di
indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti periodi,
dovrà essere corredata della suddetta certificazione. In mancanza, la domanda
stessa potrà essere liquidata subordinatamente alla regolarizzazione mediante
esibizione della documentazione richiesta.
Si rammenta che le istruzioni di cui al presente
paragrafo trovano applicazione anche laddove, al momento dell’ingresso del
minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo;
tali sono le ipotesi in cui l’adozione debba essere pronunciata dal Tribunale
italiano successivamente all’ingresso del minore in Italia ai sensi dell’art.
35, comma 4, L.184/1983. In caso di revoca dell’affidamento preadottivo
pronunciata dal Tribunale, il diritto al congedo ed alla relativa indennità
cessano dal giorno successivo; di tale circostanza la lavoratrice interessata
dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione all’Istituto.
In via transitoria, si fa presente che, relativamente
agli ingressi in famiglia avvenuti nell’anno 2007, potranno essere indennizzati
tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti
nell’anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi all’ingresso del
minore in Italia. A tal fine, l’interessata
dovrà esibire la documentazione attestante l’ingresso in Italia (vedi sopra).
Nei limiti dei cinque mesi decorrenti dal suddetto
ingresso, la lavoratrice che abbia fruito nel corso dell’anno 2008 di eventuali
periodi di astensione dal lavoro ad altro titolo (congedo parentale, ferie,
ecc.) potrà commutare il titolo dell’assenza in congedo di maternità ed
ottenere, su domanda, il correlativo trattamento economico.
Si precisa che non potranno essere indennizzati
dall’Istituto i periodi di permanenza all’estero, già contemplati dalla
normativa previgente, ricadenti nell’anno 2007 ancorché riferentisi
ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.
1.3 Affidamento
La lavoratrice che prende in affidamento un minore ai
sensi della legge 184/1983, artt. 2 e
ss. (affidamento non preadottivo)ha diritto
all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro
l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore
all’interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito
dall’interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento
ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all’atto dell’affidamento,
abbiano superato i sei anni di età.
In via transitoria si fa presente che, relativamente
agli ingressi in famiglia disposti nell’anno 2007, il congedo eventualmente non
fruito nei primi tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore potrà essere
fruito in via continuativa o frazionata nell’anno 2008, purché non oltre i
cinque mesi dalla data di affidamento.
2. Congedo di paternita’ in
caso di adozione e affidamento
Per effetto dell’art. 2, comma 454, Legge Finanziariaper il 2008, l’art. 31 T.U. è stato sostituito.
Si riporta di seguito l’art. 31 T.U. novellato:
“1. Il congedo di cui all’art. 26, commi 1, 2 e 3, che
non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta , alle medesime condizioni, al
lavoratore.
2. Il congedo di cui all’art. 26, comma 4, spetta,
alle medesime condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto
l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo
di permanenza all’estero del lavoratore”.
In attuazione della disposizione richiamata, il
congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per
la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al
verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 28 T.U. (decesso o grave
infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa
alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.
Il diritto al congedo di paternità spetta al padre
richiedente alle medesime condizioni previste per la madre avente diritto;
pertanto, per gli aspetti non considerati nel presente paragrafo si rinvia a
quanto sopra illustrato in merito al congedo di maternità, nonché alle
istruzioni già fornite in precedenza in varie circolari e messaggi.
3. Congedo parentale in caso di adozione nazionale e
internazionale e di affidamento
Per effetto dei commi 455 e 456 dell’art. 2 della
Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. l’art. 36 e 37 T.U. sono stati,
rispettivamente, sostituito e abrogato.
Si riporta di seguito il novellato art. 36 T.U.
“Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta
anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori
adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni
dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiugimento della maggiore età.
L’indennità di cui all’art. 34, comma 1, è dovuta, per
il massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del
minore in famiglia”.
In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori
adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del
congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o
affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i
quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento
economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo
complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del
minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i
tre anni dall’ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di
congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché
fruiti entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, potranno
essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle
condizioni reddituali previste dal comma 3 dell’art. 34 T.U..
Si fa presente che, anche relativamente agli ingressi
in famiglia verificatisi nell’anno 2007, il congedo parentale è fruibile ed
indennizzabile, dal 1° gennaio 2008, entro i limiti temporali sopra illustrati;
ovviamente, dovranno essere tenuti in considerazione, ai fini del computo del
periodo complessivamente spettante a tale titolo, eventuali periodi di congedo
già fruiti dai genitori interessati antecedentemente al 1° gennaio 2008.
Considerate le modifiche normative introdotte dalla
Legge Finanziaria 2008, devono considerarsi superate le istruzioni
precedentemente fornite in materia, da ultimo con messaggio n. 22913 del
20.09.2007. Si fa riserva di fornire la nuova modulistica, congrua con le
disposizioni di cui alla presente circolare.
4. Istruzioni procedurali
Sono in corso gli adeguamenti delle applicazioni
informatiche interessate dalla nuova
disciplina relativa al congedo di
maternità/paternità e congedo parentale in caso di
adozioni ed affidamenti.
Entro il più breve tempo possibile sarà data
comunicazione della disponibilità degli aggiornamenti necessari.