DIMISSIONI VOLONTARIE RESE DAL LAVORATORE - NUOVA MODULISTICA
OBBLIGATORIA DAL 5 MARZO 2008 - DECRETO 21 GENNAIO 2008 - NOTA MINISTERO DEL
LAVORO DEL 25 MARZO 2008
In materia di utilizzo
del nuovo modello di dimissioni volontarie introdotto dal Decreto Ministeriale
del 21 gennaio 2008, si segnala che il Ministero del Lavoro con nota del 25
marzo 2008, prot. n. 15, ha integrato, modificandoli
in punti rilevanti, gli indirizzi operativi forniti con la precedente circolare
4 marzo 2008 (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 2/2008).
La principale novità
consiste nel fatto che è da considerarsi valido anche l'invio telematico del
modulo direttamente da parte del lavoratore, senza la necessità che la volontà
del lavoratore stesso di rassegnare le proprie dimissioni sia
"certificata e validata" da un soggetto terzo.
Sono state inoltre
apportate variazioni alle ipotesi in cui sussiste o meno l'obbligatorietà del
ricorso all'utilizzo del modello in parola.
Di seguito si
illustrano i principali aspetti della nuova disciplina, con la precisazione che
tale illustrazione sostituisce la precedente contenuta nel suppl. n. 2 al Not. n. 2/2008.
Modalità operative e istruzioni di compilazione
Le nuove modalità per
rassegnare le dimissioni volontarie da parte del lavoratore possono essere
schematizzate come di seguito.
1) Secondo le istruzioni
in commento, il modulo di dimissioni prima di essere consegnato al datore di
lavoro, può essere compilato dai singoli lavoratori direttamente o presso uno
dei soggetti abilitati, in uno dei seguenti modi:
a) il
lavoratore può compilare direttamente il modello esclusivamente in via
telematica, previa autenticazione (rilascio di user id e password), direttamente dal sito del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale all'indirizzo internet www.lavoro.gov.it/mdv. Al termine della
compilazione il sistema rilascia una ricevuta costituita da un codice alfanumerico di identificazione e
da un codice identificativo del modulo,
attestante il giorno in cui il modulo è stato compilato e dal quale decorrono i
quindici giorni entro i quali il lavoratore può consegnare la domanda di
dimissioni. Il lavoratore non dovrà compilare la "Sezione 5 - Dati di
invio", ma dovrà riportare alcuni dati volti ad identificarlo (il tipo ed
il numero di documento, l'Autorità che lo ha rilasciato e la data di emissione);
b) il lavoratore può compilare il modello rivolgendosi ad uno
dei soggetti abilitati. Ad oggi tali soggetti abilitati sono la Direzione
provinciale del lavoro, oppure i Comuni, oppure i Centri per l'impiego. In futuro,
dopo la pubblicazione di un apposito decreto ministeriale, anche le
organizzazioni sindacali ed i patronati saranno inseriti tra i soggetti
abilitati. Il
Comune di Brescia ha attivato questo servizio presso l'Uffico Protocollo e
presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) situati in Piazza Loggia,
rispettivamente al n. 3 ed al n. 13/b. Il Centro per l’Impiego di Brescia
riceve i lavoratori in via Cipro al n. 3. Mentre la Direzione del Lavoro di
Brescia, con nota del 31 marzo 2008, ha informato che a decorrere dal 16 aprile
2008 e fino a nuova indicazione, sospenderà la compilazione dei moduli in
parola, con la sola eccezione, come si dirà, delle ipotesi di dimissioni per
maternità e matrimonio.
Tutti
i soggetti abilitati sopra richiamati possono assistere il lavoratore,
indipendentemente dal luogo ove quest'ultimo sia residente o presti la sua
attività.
In
questi casi, al lavoratore viene consegnata una ricevuta che rende univoco e
non contraffabile il modulo riportante la data dalla quale decorrono i 15
giorni per consegnare il modello al datore di lavoro.
Si
precisa che è obbligatorio rivolgersi esclusivamente alla
Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio nei casi in
cui prevista la procedura di convalida avanti al funzionario del Direzione
provinciale del lavoro. Si tratta dei casi di dimissioni:
-
per causa di matrimonio (nel senso del periodo compreso tra il giorno della
richiesta di pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione del
matrimonio);
-
nel periodo coperto dalla maternità.
2) Il lavoratore,
entro 15 giorni dalla data della ricevuta, deve consegnare al datore di lavoro
la ricevuta stessa al fine di perfezionare le proprie dimissioni. Si segnala,
come detto, che la ricevuta ha validità di 15 giorni, entro i
quali deve essere consegnata al datore di lavoro. Pertanto, il datore
di lavoro che riceve oltre tale termine il modulo trasmesso, dovrà invitare il
lavoratore a ripetere l’invio.
3) Il datore di
lavoro, entro cinque giorni dalla data di cessazione del rapporto, provvederà
ad inviare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro al competente
Centro per l'Impiego.
Si ribadisce che le
dimissioni sono nulle, e dunque non in grado di produrre i propri effetti, nel
caso in cui il lavoratore utilizzi una comunicazione informale o resa in
maniera diversa da quella prevista dal Decreto. In questi casi il datore di
lavoro deve invitare il lavoratore ad attenersi alle nuove modalità di
presentazione delle dimissioni avvalendosi del modulo informatico.
Si segnala che nella
"Sezione 3 - Dimissioni" l'unico campo obbligatorio è "la data di decorrenza dimissioni",
intendendo con essa, come chiarito dal Ministero, il primo giorno da cui
decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro.
Campo di applicazione
Le nuove
modalità si applicano alle sole dimissioni volontarie unilaterali rese dal
lavoratore ai sensi dell'art. 2118 c.c. nei confronti di qualsiasi datore di
lavoro.
Il modulo
informatico è da utilizzarsi nel caso di dimissioni per le seguenti tipologie
di rapporto di lavoro:
-
lavoro subordinato nell'impresa;
-
collaborazione coordinata
continuativa, anche a progetto, intendendo con essa tutte le tipologie di
rapporto di lavoro di tipo parasubordinato, ed anche occasionale, nella quale
pur mancando la continuità, sussiste il coordinamento con il committente (le
c.d. “mini co.co.co.”);
-
associazione in partecipazione, ex art. 2549
c.c., se caratterizzata dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte
degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi
professionali;
-
lavoro tra soci e
cooperative.
Integrando
le precedenti istruzioni, il Ministero, con la circolare in parola, ha chiarito
che le nuove modalità per rassegnare le dimissioni non si applicano:
-
ai casi di
"risoluzione consensuale", effettuate dalle parti ai sensi
dell'art.1372 del codice civile, dai quali si evince l'accordo tra le parti
(lavoratore e datore di lavoro) a rescindere il contratto di lavoro;
-
alle
"dimissioni incentivate", che si verificano quando il datore di
lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo
economico per lasciare il posto di lavoro;
-
ai casi di
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei
termini;
-
in caso di collocamento di quiescenza e di
collocamento in pensione;
-
alle dimissioni
rese durante il periodo di prova;
-
a tutti i casi di interruzione del
rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro (c.d.
"licenziamento");
-
in caso di dimissioni di componenti di organi
di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e
commissioni, purché si configurino come rapporti di lavoro
autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
-
alle prestazioni
di lavoro accessorio ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. n. 276/2003;
-
agli stages e tirocini, in quanto non costituiscono rapporti di
lavoro;
-
alle prestazioni
di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c.c., in
quanto non c'è coordinamento tra l'attività del prestatore e quella del
committente.
Si segnala
da ultimo che con la circolare in commento, rettificando le precedenti
istruzioni, ha reso obbligatorio il modulo di dimissioni anche per i lavoratori
che rassegnano le dimissioni per giusta causa.