IRPEF - DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - NUOVA DETRAZIONE DAL 1° APRILE 2008 - D.M. 20 MARZO 2008

 

La Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008 ha pubblicato il decreto ministeriale 20 marzo 2008 con il quale è stata prevista una riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto - TFR, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

Peraltro il provvedimento stabilisce che tale riduzione spetta ai lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è cessato dal 31 marzo 2008 e per i quali il diritto alla percezione del TFR sorge dal 1° aprile 2008.

L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta variabile in funzione del reddito di riferimento del lavoratore. Si ricorda che per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai fini del calcolo della tassazione sul TFR.

La detrazione spettante viene individuata in corrispondenza di tre predeterminate classi di reddito di riferimento in misura decrescente all'aumentare di tale reddito.

In particolare, è previsto che all'Irpef determinata sul TFR e sulle indennità equipollenti sia riconosciuta una detrazione d’imposta come di seguito indicato:

 

a)

 

Per reddito di riferimento
fino a 7.500 euro:

la detrazione spetta in cifra fissa pari a 70 euro

b)

 

Per reddito di riferimento
oltre 7.500 fino a 28.000 euro:

la detrazione spettante risulta dalla formula:
50 euro  +  20  X  (28.000    reddito di riferimento)

                                        20.500

c)

 

Per reddito di riferimento
oltre 28.000 fino a 30.000 euro:

la detrazione spettante risulta dalla formula:
50 euro  X  30.000    reddito di riferimento

                                  2.000

 

 

 

Si precisa inoltre che se il risultato dei rapporti indicati alle lettere b) e c) è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nel caso in cui il TFR sia stato destinato integralmente alle forme di previdenza complementare:

- il reddito di riferimento è determinato in modo virtuale, cioè come se il TFR fosse ancora presso il datore di lavoro;

- la detrazione riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme eventualmente erogate dal datore di lavoro e connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio sull'indennità sostitutiva del preavviso).

Il datore di lavoro deve operare la detrazione dall'imposta dovuta in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. A tal fine, il datore di lavoro dovrà richiedere al lavoratore beneficiario l'attestazione in forma scritta di non aver già fruito della stessa detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

L'agevolazione deve essere riconosciuta sui saldi di TFR, sugli acconti, ma non sulle somme erogate a titolo di anticipazione.

In caso di erogazioni di TFR conseguenti a più cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d’imposta, gli uffici finanziari ridetermineranno la detrazione spettante riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento più elevato per il percettore delle somme.