REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI NEGLI EDIFICI - D.M. 22/1/2008 N. 37 IN VIGORE DAL 27 MARZO 2008
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 é
stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37 recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici.”
Il Regolamento, redatto senza il coinvolgimento delle
parti interessate, mette fine alle proroghe relative all'entrata in vigore del
Capo V (norme per la sicurezza degli impianti) del Testo unico in materia di
edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Con il decreto in questione, che è entrato in vigore
il 27 marzo 2008, vengono quindi abrogati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge 26/02/07 n. 17:
- gli articoli da 107 a 121 (Capo V) del Testo unico
dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001),
- il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447,
- la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli
articoli 8 (Finanziamento delle attività di normazione tecnica), 14 (Verifiche)
e 16 (Sanzioni), le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli
obblighi previsti dallo stesso regolamento.
Il Regolamento, il cui testo
viene qui pubblicato, è costituito di 15 articoli e 2 allegati e si applica non
solo agli impianti a servizio degli edifici residenziali come sostanzialmente
previsto dalla legge 46/90 ma agli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, a partire dal punto di
consegna della fornitura.
Mettendo a confronto la legge 46/90 ed il decreto
447/91 con il nuovo regolamento, si evince che numerose sono le novità
introdotte, alcune delle quali, ad oggi, necessitano indubbiamente di
chiarimenti ulteriori. Prima fra queste, la mancanza di indicazioni sulla fase
transitoria di applicazione della disciplina. L'unica indicazione fornita in proposito
riguarda gli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 che possono essere considerati adeguati in
presenza di specifici dispositivi di protezione (articolo 6, comma 3).
É opportuno sottolineare che nulla é mutato in merito
alla esclusione dagli obblighi di redazione del progetto e dell'attestazione di
collaudo degli impianti di cantiere, per i quali rimane esclusivamente l'obbligo
del rilascio della dichiarazione di conformità (art. 10 comma 2).
Proroga dell’entrata in vigore delle nuove norme sugli
impianti
Il titolo V del testo Unico per l’edilizia, D.P.R.
380/2001, prevedeva una nuova regolamentazione della normativa sugli impianti
nei fabbricati, sostitutiva della legge 46/1990. L’entrata in vigore di tutto
il DPR 380/01, e poi del solo titolo V, è stata man mano spostata nel tempo.
Gli ultimi provvedimenti relativi all’entrata in vigore del solo titolo V sono
stati:
- Decreto legge 12 maggio 2006, n. 173 - Decreto
convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2006, n. 228 - Proroga di
termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa (in G.
U. n. 110 del 13-05-2006): proroga dell’entrata in vigore al 1 gennaio 2007
- Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 - Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative (in G.U. n. 300 del 28-12-2006):
proroga dell’entrata in vigore al 31 maggio 2007
- Legge 26 febbraio 2007 n.17 (in Suppl. Ordinario n.
48 alla Gazz. Uff., 26 febbraio, n. 47). -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa: proroga dell’entrata in vigore al
31/12/2007 e inserimento della seguente previsione: “A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma,
sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990,
n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano
applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti
dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma”
- Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 29-02-2008, Supplemento Ordinario n. 47) di conversione con modifiche
del D.L. 248 del 31/12/2007: proroga non oltre il 31 marzo 2008 del termine dell’entrata
in vigore del Capo V del D.P.R. 380/01
- D.M. 22/1/2006, n. 37 (in Gazzetta Ufficiale
12/3/2008, n. 61): emanazione del Regolamento sugli impianti.
A quali tipologie di edifici si applica la nuova norma
Entrando nello specifico della disciplina, la prima
grande novità introdotta dal legislatore é l'estensione dell'ambito di
applicazione agli impianti posti a servizi di tutti gli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso. Sono stati così superati l'articolo
1 della legge 46/90 che prendeva in considerazione esclusivamente gli edifici
adibiti ad uso civile e, limitatamente agli impianti elettrici, anche gli
edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o
agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli
edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di
cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di
enti pubblici territoriali, istituzionali o economici e l'articolo 1 del D.P.R.
447 che dettagliava quanto riportato nell'art. 1 della legge 46/90.
Per maggiore comprensione delle novità si riportano di
seguito il testo della legge 46/90 e quello del nuovo decreto per le parti
relative alle tipologie di impianti regolamentate:
1)Art. 4 comma 1 lettera a) D.P.R. 447/91
..... per tutte le utenze condominiali di uso comune
aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole
unità abitative di superficie superiore a 400 m2.
Art. 5 comma 2 lettera a) Decreto 37/2008
..... per tutte le utenze condominiali e per utenze
domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW
o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a
400 m2.
2) Art. 4 comma 1 lettera b) D.P.R. 447/91
..... relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono
alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o
quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi
i 200 m2.
Art. 5 comma 2 lettera c) Decreto 37/2008
..... relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono
alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o
quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2.
3) Art. 4 comma 1 lettera b) D.P.R. 447/91
..... per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3 dotati di impianti
elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore
a 200 m3 e con un'altezza superiore a 5 metri.
Art. 5 comma 2 lettera d) Decreto 37/2008
..... relativi ad unità immobiliari provviste, anche
solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso
di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o
a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti
di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3.
4) Art. 4 comma 1 lettera b) D.P.R. 447/91
..... per il trasporto e l'utilizzazione di gas
combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso
ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi.
Art. 5 comma 2 lettera g) Decreto 37/2008
..... relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di
gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne
fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso
ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.
A chi viene rilasciata la dichiarazione
Il progetto redatto da professionista abilitato viene
depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui si
realizza l'impianto.
La dichiarazione di conformità degli impianti deve
essere rilasciata al committente, al termine dei lavori, dall'impresa
installatrice o dal responsabile tecnico interno delle imprese non
installatrici, sulla base dei due modelli riportati negli allegati I e II ad
uso rispettivamente dell'impresa installatrice o dell'ufficio tecnico interno.
Documento sostitutivo di dichiarazioni smarrite
(“dichiarazione di rispondenza”)
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia
stata redatta o non sia reperibile, fatte salve le relative sanzioni, l'atto
può essere sostituito da una dichiarazione di rispondenza ( più oltre si
riporta uno schema di tale dichiarazione, in attesa che sul tema vengano
fornite indicazioni specifiche) resa da un professionista iscritto all'albo
professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha
esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a
cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti per i quali non é
necessario un progetto redatto da professionista iscritto all'albo, da un
soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa
abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione.
Atti di compravendita
In relazione ad
atti di trasferimento della proprietà di immobili la norma, pur nella difficoltà interpretativa di un
testo a volte lacunoso o privo della necessaria chiarezza sul punto, si ritiene
di poter affermare che:
1) Per gli atti di compravendita di immobili
realizzati dal 27/3/2008, o i cui impianti vengano rifatti dopo tale data, vi è
l’obbligo di riportare nell’atto la garanzia del venditore in ordine alla
conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e
allegare materialmente all’atto stesso la copia della “dichiarazione di
conformità “o della “dichiarazione di rispondenza”. Copia di tale dichiarazione
deve essere consegnata anche a chi utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.
2) Per gli atti di compravendita di immobili
realizzati tra il 13/3/1990 (data di entrata in vigore della legge 46/90) e il
27/3/2008, o i cui impianti siano stati rifatti in tale periodo, sembra
intravvedere nella norma l’obbligo quantomeno di presentare la “dichiarazione
di rispondenza”, salvo non vi sia la “dichiarazione di conformità”. Vi è sempre
l’obbligo di allegare all’atto una copia
della dichiarazione da consegnare anche all’utilizzatore dell’immobile.
3) Per gli atti di compravendita di immobili
realizzati prima del 13/3/1990 (data di entrata in vigore della legge 46/90), e
privi sia della “dichiarazione di conformità” che della “dichiarazione di
rispondenza”, vi è l’obbligo di farne menzione nell’atto di trasferimento della
proprietà dell’immobile. Pertanto per gli immobili dotati di impianti non
rispondenti alla norma non sussiste l’obbligo di adeguarli per poterli
compravendere, ma rimane l’onere della trasparenza e della necessaria
informativa dovendo menzionare nell’atto di vendita che gli impianti, o alcuni
d essi, non sono “a norma”.
Sul tema si è peraltro espresso in termini simili
l’Ufficio legislativo del Ministero per lo sviluppo economico, con propria
nota, qui più oltre trascritta, condivisa con comunicato stampa da Consiglio
Nazionale del Notariato. Un prezioso contributo alla tematica della
compravendita alla luce del decreto sugli impianti è dato da un apposito studio
effettuato sempre dal Consiglio Nazionale del Notariato (Sicurezza degli impianti:
nessun limite alla circolazione degli immobili: -Sommario: 1. La nozione di
“trasferimento”. - 2. L’ambito soggettivo. - 3. L’ambito oggettivo. - 4.
L’attività del notaio e la validità dell’atto. - 5. L’ambito di applicazione. -
6. Le sanzioni. – 7. Conclusioni), consultabile sul sito internet dello stesso
www.notariato.it
Ulteriori oneri per i committenti ed i proprietari
Per i committenti ed i proprietari si aggiungono
alcuni oneri (articolo 8):
Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie
per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione
predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle
apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende
fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative
componenti tecniche da loro installate o gestite.
Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di
una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di
qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia
della dichiarazione di conformità dell'impianto, esclusi i relativi allegati
obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza. La medesima
documentazione é consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza
impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che
senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di
potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti
elettrici, la potenza di 6 kW. Tali prescrizioni si applicano in tutti i casi
di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
All'art. 11 si legge che l'impresa installatrice
deposita la dichiarazione di conformità, il progetto o il certificato di
collaudo degli impianti installati ove previsto, presso lo sportello unico per
l'edilizia. La copia della dichiarazione di conformità, nell'ottica di un
alleggerimento degli adempimenti burocratici per le imprese, viene trasmessa
direttamente dallo sportello unico alla Camera di commercio, industria
artigianato e agricoltura (in passato tale copia veniva inviata dall'impresa
installatrice al Comune ad alla Camera di Commercio). All'impresa installatrice
spetta, all'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio
contenente gli impianti oggetto del presente regolamento, l'obbligo di
affissione del cartello informativo contenente i dati identificativi, la redazione
del progetto, se necessaria e il nome del progettista dell'impianto o degli
impianti.
L'articolo 9 comma 3 del D.P.R. 447/91 riportava: I
soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge
devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e
consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi
titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali. L'art. 13
del regolamento riporta: I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal
presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché
il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a
qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta
la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente
normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti
contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza
(omissis). Copia della stessa documentazione é consegnata anche al soggetto che
utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Pertanto la novità di rilievo consiste nel fatto che
oggi, in assenza della dichiarazione di conformità, può essere prodotta la
dichiarazione di rispondenza.
Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni si riportano quelle
previste dal regolamento in oggetto:
Articolo 7 del D.M. 37/2008
Dichiarazione di conformità
(mancanza di dichiarazione di conformità o di
dichiarazione di rispondenza)
Sanzione D.M. 37/2008
Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo
7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00
ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al
grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della
violazione.
Altri obblighi derivanti dal presente decreto
Sanzione D.M. 37/2008
Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal
presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad
euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado
di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della
violazione
Come già detto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
legge 26/02/07 n. 17, rimangono ad oggi in vigore anche le sanzioni previste
dalla legge 46/90, che trovano applicazione in misura raddoppiata per le
violazioni degli obblighi previsti dal decreto in oggetto. Ci si riserva di
approfondire questo aspetto in considerazione del fatto che tali sanzioni si riferiscono
ad articoli abrogati dall'entrata in vigore della presente disciplina.
Le modalità della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo ed i provvedimenti a carico dei professionisti non hanno
subito variazioni rispetto a quanto stabilito con il D.P.R. 447/91.
* * * * *
Ministero dello Sviluppo Economico
UFFICIO LEGISLATIVO
Unioncamere Camere di Commercio
d’Italia
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA
Oggetto: Quesiti interpretativi concernenti l’articolo
13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37.
Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con
nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la
sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che entrerà in vigore il 27
marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione
tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e
professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le
osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica
notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di
compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più
efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela
della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e
che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di
incidenti.
In particolare, l’art. 13 – Documentazione, ha
suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed
anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. Si
profila pertanto l’opportunità che sia dato al presente parere giuridico la
pubblicità che si riterrà più opportuna, anche nei confronti degli uffici
territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero
concernenti l’intero regolamento.
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
a) gli obblighi documentali in caso di trasferimento
dell’immobile
L’art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso
di “trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo” e, quindi, in caso di
trasferimento della proprietà dell’immobile, sia a titolo oneroso che gratuito
(compravendita, donazione).
L’ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro,
impone che sia consegnata all’utilizzatore “copia della stessa documentazione”
anche al soggetto che “utilizza a qualsiasi titolo l’immobile”. Quindi, in caso
di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo,
gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilità di
deroga previste nella prima parte dell’articolo) in copia fatta eccezione per
il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente
utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l’originale, così come
avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.
Peraltro, in molti casi nessun documento concernente
la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell’atto, e ciò costituisce
una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all’art. 9, comma
3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al
proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica,
senza eccezioni.
Infatti i documenti da consegnare in caso di
trasferimento dell’immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme
applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto e cioè:
-la dichiarazione di conformità, se già prevista,
dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e – finora - per i
soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai
sensi dell’art. 13 per non allegarla;
-il progetto ed il collaudo dell’impianto, solo ove
imposti dalle norme vigenti all’epoca della realizzazione o della modifica. Per
gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l’entrata in vigore del
decreto, in molti casi l’ art. 5, comma 1, chiede non il progetto ma il più
semplice elaborato tecnico previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto che andrà
consegnato;
-il libretto d’uso e manutenzione solo ove
obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l’eventuale
impianto di riscaldamento autonomo;
-la dichiarazione di rispondenza per gli impianti
realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto e che non hanno la
dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per
escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione
costituisce una novità e può anche riguardare l’intero edificio.
Occorre ricordare che secondo l’art. 7, comma 1, il
progetto o l’elaborato tecnico fanno “parte integrante” della dichiarazione di
conformità: pertanto: a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione
di conformità; b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio
ma mancante, potrà essere sostituito dalla medesima dichiarazione di
rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art.
7, comma 6.
b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del
venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza
L’art. 13, contestualmente alla indicata
semplificazione documentale, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di
chi vive o lavora negli edifici, disponendo che “L’atto di trasferimento
riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla
vigente normativa in materia di sicurezza”.
La norma si riferisce solo al “venditore”. Tuttavia,
considerata l’affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve
ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo
per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo
oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell’immobile.
L’introduzione di questa clausola nel contratto è
obbligatoria, nell’atto definitivo di trasferimento della proprietà
dell’immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore
emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva
finalità di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il
diritto alla salute delle persone.
c) i contenuti della garanzia del venditore
La norma prevista dal decreto in esame è conforme non
solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali,
ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497
(mancanza delle qualità promesse o essenziali all’uso della cosa), e 1490,
primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi che la
rendono inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo
apprezzabile il valore). Ciò infatti può verificarsi, infatti, qualora non sia
possibile utilizzare in tutto o in parte l’immobile, secondo la sua destinazione
d’uso, a causa della non conformità degli impianti alle norme di sicurezza.
L’art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano
conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore, ma ciò non vale se il
venditore ne ha dichiarato l’assenza o si è comunque accollato il relativo
rischio, così come accade con l’apposizione della clausola in esame. In ogni
caso, la non conformità di un impianto tecnico infisso in un immobile alle
norme di sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente
la prova della conoscenza o facile conoscibilità.
Pertanto con la clausola in esame il venditore assume
su di sè la responsabilità per ogni spesa o danno
derivante dall’ eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza
ad essi applicabili.
d) la possibilità delle parti di
derogare all’obbligo di garanzia del venditore
La clausola di garanzia del
venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice
civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di
pattuire espressamente la limitazione o l’esclusione della garanzia del
venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa
grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa
(art. 1490, secondo comma).
Ne consegue che le parti possono
limitare o escludere la responsabilità del venditore, ma non semplicemente
omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile.
Per derogare alla prevista responsabilità di chi
vende, è, necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti
limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del
venditore, e della presa d’atto del compratore, circa la non conformità o la
possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso
applicabili.
Solo l’apposizione di una clausola di questo tipo
potrà quindi superare la generale presunzione dell’ordinamento circa la
garanzia del venditore. La norma raggiunge così la propria finalità di
interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le
responsabilità relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita
di immobili.
e) i connessi chiarimenti in ordine all’applicazione
di talune sanzioni
Il decreto in esame persegue le descritte finalità di
interesse pubblico anche mediante l’introduzione di una nuova disciplina
sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa e
supera le incertezze che ne avevano ostacolato l’applicazione, ma che conserva
il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto
dalla legge n. 46/1990, sistema che dovrà, pertanto, continuare a trovare
applicazione.
A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che il rinvio
operato dall’art. 15, comma 3, alle “commissioni che sovrintendono alla tenuta
dei registri degli albi” deve necessariamente intendersi come riferito, alla
stregua della vigente disciplina di legge, alla commissione o altro soggetto.
In particolare, secondo la tesi interpretativa qui individuata,
l’annotazione di cui al comma 3 e la sospensione di cui al comma 4 dell’art.
15, saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli
albi artigiani, ove esistenti, provvederà la commissione provinciale
competente, o il diverso organo individuato con legge regionale.
f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento
degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina
L’art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è
immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue finalità di tutela
della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili
stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi
anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli
edifici oggetto del trasferimento.
La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro
essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel
tempo, in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento
della loro realizzazione e della loro modifica.
Infatti, né l’art. 13 né nessun altra norma del
regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all’adeguamento
degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi
applicabili.
Tanto si osserva ai fini di una tempestiva e puntuale
applicazione della nuova normativa.
Il Capo dell’Ufficio legislativo
(Cons. Raffaello Sestini)
* * * * *
DECRETO MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO 22 GENNAIO 2008 N. 37
(G.U. 12-3-2008, n. 61)
Regolamento concernente l’attuazione dell’art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2-12-2005, n. 248, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici.
Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Definizioni relative agli impianti
Art. 3. Imprese abilitate
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
Art. 5. Progettazione degli impianti
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
Art. 7. Dichiarazione di conformità
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
Art. 9. Certificato di agibilità
Art. 10. Manutenzione degli impianti
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per
l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di
collaudo
Art. 12. Contenuto del cartello informativo
Art. 13. Documentazione
Art. 14. Finanziamento dell’attività di normazione
tecnica
Art. 15. Sanzioni
Allegato I - DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE
Allegato II - DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE (fac-simile ad uso degli uffici
tecnici interni di imprese non installatrici)
Art. 1.
Ambito di applicazione
[1] Il presente decreto si applica agli impianti posti
al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso,
collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è
connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna
della fornitura.
[2] Gli impianti di cui al primo comma sono
classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di
porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di
gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
[3] Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti
a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle
disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
[1] Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “punto di consegna delle forniture”: il punto in
cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia
elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione
del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso
l’utente;
b) “potenza impegnata”: il valore maggiore tra la
potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia, e la
potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;
c) “uffici tecnici interni”: strutture costituite da
risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione
degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili
posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4;
d) “ordinaria manutenzione”: gli interventi
finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi
accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non
modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica
vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) “impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica”: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 K w nominale, gli
impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti
all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente,
agli edifici;
f) “impianti radiotelevisivi ed elettronici”: le
componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione
fissa alimentati a tensione inferiore a 120 V in corrente continua e 50 V in
corrente alternata mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché
i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli
ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati
alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) “impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di
gas”: l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto
di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori,
l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e
meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere
installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico
all’esterno dei prodotti della combustione;
h) “impianti di protezione antincendio”: gli impianti
di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e
manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;
i) CEI: comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
[1] Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7-12-1995, n. 581 e successive
modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443 , di seguito albo delle
imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’art.
1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei
requisiti professionali di cui all’art. 4.
[2] Il responsabile tecnico di cui al primo comma
svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con
ogni altra attività continuativa.
[3] Le imprese che intendono esercitare le attività
relative agli impianti di cui all’art. 1 presentano la dichiarazione di inizio
attività, ai sensi dell’art. 19 della legge 7-8-1990, n. 241 e successive
modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di
quelle elencate nel medesimo art. 1, secondo comma, intendono esercitare
l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti
tecnico-professionali di cui all’art. 4, richiesti per i lavori da realizzare.
[ 4] Le imprese artigiane presentano la dichiarazione
di cui al terzo comma, unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle
imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al terzo comma,
unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle
imprese.
[5] Le imprese non installatrici, che dispongono di
uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione,
all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente
alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i
quali il responsabile possiede i requisiti previsti all’art. 4.
[6] Le imprese, di cui al primo comma, 3, 4 e 5, alle
quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto
ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto
del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’1l-6-1992. Il
certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per
l’artigianato, di cui alla legge 8-8-1985, n. 443 , e successive modificazioni,
o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29-12¬1993, n. 580, e
successive modificazioni.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
[1] I requisiti tecnico-professionali sono, in
alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica
conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle
attività di cui all’art. 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni
continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di
inserimento per le attività di cui all’art. 1, secondo comma, lettera d) è di
un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo
di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui
all’art. 1, secondo comma, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la
prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come
operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attività di installazione, di manutenzione, di
trasformazione e di ampliamento degli impianti di cui all’art. 1.
[2] I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e
c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del primo comma possono
svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito
dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si
considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi
dell’art. 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che
hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di
imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le
attività di cui alla lettera d) dell’art. 1, secondo comma, tale periodo non
può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
[1] Per l’installazione, l’ampliamento e la
trasformazione degli impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettere a), b),
c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative
più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al secondo comma,
il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali
secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all’art. 7, secondo comma, è redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
[2] Il progetto per l’installazione, trasformazione e
ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera
a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 Kw o
per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400
mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 V A resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera
a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore
a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono
alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 Kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad
unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i
quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché
per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume
superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera
b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera
c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera
pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera
e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con
portata termica superiore a 50 Kw o dotati di canne
fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso
ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera
g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o
superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a
10.
[3] I progetti degli impianti sono elaborati secondo
la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa
e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri enti
di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che
sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si
considerano redatti secondo la regola dell’arte.
[4] I progetti contengono almeno gli schemi
dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla
consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o
dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia
e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure
di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di
incendio e in quelli con pericoli di esplosione, è posta particolare attenzione
nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della
specifica normativa tecnica vigente.
[5] Se l’impianto a base di progetto è variato in
corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al
progetto, l’installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
conformità.
[6] Il progetto, di cui al secondo comma, è depositato
presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere
realizzato l’impianto nei termini previsti all’art. 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
[1] Le imprese realizzano gli
impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e
sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti
realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI
o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione
europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico
europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
[2] Con riferimento alle attività produttive, si
applicano le norme generali di sicurezza di cui all’art. 1 del decreto del
Presidente del consiglio dei Ministri 31-3-1989 e le relative modificazioni.
[3] Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad
uso abitativo realizzati prima del 13 marzo1990 si considerano adeguati se
dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine
dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i
contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
[1] Al termine dei lavori, previa effettuazione delle
verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità
dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art.
6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I,
fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati, nonché il progetto di cui all’art. 5.
[2] Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile
tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno
dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed
effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
[3] In caso di rifacimento parziale di impianti, il
progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di
rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero
impianto. Nella dichiarazione di cui al primo comma e nel progetto di cui
all’art. 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni
preesistenti dell’impianto.
[4] La dichiarazione di conformità
è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese
non installatrici di cui all’art. 3, terzo comma, secondo il modello di cui
all’allegato II del presente decreto.
[5] Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e
II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di
aggiornamento di natura tecnica.
[6] Nel caso in cui la
dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto
previsto all’art. 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale
atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del
presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni,
nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5, secondo comma, da un
soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un’impresa abilitata di cui all’art. 3, operante nel settore impiantistico a
cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
[1] Il committente è tenuto ad
affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’art. l, secondo comma,
ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.
[2] Il proprietario dell’impianto adotta le misure
necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla
normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la
manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai
fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità
delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle
relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
[3] Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento
di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di
qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia
della dichiarazione di conformità dell’impianto, resa secondo l’allegato I,
esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di
rispondenza prevista dall’art. 7, sesto comma. La medesima documentazione è
consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di
interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi
sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di
cui all’art. 5, secondo comma o comunque, per gli impianti elettrici, la
potenza di 6Kw.
[ 4] Le prescrizioni di cui al terzo comma si
applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della
portata termica di gas.
[5] Fatti salvi i provvedimenti da parte delle
autorità competenti, decorso il termine di cui al terzo comma senza che sia
prodotta la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7, primo comma, il
fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo
avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilità
[1] Il certificato di agibilità è rilasciato dalle
competenti autorità previa acquisizione della dichiarazione di conformità di
cui all’art. 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati,
ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
[1] La manutenzione ordinaria degli impianti di cui
all’art. 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio
dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 8,
primo comma, fatto salvo il disposto del successivo terzo comma.
[2] Sono esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per
usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti
di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità.
[3] Per la manutenzione degli impianti di ascensori e
montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 30-4-1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11.
Deposito presso lo
sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità
o del certificato di collaudo
[1] Per il rifacimento o l’installazione di nuovi
impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi
ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità,
fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque
denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione
dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n. 380 del comune ove ha sede
l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi
dell’art. 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto dalle norme vigenti.
[2] Per le opere di installazione, di trasformazione e
di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati
a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n. 380 , il soggetto titolare
del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio
di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo
sportello unico per l’edilizia del comune dove deve essere realizzato
l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
[3] Lo sportello unico di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n. 380 , invia copia della
dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice
dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del
registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane, alle
contestazioni e notificazioni, a norma dell’art. 14 della legge 24-11-1981, n.
689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla
irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli artt. 20, primo comma, e
42, primo comma, del decreto legislativo 31-3-1998, n. 112.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
[1] All’inizio dei lavori per la costruzione o
ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti di cui all’art. 1
l’impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati
identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti
indicati all’art. 5, secondo comma, il nome del progettista dell’impianto o
degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
[1] I soggetti destinatari delle prescrizioni previste
dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,
nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento
riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla
vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo
espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione
di rispondenza di cui all’art. 7, sesto comma. Copia della stessa
documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l’immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell’attività di normazione tecnica
[1] In attuazione dell’art. 8 della legge 5-3-1990, n.
46 , all’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI è destinato
il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per
la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di
ricerca ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del decreto legge 30-6-1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12-8-1982, n. 597 .
[2] La somma di cui al primo comma, calcolata
sull’ammontare del contributo versato dall’INAIL è iscritta a carico di un
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15.
Sanzioni
[1] Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’art.
7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00
ad euro 1.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al
grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della
violazione.
[2] Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal
presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad
euro 10.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado
di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della
violazione.
[3] Le violazioni comunque accertate, anche attraverso
verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che
provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel
registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante
apposito verbale.
[4] La violazione reiterata tre volte delle norme
relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate
comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea
dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo
provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su
giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli
albi.
[5] Alla terza violazione delle norme riguardanti la
progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi.
[6] All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente
art. provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
[7] Sono nulli, ai sensi
dell’art. 1418 del codice civile, i patti relativi alle attività disciplinate
dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’art.
3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto entra in vigore il 27 marzo 2008.
ALLEGATO I
(DI CUI ALL’ART. 7)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
titolare o legale rappresentante dell’impresa (ragione
sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
operante nel settore . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . con sede in via . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .n . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. (prov . . . . . . . . . . ) tel. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . part. IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
□ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R.
7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
□ iscritta all’albo Provinciale delle imprese
artigiane (L. 8/8/1985, n. 443) di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
. . .. . . . . . . .
esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inteso come
□ nuovo impianto
□ trasformazione
□ ampliamento
□manutenzione straordinaria
□ altro (1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di
gas distribuito: canalizzato della la -
2a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per
gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
commissionato da: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . installato nei locali siti nel
comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov. . . . . . .
..) via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . .
scala. . . . . . . . . . . . piano . . .
. . . . . . . interno . . . . . . di proprietà di (nome, cognome o ragione
sociale e indirizzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
in edificio adibito ad uso:
□ industriale
□ civile
□ commercio
□ altri usi;
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che
l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo
quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli
usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:
□ rispettato il progetto redatto ai sensi
dell’art. 5 da (2) . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.;
□ seguito la norma tecnica applicabile
all’impiego (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
□ installato componenti e materiali adatti al
luogo di installazione (artt. 5 e 6);
□ controllato l’impianto ai fini della sicurezza
e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste
dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
□ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
□ relazione con tipologie dei materiali
utilizzati (5);
□ schema di impianto realizzato (6);
□ riferimento a dichiarazioni di conformità
precedenti o parziali, già esistenti (7);
□ copia del certificato di riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali.
Allegati facoltativi (8):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose
derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di
manutenzione o riparazione.
data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il responsabile tecnico
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(timbro e firma)
Il dichiarante
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ..
(timbro e firma)
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del
committente o del proprietario, art. 8 (9)
Legenda:
1. Come esempio in caso di impianti a gas, con “altro”
si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
2. Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne
ricorra l’obbligo ai sensi dell’art. 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo
Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
3. Citare la o le norme tecniche e di legge,
distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, alla esecuzione e alle
verifiche.
4. Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato
in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le
varianti realizzate in corso d’opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica
prevenzione incendi (ove richiesta).
5. La relazione deve contenere, per i prodotti
soggetti a norme, la dichiarazione di
rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi,
certificati di prova, ecc., rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario
deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a
quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità
rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento
dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli
apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e
potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti del sistema di
ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti
della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi,
ove previsto).
6. Per schema dell’impianto realizzato si intende la
descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando
questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state
apportate varianti in corso d’opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione
straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema
dell’impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove
richiesto).
7. I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa
esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di
conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza
(art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell’impianto sia predisposta da
altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la
dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
8. Esempio: eventuali certificati dei risultati delle
verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti
per pulizia, disinfezione, ecc..
9. Al termine dei lavori l’impresa installatrice è
tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli
impianti nel rispetto delle norme di cui all’art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare
i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all’art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.
ALLEGATO II
(DI CUI ALL’ART. 7)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE
Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di
imprese non installatrici
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qualifica . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . responsabile dell’Ufficio tecnico interno
dell’impresa non installatrice (ragione sociale) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
operante nel settore . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . con sede in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . .. . .comune. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . (prov . . . . ) tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fax .
. . . . . . . . . . . . . . .E-mail box
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . @.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inteso come:
□ nuovo impianto
□ trasformazione
□ ampliamento
□ manutenzione straordinaria
□ altro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di
gas distribuito: canalizzato della la -
2a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per
gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
installato nei locali siti nel comune di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov .
. . . ) via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.. . . . . . . . . scala. . . . . . . . . .
. . .piano . . . . . . . . . . . . . . interno . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . di proprietà di
(nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
in edificio adibito dall’impresa non installatrice ad
uso:
□ industriale
□ civile
□ commerciale
□ altri usi;
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che
l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo
quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli
usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:
□ rispettato il progetto redatto ai sensi
dell’art. 5 da (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
□ seguito la norma tecnica applicabile
all’impiego (3) . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
□ installato componenti e materiali adatti al
luogo di installazione (artt. 5 e 6);
□ controllato l’impianto ai fini della sicurezza
e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste
dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
□ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
□ relazione con tipologie dei materiali
utilizzati (5);
□ schema di impianto realizzato (6);
□ riferimento a dichiarazioni di conformità
precedenti o parziali, già esistenti (7);
Allegati facoltativi (8):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose
derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
data . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Il dichiarante
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(timbro e firma)
Il legale rappresentante dell’impresa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
(timbro e firma)
Legenda:
1. Come esempio nel caso di impianti a gas, con
“altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
2. Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne
ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel
relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
3. Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo
tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.
4.Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato
in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le
varianti realizzate in corso d’opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica
prevenzione incendi (ove richiesta).
5. La relazione deve contenere, per i prodotti
soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove
esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da
istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario
deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a
quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto
all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento
dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli
apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e
potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di
ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti
della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi,
ove previsto).
6. Per schema dell’impianto realizzato si intende la
descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando
questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state
apportate varianti in corso d’opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione
straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema
dell’impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove
richiesto).
7. I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa
esecutrice e dalla data della dichiarazione
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di
conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza
(art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell’impianto sia predisposto da
altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la
dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
8. Esempio: eventuali certificati dei risultati delle
verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti
per pulizia, disinfezione, ecc.
* * * * *
DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 22 GENNAIO 2008
N. 37
(G.U. 12-3-2008, n. 61)
“Regolamento concernente l’attuazione dell’art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2-12-2005, n. 248, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici. “
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
(art. 7, comma 6)
. . . . . . . . . . . . , lì . . . . . . . .
Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
Nato il . . . . . .
a . . . . . . . . . . (. . ) – cap.
. . . .
Codice fiscale . . . . . . . .
Residente in VIA . . . . . . . , N. . .
Comune di . . . . . . . .
Provincia di . . . . . . .
Cap . . . . . . .
Telefono . . . . . . . .
Iscritto all’Ordine degli . . . . . . . . di . . . . .
dall’anno . . . . al numero . . . .
Titolo di studio . . . . .
conseguito nel . . . . .
(Registrato negli elenchi D.M. 37/2008 (ex Legge
46/90) alla C.C.I.A.A. di . . . . . . .)
in esito a sopralluogo e accertamenti effettuati in
data odierna sugli impianti di cui al D.M. 22/1/2008, n. 37, sul seguente
fabbricato:
fabbricato residenziale (oppure . . . . . . . .)
sito in Comune di . . . . . . . .,
via. . . . . . . . , n. . . ,
al N.C.E.U. di . . . . . . . , sez. NCT, Foglio . . .
. , particella . . . . , subalterno . . . . . .
ATTESTA
la rispondenza alla normativa vigente degli impianti
di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.
37, posti al servizio del sopracitato edificio, collocati all’interno dello
stesso, e per gli impianti connessi a reti di distribuzione a partire dal punto
di consegna della fornitura.
Gli impianti di
cui viene attestata la rispondenza sono così individuati (riportare le sole
fattispecie che ricorrono):
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di
porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di
gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
TIMBRO e FIRMA