MUD 2008

 

 

Entro il 30 aprile 2008 le imprese sono chiamate a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti o gestiti nel 2007.

 

Di seguito si forniscono alcune indicazioni per la compilazione e la presentazione del MUD.

 

 

CHI DEVE EFFETTUARE LA DENUNCIA

 

Ai sensi dell'art. 189, comma 3, del decreto legislativo n.152/06, l'obbligo di comunicazione interessa:

 

c) rifiuti da lavorazioni industriali,

d) rifiuti da lavorazioni artigianali,

g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acquee reflue e da abbattimento di fumi, che hanno più di dieci dipendenti.

 

 

ESCLUSIONI

 

Sono esonerati dalla presentazione del MUD

 

c) rifiuti da lavorazioni industriali,

d) rifiuti da lavorazioni artigianali,

g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acquee reflue e da abbattimento di fumi, che non hanno più di dieci dipendenti.

 

Dalle esclusioni si evince, pertanto, che non sono soggette all’obbligo di presentazione del MUD (nè a quello della tenuta dei registri di carico e scarico) le imprese di costruzione che producono rifiuti non pericolosi del gruppo 17 del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come, ad esempio, terre e rocce da scavo, materiali da costruzione e demolizione.

 

Resta fermo l’obbligo del MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc..

 

 

TERMINE DI SCADENZA E DESTINATARIO DELLA DENUNCIA

 

Il MUD dovrà essere presentato, entro mercoledì 30 aprile 2007, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Il MUD deve essere presentato o spedito a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento allegando l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria (conto corrente postale n. 330258 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia - indicando nella causale Dichiarazione MUD.

Gli importi da versare sono:

 

 

Si ricorda che è possibile anche presentare il MUD per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, con utilizzo della firma elettronica (smart card).

Per l'invio telematico è richiesto il pagamento con carta di credito.

 

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

 

La modulistica da utilizzare per la denuncia è invariata rispetto agli anni precedenti.

 

La modulistica per la compilazione su supporto cartaceo e il software per la compilazione su supporto informatico (non è possibile utilizzare il medesimo software dello scorso anno) possono essere scaricati dal sito internet della Camera di Commercio o all’indirizzo www.ecocerved.it.

 

Si ricorda che possono compilare solo la “comunicazione semplificata” le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

 

 

 

SANZIONI

 

La mancata presentazione del MUD ovvero la presentazione incompleta o inesatta sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (art. 258, comma 1, D.Lgs. 152/06).

 

Se il MUD viene presentato entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine (ossia entro venerdì 29 giugno 2007) è prevista una sanzione pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00.

 

Se i dati contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.