APPALTI PUBBLICI - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DOPO LA DECORRENZA DEI TERMINI PER IL COLLAUDO

(Cass. Civile, sez. I, 17/6/1998, n. 6036)

 

Il tema di appalti di opere pubbliche assegnati sotto il vigore della l.n. 741/1981, le domande relative al conseguimento dei diritti nascenti dall'approvazione del collaudo dell'opera pubblica (pagamento del saldo, svincolo della cauzione, liberazione dai doveri di custodia e manutenzione) possono essere proposte, da parte dell'appaltatore, anche in difetto di approvazione del collaudo medesimo, ove la P.A. abbia inutilmente fatto decorrere il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 5 legge cit.).