L.R. N. 12/2005 - PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLA LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - L.R. 14 MARZO 2008 N. 4
Si
segnala la pubblicazione sul 1° Supplemento Straordinario del Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 17 marzo 2008 della Legge Regionale
14 marzo 2008, n. 4 recante "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla LR
11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio".
La Legge Regionale in oggetto è
entrata in vigore martedì 1° Aprile 2008 e apporta una serie di rilevanti modifiche ed integrazioni alla Legge regionale
12/2005.
Si tratta
dell’intervento più significativo sulla legge del governo del territorio dal
momento che gli articoli sono ben 45 su 106.
Si
segnalano di seguito gli aspetti di immediato interesse per il settore.
Edilizia residenziale pubblica
Diventa
obbligatoria per alcuni comuni (che dovranno essere indicati dalla Giunta regionale
con apposita delibera) l’individuazione, nell’ambito del piano dei servizi, di aree
da destinare all’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse
pubblico o generale, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale
per l’edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di
programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali,
assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica,
compresa l’edilizia convenzionata, anche esternamente all’ambito interessato
(art. 1 lett. j che modifica l’art. 9 della L.R. n. 12/2005).
Una apposita
norma transitoria prevede poi che nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico
ed elevato dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica, sino all’approvazione
del P.G.T., possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente
piano regolatore generale, una serie di interventi diretti all’attuazione di iniziative
di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata quali:
1) interventi
di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente;
2) interventi
di nuova costruzione nell’ambito di piani attuativi;
3) interventi
diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree destinate a servizi dal vigente
piano regolatore generale, escluse le aree a verde e parcheggi, nei limiti dell’indice
medio di zona per la destinazione residenziale.
Tali
interventi, peraltro, sono assentiti esclusivamente a mezzo di rilascio del
permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza
dell’intervento con l’assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di
sufficienti dotazioni urbanizzative (art. 1 lett. kk
che modifica l’art. 25 della L.R. n. 12/2005).
Procedura semplificata per il Piano di governo del territorio (P.G.T.) nei
piccoli Comuni
Con
l’introduzione dell’art. 10-bis vengono inserite disposizioni speciali per la pianificazione
urbanistica nei comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti che
potranno infatti accorpare in un unico atto, i tre attualmente obbligatori:
Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole (art. 1 lett. o che
introduce l’art. 10 bis alla L.R. n. 12/2005). Per i comuni con popolazione
compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti, ferma restando la possibilità per gli
stessi di avvalersi della disciplina ordinaria, la Giunta regionale provvederà
a definire con successivo atto i contenuti del P.G.T. differenziando la
disciplina in
ragione dei diversi contesti territoriali e socio-economici (art. 1 lett. e che
modifica l’art. 7 della L.R. n. 12/2005).
Registro dei diritti edificatori
In attuazione
delle norme sulla compensazione e perequazione urbanistica viene prevista
l’istituzione, a livello comunale, di un registro pubblico delle cessioni di
diritti edificatori, le cui modalità operative saranno definite dalle singole
amministrazioni comunali (art. 1 lett. q che modifica l’art. 11 della L.R. n.
12/2005). I comuni, inoltre, possono prevedere, a fronte di rilevanti benefici
pubblici, bonus volumetrici - in misura non superiore al 15% della volumetria
ammessa - anche per interventi di recupero delle aree degradate o ex
industriali, nonché per quelli volti alla conservazione degli immobili di
interesse storico-artistico (art. 1 lett. r che modifica l’art. 11 della L.R.
n. 12/2005).
Denuncia di inizio attività e Permesso di costruire
In analogia
con quanto stabilito per il permesso di costruire, viene previsto che i lavori oggetto
di denuncia di inizio attività debbano essere iniziati entro un anno dalla data
di efficacia della denuncia stessa - vale a dire decorsi trenta giorni dalla
sua presentazione - ed ultimati entro tre anni dal loro effettivo inizio,
quindi la DIA può avere efficacia quadriennale. L’interessato è tenuto inoltre
a comunicare immediatamente all’amministrazione comunale la data di inizio e di
fine dei lavori, secondo le modalità previste nel regolamento edilizio (art. 1
lett. tt che modifica l’art 42 della L.R. n. 12/2005).
Oneri di urbanizzazione
E’ stato
introdotto un importante principio in base al quale l’ammontare degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione
della richiesta del permesso di costruire, purché completa della documentazione
prevista. Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con
valenza territoriale, l’ammontare degli oneri è determinato al momento della
loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di costruire,
ovvero della denuncia di inizio attività siano presentate entro e non oltre
trentasei mesi dalla data della approvazione medesima. (art. 1 lett. ss che modifica
l’art. 38 della L.R. n. 12/2005).
Si
pubblica in allegato il raffronto degli articoli di legge modificati dalla L.R.
n. 4/2008 rispetto alla legge regionale previgente.
Non
appena disponibile, sarà cura del Collegio pubblicare anche il testo della
Legge per il governo del Territorio, L.R. 12/2005, coordinato con le modifiche
intervenute.
Legge
Regionale n.12/2005 - Raffronto con le modificazioni della L.R. n.4/2008