INPS - RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 - CONTRATTI DI INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI - BENEFICI CONTRIBUTIVI - CIRCOLARE N. 10/2008

Si fa seguito a quanto pubblicato sul Not. n. 1/2008, per segnalare che l’Inps con circolare n. 10/2008, di seguito pubblicata, ha impartito le necessarie istruzioni operative per poter usufruire delle riduzioni contributive connesse all’assunzione con contratto di inserimento di lavoratrici, confermato per l’anno 2007 dal Decreto Ministeriale 31 luglio 2007.

In particolare l’Inps ha chiarito che i datori di lavoro che, a seguito di assunzioni intervenute nel corso dell’anno 2007 di lavoratrici ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n. 276/2003 - nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale in trattazione - non avessero finora operato alcuna riduzione contributiva, potranno recuperare l’agevolazione spettante. A tal fine, si atterranno alle modalità che seguono:

- determineranno l’ammontare complessivo delle somme da recuperare;

- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10, utilizzando il codice di nuova istituzione “L997”, avente il significato di “rec. agevol. inserimento”.

Per quanto riguarda ogni altro aspetto di carattere normativo ed operativo, si rinvia alle istruzioni impartite dell’Inps con circolari n. 51/2004 e n. 74/2006.

 

Inps

Roma, 28 Gennaio 2008

Circolare n.  10

 

Oggetto: contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall’art. 54, c.1, lett. e). Ulteriori chiarimenti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

Sommario: Decreto ministeriale per l’anno 2007 di identificazione delle aree territoriali di cui all’art. 54, c. 1, lett. e). Precisazioni in merito ai soggetti ammessi alla stipula.

 

Premessa.

Con la circolare n. 51 del 16 marzo 2004 e la circolare n. 74 del 19 maggio 2006 sono state fornite indicazioni e modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi correlati ai contratti di inserimento, previsti dagli articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni.

Come noto, tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento rientrano anche (art. 54, c. 1, lett. e) le donne residenti in aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile.

In particolare, la legge prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che - individuando le aree geografiche cui la norma fa riferimento - consenta di dare attuazione alla disciplina relativa ai contratti di inserimento anche nei confronti della categoria di soggetti contemplata dal citato art. 54, c. 1, lett. e).

Sulla G.U. n. 250 del 26 ottobre 2007 è stato quindi pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 2007, valido per il solo anno 2007.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per l’applicazione delle agevolazioni contributive connesse alle assunzioni delle donne ex art. 54, c. 1, lett. e), nonché alcuni chiarimenti in merito all’individuazione dei soggetti ammessi alla stipula dei contratti di inserimento.

Per quanto riguarda ogni altro aspetto di carattere normativo ed operativo, si rinvia peraltro a quanto illustrato con le già citate circolari n. 51/2004 e n. 74/2006.

 

1. Contenuto del decreto

Il decreto ministeriale 31 luglio 2007 (art. 1) identifica “per l’anno 2007 in tutte le regioni e province autonome” le aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con contratti di inserimento/reinserimento.

Da ciò, come peraltro già indicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali(1), discende anche l’ammissibilità dei suddetti contratti all’agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25 per cento.

L’art. 2 del citato D.M. individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 (2), all’interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari.

Si tratta, in particolare, delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Per i contratti di inserimento stipulati nell’anno 2007 con donne residenti nei territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all’art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, vale a dire quelli già previsti dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume.

Si conferma peraltro che il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa, con la conseguenza che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all’interno dei territori individuati dall’art. 2 più volte citato.

Resta fermo inoltre - per l’accesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all’ubicazione territoriale (allegato 2) - il rispetto delle condizioni illustrate al punto 3 della circolare n. 74 del 19 maggio 2006 (3).

Si evidenzia che, rispetto al precedente decreto ministeriale, l’unica differenza riguarda i territori della Regione Lazio.

Il decreto per l’anno 2007, infatti, non comprende detta Regione tra quelle che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002.

Di conseguenza, per le assunzioni  già intervenute nel corso dell’anno 2007 di lavoratrici residenti nel Lazio, la misura dell’agevolazione contributiva spettante potrà essere esclusivamente quella generalizzata del 25%, a prescindere dalla tipologia aziendale.

Per le assunzioni, intervenute entro il 31 dicembre 2006, di lavoratrici residenti nel Lazio continueranno a trovare applicazione, fino alla scadenza del contratto di inserimento già instaurato, le misure più ampie - previste dal D.M. 17 novembre 2005 - ove spettanti.

 

2. Modalità operative per le aziende che hanno assunto nel 2007 lavoratrici con contratto di inserimento ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n.276/2003

Coloro che, a seguito di assunzioni intervenute nel corso dell’anno 2007 di lavoratrici ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n. 276/2003 - nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale in trattazione - non avessero finora operato alcuna riduzione contributiva, potranno recuperare l’agevolazione spettante. A tal fine, si atterranno alle modalità che seguono:

- determineranno l’ammontare complessivo delle somme da recuperare;

- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10, utilizzando il codice di nuova istituzione “L997”, avente il significato di “rec. agevol. inserimento”.

 

2.1 Regolarizzazioni  per le aziende che hanno assunto nel corrente anno lavoratrici residenti nella Regione Lazio

Le aziende che, a seguito di assunzioni nel corso del 2007 di lavoratrici residenti nella Regione Lazio, abbiano fruito di agevolazioni contributive in misura superiore al 25% potranno regolarizzare la propria posizione.

A tal fine, opereranno come segue:

- determineranno l’ammontare complessivo delle somme da restituire;

- riporteranno il relativo importo nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il codice già in uso “M109”, avente il significato di “rest. agevol. inserimento”.

Nessun dato dovrà essere riportato nei campi “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.

Le sopra descritte operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, senza l’aggravio di oneri accessori (4).

 

3. Soggetti ammessi alla stipula dei contratti di inserimento. Precisazioni in merito agli studi professionali

(…omissis…)

 

4. Istruzioni contabili

(…omissis…)

 

(1) Nota n. 104466/16/239/19 del 27 aprile 2006.

(2) Art. 2, lett. f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione.

(3) Si tratta, in breve, delle condizioni che seguono:

- l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (elevato al 60 per cento nel caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto;

- l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;

- il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi.

(4) Delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.