MUD 2008

 

Entro il 30 aprile 2008 le imprese sono chiamate a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti o gestiti nel 2007.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni per la compilazione e la presentazione del MUD.

 

Chi deve effettuare la denuncia

Ai sensi dell’art. 189, comma 3, del decreto legislativo n.152/06, l’obbligo di comunicazione interessa:

-chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

- le Imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;

- i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

- le Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- le Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo, n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettere:

c) rifiuti da lavorazioni industriali,

d) rifiuti da lavorazioni artigianali,

g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acquee reflue e da abbattimento di fumi, che hanno più di dieci dipendenti.

 

Esclusioni

Sono esonerati dalla presentazione del MUD

- le Imprese che hanno  prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché  rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b, decreto legislativo, n.152/2006,);

- le Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, (art. 212, comma 8, del decreto legislativo, n. 152/2006);

- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume d’affari annuo non superiore ad ottomila euro;

- le Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo, n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettere:

c) rifiuti da lavorazioni industriali,

d) rifiuti da lavorazioni artigianali,

g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acquee reflue e da abbattimento di fumi, che non hanno più di dieci dipendenti.

Dalle esclusioni si evince, pertanto, che non sono soggette all’obbligo di presentazione del MUD (nè a quello della tenuta dei registri di carico e scarico) le imprese di costruzione che producono rifiuti non pericolosi del gruppo 17 del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come, ad esempio, terre e rocce da scavo, materiali da costruzione e demolizione.

Resta fermo l’obbligo del MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc..

 

Termine di scadenza e destinatario della denuncia

Il MUD dovrà essere presentato, entro mercoledì 30 aprile 2007, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Il MUD deve essere presentato o spedito a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento allegando l’attestazione di pagamento dei diritti di segreteria (conto corrente postale n. 330258 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia - indicando nella causale Dichiarazione MUD.

Gli importi da versare sono:

- euro 10,00 per chi presenta il M.U.D. su supporto magnetico od in via telematica;

- euro 15,00 per chi lo presenta con modello cartaceo.

Si ricorda che è possibile anche presentare il MUD per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, con utilizzo della firma elettronica (smart card).

Per l’invio telematico è richiesto il pagamento con carta di credito.

 

Modalità di compilazione della denuncia

La modulistica da utilizzare per la denuncia è invariata rispetto agli anni precedenti.

La modulistica per la compilazione su supporto cartaceo e il software per la compilazione su supporto informatico (non è possibile utilizzare il medesimo software dello scorso anno) possono essere scaricati dal sito internet della Camera di Commercio o all’indirizzo www.ecocerved.it.

Si ricorda che possono compilare solo la “comunicazione semplificata” le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- presentano il MUD su supporto cartaceo;

- producono non più di tre tipi di rifiuti pericolosi;

- i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la comunicazione;

- non utilizzano, per ciascun rifiuto prodotto, più di tre trasportatori, nè più di tre destinatari.

 

Sanzioni

La mancata presentazione del MUD ovvero la presentazione incompleta o inesatta sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (art. 258, comma 1, D.Lgs. 152/06).

Se il MUD viene presentato entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine (ossia entro venerdì 29 giugno 2007) è prevista una sanzione pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00.

Se i dati contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.