IRPEF - DISCIPLINA
TRIBUTARIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - NUOVA
DETRAZIONE DAL 1° APRILE 2008 - D.M. 20 MARZO 2008
La Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008 ha
pubblicato il decreto ministeriale 20 marzo 2008 con il quale è stata prevista
una riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto - TFR,
sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Peraltro il provvedimento stabilisce che tale
riduzione spetta ai lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è cessato
dal 31 marzo 2008 e per i quali il diritto alla percezione del TFR sorge dal 1°
aprile 2008.
L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta
variabile in funzione del reddito di riferimento del lavoratore. Si ricorda che
per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato,
sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai fini del calcolo
della tassazione sul TFR.
La detrazione spettante viene individuata in
corrispondenza di tre predeterminate classi di reddito di riferimento in misura
decrescente all'aumentare di tale reddito.
In particolare, è previsto che all'Irpef determinata
sul TFR e sulle indennità equipollenti sia
riconosciuta una detrazione d’imposta come di seguito indicato:
a) |
Per reddito di riferimento |
la detrazione spetta in cifra fissa pari a 70 euro |
b) |
Per reddito di riferimento |
la detrazione spettante risulta dalla formula: 20.500 |
c) |
Per reddito di riferimento |
la detrazione spettante risulta dalla formula: 2.000 |
Si precisa inoltre che se il risultato dei rapporti
indicati alle lettere b) e c) è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali.
Nel caso in cui il TFR sia stato destinato integralmente
alle forme di previdenza complementare:
- il reddito di riferimento è determinato in modo
virtuale, cioè come se il TFR fosse ancora presso il datore di lavoro;
- la detrazione riduce l'imposta dovuta sulle altre
indennità e somme eventualmente erogate dal datore di lavoro e connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio sull'indennità sostitutiva del
preavviso).
Il datore di lavoro deve operare la detrazione
dall'imposta dovuta in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro
nel corso di ciascun periodo d'imposta. A tal fine, il datore di lavoro dovrà
richiedere al lavoratore beneficiario l'attestazione in forma scritta di non
aver già fruito della stessa detrazione in relazione ad altro rapporto di
lavoro cessato nel medesimo periodo.
L'agevolazione deve essere riconosciuta sui saldi di
TFR, sugli acconti, ma non sulle somme erogate a titolo di anticipazione.
In caso di erogazioni di TFR conseguenti a più
cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d’imposta, gli
uffici finanziari ridetermineranno la detrazione spettante riconoscendo quella
corrispondente al reddito di riferimento più elevato per il percettore delle
somme.