DIMISSIONI VOLONTARIE RESE DAL LAVORATORE - NUOVA MODULISTICA OBBLIGATORIA DAL 5 MARZO 2008 - DECRETO 21 GENNAIO 2008 - NOTA MINISTERO DEL LAVORO DEL 25 MARZO 2008

 

In materia di utilizzo del nuovo modello di dimissioni volontarie introdotto dal Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2008, si segnala che il Ministero del Lavoro con nota del 25 marzo 2008, prot. n. 15, ha integrato, modificandoli in punti rilevanti, gli indirizzi operativi forniti con la precedente circolare 4 marzo 2008 (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 2/2008).

La principale novità consiste nel fatto che è da considerarsi valido anche l'invio telematico del modulo direttamente da parte del lavoratore, senza la necessità che la volontà del lavoratore stesso di rassegnare le proprie dimissioni sia "certificata e validata" da un soggetto terzo.

Sono state inoltre apportate variazioni alle ipotesi in cui sussiste o meno l'obbligatorietà del ricorso all'utilizzo del modello in parola.

Di seguito si illustrano i principali aspetti della nuova disciplina, con la precisazione che tale illustrazione sostituisce la precedente contenuta nel suppl. n. 2 al Not. n. 2/2008.

 

 

Modalità operative e istruzioni di compilazione

Le nuove modalità per rassegnare le dimissioni volontarie da parte del lavoratore possono essere schematizzate come di seguito.

 

1) Secondo le istruzioni in commento, il modulo di dimissioni prima di essere consegnato al datore di lavoro, può essere compilato dai singoli lavoratori direttamente o presso uno dei soggetti abilitati, in uno dei seguenti modi:

 

a) il lavoratore può compilare direttamente il modello esclusivamente in via telematica, previa autenticazione (rilascio di user id e password), direttamente dal sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale all'indirizzo internet www.lavoro.gov.it/mdv. Al termine della compilazione il sistema rilascia una ricevuta costituita da un codice alfanumerico di identificazione e da un codice identificativo del modulo, attestante il giorno in cui il modulo è stato compilato e dal quale decorrono i quindici giorni entro i quali il lavoratore può consegnare la domanda di dimissioni. Il lavoratore non dovrà compilare la "Sezione 5 - Dati di invio", ma dovrà riportare alcuni dati volti ad identificarlo (il tipo ed il numero di documento, l'Autorità che lo ha rilasciato e la data di emissione);

 

b) il lavoratore può compilare il modello rivolgendosi ad uno dei soggetti abilitati. Ad oggi tali soggetti abilitati sono la Direzione provinciale del lavoro, oppure i Comuni, oppure i Centri per l'impiego. In futuro, dopo la pubblicazione di un apposito decreto ministeriale, anche le organizzazioni sindacali ed i patronati saranno inseriti tra i soggetti abilitati. Il Comune di Brescia ha attivato questo servizio presso l'Uffico Protocollo e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) situati in Piazza Loggia, rispettivamente al n. 3 ed al n. 13/b. Il Centro per l’Impiego di Brescia riceve i lavoratori in via Cipro al n. 3. Mentre la Direzione del Lavoro di Brescia, con nota del 31 marzo 2008, ha informato che a decorrere dal 16 aprile 2008 e fino a nuova indicazione, sospenderà la compilazione dei moduli in parola, con la sola eccezione, come si dirà, delle ipotesi di dimissioni per maternità e matrimonio.

Tutti i soggetti abilitati sopra richiamati possono assistere il lavoratore, indipendentemente dal luogo ove quest'ultimo sia residente o presti la sua attività.

In questi casi, al lavoratore viene consegnata una ricevuta che rende univoco e non contraffabile il modulo riportante la data dalla quale decorrono i 15 giorni per consegnare il modello al datore di lavoro.

Si precisa che è obbligatorio rivolgersi esclusivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio nei casi in cui prevista la procedura di convalida avanti al funzionario del Direzione provinciale del lavoro. Si tratta dei casi di dimissioni:

- per causa di matrimonio (nel senso del periodo compreso tra il giorno della richiesta di pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione del matrimonio);

- nel periodo coperto dalla maternità.

 

2) Il lavoratore, entro 15 giorni dalla data della ricevuta, deve consegnare al datore di lavoro la ricevuta stessa al fine di perfezionare le proprie dimissioni. Si segnala, come detto, che la ricevuta ha validità di 15 giorni, entro i quali deve essere consegnata al datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro che riceve oltre tale termine il modulo trasmesso, dovrà invitare il lavoratore a ripetere l’invio.

 

3) Il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di cessazione del rapporto, provvederà ad inviare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego.

 

Si ribadisce che le dimissioni sono nulle, e dunque non in grado di produrre i propri effetti, nel caso in cui il lavoratore utilizzi una comunicazione informale o resa in maniera diversa da quella prevista dal Decreto. In questi casi il datore di lavoro deve invitare il lavoratore ad attenersi alle nuove modalità di presentazione delle dimissioni avvalendosi del modulo informatico.

 

Si segnala che nella "Sezione 3 - Dimissioni" l'unico campo obbligatorio è "la data di decorrenza dimissioni", intendendo con essa, come chiarito dal Ministero, il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro.

 

 

Campo di applicazione

Le nuove modalità si applicano alle sole dimissioni volontarie unilaterali rese dal lavoratore ai sensi dell'art. 2118 c.c. nei confronti di qualsiasi datore di lavoro.

Il modulo informatico è da utilizzarsi nel caso di dimissioni per le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

-     lavoro subordinato nell'impresa;

-     collaborazione coordinata continuativa, anche a progetto, intendendo con essa tutte le tipologie di rapporto di lavoro di tipo parasubordinato, ed anche occasionale, nella quale pur mancando la continuità, sussiste il coordinamento con il committente (le c.d. “mini co.co.co.”);

-     associazione in partecipazione, ex art. 2549 c.c., se caratterizzata dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali;

-     lavoro tra soci e cooperative.

 

Integrando le precedenti istruzioni, il Ministero, con la circolare in parola, ha chiarito che le nuove modalità per rassegnare le dimissioni non si applicano:

-     ai casi di "risoluzione consensuale", effettuate dalle parti ai sensi dell'art.1372 del codice civile, dai quali si evince l'accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro) a rescindere il contratto di lavoro;

-     alle "dimissioni incentivate", che si verificano quando il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro;

-     ai casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini;

-     in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione;

-     alle dimissioni rese durante il periodo di prova;

-     a tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro (c.d. "licenziamento");

-     in caso di dimissioni di componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni, purché si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;

-     alle prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. n. 276/2003;

-     agli stages e tirocini, in quanto non costituiscono rapporti di lavoro;

-     alle prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c.c., in quanto non c'è coordinamento tra l'attività del prestatore e quella del committente.

 

Si segnala da ultimo che con la circolare in commento, rettificando le precedenti istruzioni, ha reso obbligatorio il modulo di dimissioni anche per i lavoratori che rassegnano le dimissioni per giusta causa.