INPS - RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS
276/2003 - CONTRATTI DI INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI - BENEFICI
CONTRIBUTIVI - CIRCOLARE N. 10/2008
Si fa seguito a quanto
pubblicato sul Not. n. 1/2008, per segnalare che l’Inps con circolare n. 10/2008,
di seguito pubblicata, ha impartito le necessarie istruzioni operative per
poter usufruire delle riduzioni contributive connesse all’assunzione con
contratto di inserimento di lavoratrici, confermato per l’anno 2007 dal Decreto
Ministeriale 31 luglio 2007.
In particolare l’Inps ha
chiarito che i datori di lavoro che, a seguito di assunzioni intervenute nel
corso dell’anno 2007 di lavoratrici ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n.
276/2003 - nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale in
trattazione - non avessero finora operato alcuna riduzione contributiva,
potranno recuperare l’agevolazione spettante. A tal fine, si atterranno alle
modalità che seguono:
- determineranno
l’ammontare complessivo delle somme da recuperare;
- riporteranno il relativo
importo nel quadro “D” del DM10, utilizzando il codice di nuova istituzione
“L997”, avente il significato di “rec. agevol. inserimento”.
Per quanto riguarda ogni
altro aspetto di carattere normativo ed operativo, si rinvia alle istruzioni impartite
dell’Inps con circolari n. 51/2004 e n. 74/2006.
Inps
Roma, 28 Gennaio 2008
Circolare n. 10
Oggetto: contratto di inserimento
(articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto
ministeriale previsto dall’art. 54, c.1, lett. e). Ulteriori chiarimenti.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Sommario: Decreto ministeriale per
l’anno 2007 di identificazione delle aree territoriali di cui all’art. 54, c.
1, lett. e). Precisazioni in merito ai soggetti ammessi alla stipula.
Premessa.
Con la circolare n. 51 del
16 marzo 2004 e la circolare n. 74 del 19 maggio 2006 sono state fornite
indicazioni e modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi
correlati ai contratti di inserimento, previsti dagli articoli 54-59 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed
integrazioni.
Come noto, tra i soggetti
con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento
rientrano anche (art. 54, c. 1, lett. e) le donne residenti in aree geografiche
con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile.
In particolare, la legge
prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che - individuando le
aree geografiche cui la norma fa riferimento - consenta di dare attuazione alla
disciplina relativa ai contratti di inserimento anche nei confronti della
categoria di soggetti contemplata dal citato art. 54, c. 1, lett. e).
Sulla G.U. n. 250 del 26
ottobre 2007 è stato quindi pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 2007,
valido per il solo anno 2007.
Con la presente circolare
si forniscono le indicazioni per l’applicazione delle agevolazioni contributive
connesse alle assunzioni delle donne ex art. 54, c. 1, lett. e), nonché alcuni
chiarimenti in merito all’individuazione dei soggetti ammessi alla stipula dei
contratti di inserimento.
Per quanto riguarda ogni
altro aspetto di carattere normativo ed operativo, si rinvia peraltro a quanto
illustrato con le già citate circolari n. 51/2004 e n. 74/2006.
1. Contenuto del decreto
Il decreto ministeriale 31
luglio 2007 (art. 1) identifica “per l’anno 2007 in tutte le regioni e province
autonome” le aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con
contratti di inserimento/reinserimento.
Da ciò, come peraltro già
indicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali(1), discende anche
l’ammissibilità dei suddetti contratti all’agevolazione contributiva, uniforme
e generalizzata, del 25 per cento.
L’art. 2 del citato D.M.
individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al
Regolamento (CE) n. 2204/2002 (2), all’interno dei quali le donne devono
ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari.
Si tratta, in particolare,
delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna.
Per i contratti di
inserimento stipulati nell’anno 2007 con donne residenti nei territori sopra
elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all’art.
59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, vale a dire quelli già
previsti dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, in
misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al settore di
appartenenza del datore di lavoro che assume.
Si conferma peraltro che il
riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato
con quello relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa, con la
conseguenza che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al
25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano
all’interno dei territori individuati dall’art. 2 più volte citato.
Resta fermo inoltre - per
l’accesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati in base al
settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all’ubicazione
territoriale (allegato 2) - il rispetto delle condizioni illustrate al punto 3
della circolare n. 74 del 19 maggio 2006 (3).
Si evidenzia che, rispetto
al precedente decreto ministeriale, l’unica differenza riguarda i territori
della Regione Lazio.
Il decreto per l’anno 2007,
infatti, non comprende detta Regione tra quelle che presentano le
caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002.
Di conseguenza, per le
assunzioni già intervenute nel corso dell’anno
2007 di lavoratrici residenti nel Lazio, la misura dell’agevolazione
contributiva spettante potrà essere esclusivamente quella generalizzata del
25%, a prescindere dalla tipologia aziendale.
Per le assunzioni,
intervenute entro il 31 dicembre 2006, di lavoratrici residenti nel Lazio
continueranno a trovare applicazione, fino alla scadenza del contratto di
inserimento già instaurato, le misure più ampie - previste dal D.M. 17 novembre
2005 - ove spettanti.
2. Modalità operative
per le aziende che hanno assunto nel 2007 lavoratrici con contratto di
inserimento ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n.276/2003
Coloro che, a seguito di
assunzioni intervenute nel corso dell’anno 2007 di lavoratrici ex art. 54, c.
1, lettera e) del D.lgs n. 276/2003 - nelle more della pubblicazione del
decreto ministeriale in trattazione - non avessero finora operato alcuna
riduzione contributiva, potranno recuperare l’agevolazione spettante. A tal
fine, si atterranno alle modalità che seguono:
- determineranno l’ammontare
complessivo delle somme da recuperare;
- riporteranno il relativo
importo nel quadro “D” del DM10, utilizzando il codice di nuova istituzione
“L997”, avente il significato di “rec. agevol. inserimento”.
2.1
Regolarizzazioni per le aziende che
hanno assunto nel corrente anno lavoratrici residenti nella Regione Lazio
Le aziende che, a seguito
di assunzioni nel corso del 2007 di lavoratrici residenti nella Regione Lazio,
abbiano fruito di agevolazioni contributive in misura superiore al 25% potranno
regolarizzare la propria posizione.
A tal fine, opereranno come
segue:
- determineranno
l’ammontare complessivo delle somme da restituire;
- riporteranno il relativo
importo nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il codice già in uso “M109”,
avente il significato di “rest. agevol. inserimento”.
Nessun dato dovrà essere
riportato nei campi “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Le sopra descritte
operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese
successivo all’emanazione della presente circolare, senza l’aggravio di oneri
accessori (4).
3. Soggetti ammessi alla
stipula dei contratti di inserimento. Precisazioni in merito agli studi
professionali
(…omissis…)
4. Istruzioni contabili
(…omissis…)
(1) Nota n. 104466/16/239/19
del 27 aprile 2006.
(2) Art. 2, lett. f) del
Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione.
(3) Si tratta, in breve,
delle condizioni che seguono:
- l’ammontare del
beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il
50 per cento (elevato al 60 per cento nel caso di assunzione di soggetti
disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto;
- l’assunzione con
contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto
del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando
l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello
stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti
a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti
d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per
giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
- il contratto deve avere
una durata pari ad almeno 12 mesi.
(4) Delibera n. 5 del
Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M.
7/10/1993.