MUD 2008
Entro il 30
aprile 2008 le imprese sono chiamate a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti
o gestiti nel 2007.
Di seguito
si forniscono alcune indicazioni per la compilazione e la presentazione del
MUD.
CHI DEVE
EFFETTUARE LA DENUNCIA
Ai sensi
dell'art. 189, comma 3, del decreto legislativo n.152/06, l'obbligo di
comunicazione interessa:
c)
rifiuti da lavorazioni industriali,
d)
rifiuti da lavorazioni artigianali,
g)
rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla
depurazione delle acquee reflue e da abbattimento di fumi, che hanno più di
dieci dipendenti.
ESCLUSIONI
Sono
esonerati dalla presentazione del MUD
c)
rifiuti da lavorazioni industriali,
d)
rifiuti da lavorazioni artigianali,
g)
rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla
depurazione delle acquee reflue e da abbattimento di fumi, che non hanno più di dieci dipendenti.
Dalle
esclusioni si evince, pertanto, che non
sono soggette all’obbligo di presentazione del MUD (nè a quello della
tenuta dei registri di carico e scarico) le
imprese di costruzione che producono rifiuti non pericolosi del gruppo
17 del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come, ad esempio, terre e rocce da
scavo, materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo
l’obbligo del MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di
recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad
esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie
esaurite al piombo, ecc..
TERMINE
DI SCADENZA E DESTINATARIO DELLA DENUNCIA
Il MUD
dovrà essere presentato, entro mercoledì 30 aprile 2007, alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede
l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.
Il MUD deve
essere presentato o spedito a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento allegando
l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria (conto corrente postale
n. 330258 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia - indicando nella
causale Dichiarazione MUD.
Gli importi
da versare sono:
Si ricorda
che è possibile anche presentare il MUD per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it,
con utilizzo della firma elettronica (smart card).
Per l'invio
telematico è richiesto il pagamento con carta di credito.
MODALITÀ
DI COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
La
modulistica da utilizzare per la denuncia è invariata rispetto agli anni
precedenti.
La
modulistica per la compilazione su supporto cartaceo e il software per la
compilazione su supporto informatico (non è possibile utilizzare il medesimo
software dello scorso anno) possono essere scaricati dal sito internet della Camera
di Commercio o all’indirizzo www.ecocerved.it.
Si ricorda
che possono compilare solo la “comunicazione semplificata” le imprese per le
quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
SANZIONI
La mancata
presentazione del MUD ovvero la presentazione incompleta o inesatta sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00
(art. 258, comma 1, D.Lgs. 152/06).
Se il MUD
viene presentato entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del
termine (ossia entro venerdì 29 giugno 2007) è prevista una sanzione pecuniaria
da Euro 26,00 a Euro 160,00.
Se i dati
contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti ma sono comunque
ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e
scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute
per legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a
Euro 1.550,00.