APPALTI
PUBBLICI - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DOPO LA DECORRENZA DEI TERMINI PER IL
COLLAUDO
(Cass.
Civile, sez. I, 17/6/1998, n. 6036)
Il
tema di appalti di opere pubbliche assegnati sotto il vigore della l.n.
741/1981, le domande relative al conseguimento dei diritti nascenti
dall'approvazione del collaudo dell'opera pubblica (pagamento del saldo,
svincolo della cauzione, liberazione dai doveri di custodia e manutenzione)
possono essere proposte, da parte dell'appaltatore, anche in difetto di
approvazione del collaudo medesimo, ove la P.A. abbia inutilmente fatto
decorrere il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 5
legge cit.).