LAVORATORI STRANIERI - COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO - D.M. 30/10/2007 - OBBlIGO DELL’INVIO DEL
MODELLO Q - NOTA MINISTERO INTERNO DEL 28 GENNAIO 2008
Il datore di lavoro che
assuma un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, ha
l’obbligo di trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q) allo Sportello
unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
Tale adempimento continua
ad essere necessario anche in seguito all’entrata in vigore della nuova
disciplina, introdotta dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, in materia di pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie che i
datori di lavoro devono trasmettere ai Centri per l’impiego (cfr. suppl. n. 1
al Not. n. 12/2007).
Tale precisazione, che
conferma l’indicazione già fornita dal Collegio nel supplemento richiamato, è
stata fornita dal Ministero dell’Interno che, con nota del 28 gennaio 2008, ha
chiarito che tale invio rimane obbligatorio in quanto, con tale atto, il datore
di lavoro è tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativa
del lavoratore straniero e assume l’impegno al pagamento delle spese di ritorno
dello straniero nel Paese di provenienza.
Di seguito si pubblica la
nota in commento del Ministero dell’Interno.
Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
prot. 465 del 28 gennaio 2008
Oggetto: Comunicazioni
obbligatorie dei datori di lavoro. D. Lgs. n.
181/2000 e D. M. 30 Ottobre 2007.
Con la legge finanziaria
dello scorso anno n. 296/2007 sono state introdotte modifiche al D. Lgs. n. 181/2000, “Disposizioni per agevolare l’incontro
fra domanda ed offerta di lavoro”. Tale decreto stabilisce i principi
fondamentali per l’esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle
province autonome in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure
di collocamento in funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e
offerta di lavoro e favorisce la valorizzazione degli strumenti di
informatizzazione.
L’art. 4 bis, in
particolare, prevede gli obblighi a carico dei datori di lavoro circa le
modalità di assunzione e gli adempimenti successivi: il primo comma prevede
che, in materia di assunzione, sono fatte salve le norme speciali di cui al
testo unico per l’immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)
per l’assunzione di persone aventi cittadinanza non comunitaria; il successivo
comma 6 (anch’esso riformato dalla legge finanziaria 2006) prevede che le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti
di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente
nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al
comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione
nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o
esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo.
Di conseguenza, tale
disposizione è direttamente applicabile anche alle comunicazioni concernenti i
rapporti di lavoro con cittadini non comunitari. Sulla Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre è stato inoltre pubblicato il decreto interministeriale previsto
dall’art. 5 comma 2 bis, adottato dai Ministri del Lavoro e della Previdenza
Sociale e per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, con
il quale sono stati definiti la modulistica, le modalità di trasferimento dei
dati, nonché i tempi di applicazione delle nuove disposizioni, entrato in
vigore l’11 gennaio 2008.
Dunque, nel far presente
che l’obbligo di effettuare le comunicazioni con le nuove modalità elettroniche
avrà decorrenza dal 10 marzo 2008, si evidenzia che durante il regime
transitorio sarà possibile soddisfare gli adempimenti o utilizzando le nuove
procedure oppure continuando a seguire le procedure sino ad ora in vigore,
inviando le comunicazioni necessarie a ciascun ente competente. Unica eccezione
è prevista per i datori di lavoro domestici per i quali viene precisato
(all’art. 4 comma 2 del decreto di attuazione ) che, fin dall’entrata in vigore
del Decreto interministeriale, la trasmissione dei moduli al Centro per
l’impiego può avvenire anche con modalità diverse. Pertanto, l’obbligo previsto
dall’art. 22 comma 7 del Testo Unico concernente la necessità di comunicare
ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di ‘lavoro con lo straniero è
sicuramente assolto con l’invio del modello unico secondo le modalità stabilite
dal decreto in esame.
Nel caso in cui venga
instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente
soggiornante in Italia, permane l’obbligo, per il datore di lavoro, di
trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q), atteso che con tale atto il
datore di lavoro è tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativa
del lavoratore straniero e assume l’impegno al pagamento delle spese di ritorno
dello straniero nel Paese di provenienza. Ciò premesso, si rappresenta che sono
in corso le procedure per assicurare i necessari adeguamenti del sistema
informatico dello Sportello Unico ai fini dell’acquisizione della comunicazione
in argomento in via informatica e che è stato avviato lo studio per esaminare
la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel modello di
comunicazione obbligatoria. Pertanto, nel far riserva di comunicare le modalità
di consultazione dei dati messi a disposizione dal Ministero del Lavoro, si
confida nell’attività di sensibilizzazione che le SS. LL. vorranno avviare a
livello territoriale affinché le nuove modalità di comunicazione vengano quanto
prima adottate dall’utenza interessata.