ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - L.247/2007 -
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - NOZIONE DI
PERSONALE DI CANTIERE, AUTISTI, CANTIERE E DATORE DI LAVORO DEL SETTORE EDILE - OBBLIGO DELL’INVIO DEL
PROSPETTO INFORMATIVO
Ai fini della Legge n.
68/99 sul collocamento obbligatorio, la Legge 247/2007 ha previsto che, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, per i soli datori di lavoro del settore edile,
non rientrano nella base di computo il personale di cantiere ed i lavoratori addetti
al trasporto del settore stesso (cfr. da ultimo suppl. n. 3 al Not. n. 12/2007).
Circa tale novità il
Ministero del Lavoro ne ha chiarito la portata con due distinti interventi.
Nozione di personale di
cantiere, di addetti al trasporto del settore edile, di cantiere e di datore di
lavoro edile
L’esenzione dalla base di
computo ha posto il problema di individuare con precisione le nozioni di
personale di cantiere, di addetti al trasporto del settore edile, di cantiere e
di datori di lavoro nel settore edile.
Dalla circolare del
Ministero del Lavoro del 29 gennaio scorso e da
contatti intrapresi dall’Ance emerge che:
1) con l’espressione “personale
di cantiere”, nella citata circolare del 29 gennaio, è chiarito che la
locuzione, non individuando specifiche mansioni e/o profili di lavoratori,
debba intendersi riferita alla generalità dei dipendenti che operano
all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile.
Ne consegue che i datori di
lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del
“cantiere”, escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad
attività lavorativa all’interno del cantiere includendo, invece, nella base di
computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del “cantiere”.
2) per “addetti al
trasporto del settore“ debbano intendersi gli autisti adibiti al trasporto
proprio del settore edile.
3) per ciò che concerne il
riferimento al “cantiere”, l’Ance riferisce che il dicastero ha
ribadito, in via informale, che con tale espressione va inteso l’ambito in cui
operano le aziende che svolgono le attività descritte dall’allegato I del
D.Lgs. n. 494/1994. Peraltro tale indicazione si pone in linea con quanto già
sostenuto dallo stesso Ministero, con nota circolare 29
del 29 settembre 2006, circa il provvedimento di sospensione previsto dalla L.
n. 248/2006 (il c.d. Decreto Bersani).
4) Per ciò che concerne la
formula “datori di lavoro del settore edile”, l’Ance riferisce che il
Ministero, ancora una volta in via informale, ha ribadito che è necessario
rifarsi a quanto espresso nella medesima circolare n. 29/2006 dove per imprese
del settore edile devono intendersi le ‘’.......aziende inquadrate o
inquadrabili previdenzialmente come imprese edili”, dove per inquadrabili si
deve intendere tutte quelle aziende che, pur essendo a livello previdenziale
inquadrate in un settore diverso da quello dell’edilizia (ad es. industria),
applicano comunque il contratto collettivo edile ed operano in tale settore.
Invio del prospetto
informativo entro il 31 gennaio
Con riferimento all’obbligo
di invio del prospetto informativo, di cui all’art. 9, comma 6 della L. n.
68/99, il MInistero con la
richiamata circolare 29 gennaio 2008 ha precisato che anche i datori di lavoro
che alla data del 1 gennaio 2008 occupavano complessivamente meno di 15
dipendenti per effetto delle novità introdotte dalla Legge n. 247/2007,
avrebbero dovuto presentare il prospetto informativo ai competenti Servizi per
il collocamento mirato.
Successivamente il Ministero
del Lavoro, con nota del 4 febbraio 2008, ha precisato che:
1) la previsione in
questione ha la finalità di consentire ai competenti Servizi di individuare i
datori di lavoro edili che, in seguito all’entrata in vigore della legge, non
sono più obbligati ad assumere soggetti
disabili.
2) le imprese che non
abbiano adempiuto o che comunque lo faranno tardivamente non saranno soggette
ad alcuna sanzione.
3) i datori di lavoro edili
che, alla data del 1° gennaio 2008, già erano esenti dall’obbligo di assunzione
dei soggetti disabili, in quanto già al di sotto della soglia di 15 dipendenti,
sono esclusi dall’obbligo di inviare la comunicazione in parola.