QUALIFICAZIONE
- CIRCOLARE 2169 DEL 28 FEBBRAIO 2008 - CHIARIMENTI IN MERITO ALLA VERIFICA DEI
CERTIFICATI DI IDONEITA’ TECNICA
Il Ministero delle infrastrutture, con la circolare 28 febbraio 2008, n. 2169, previa
intesa con l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ritiene
opportuno chiarire alcuni punti del proprio decreto 21 dicembre 2007, n.
272, concernente il ‘’Regolamento recante norme per
l’individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica
dei certificati dei
lavori pubblici e delle fatture
utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1°
marzo 2000 alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006)’’.
La circolare ministeriale fornisce, in particolare,
precisazioni sui tempi che le SOA devono rispettare per la trasmissione dei
dati relativi ai
certificati di lavori ed alle
fatture utilizzati per il rilascio delle attestazioni e sulla durata della
verifica straordinaria delle attestazioni stesse.
La circolare chiarisce che la revisione straordinaria dei certificati sarà
fatta con gradualità, consentendo di scaglionare il monitoraggio attraverso il
sistema dei “periodi di tempo omogenei”. Quindi le verifiche si concentreranno
sui certificati legati alle attestazioni emesse in un determinato anno.
Sulla durata di detta verifica, è importante
richiamare l’attenzione delle imprese qualificate SOA sulla precisazione
fornita da detto Ministero, con la circolare in esame: sebbene le
attestazioni SOA abbiano
efficacia quinquennale, l’articolo 253, comma 21,
del D. lgs. n. 163/2006 non limita la
verifica alle attestazioni ancora valide, ma la estende a tutte
quelle rilasciate nel
periodo compreso tra il 1° marzo 2000 ed il 1° luglio 2006, e dunque
anche a quelle non più efficaci al
momento in cui la verifica straordinaria ha inizio (articolo 1 del D.M.
272/2007).
Si pubblica di seguito il testo della circolare in
parola.
Circolare Ministero delle infrastrutture n. 2169 DEL 28/02/2008
Decreto 21 dicembre 2007, n. 272. - Regolamento
recante norme per l’individuazione dei criteri, modalità e procedure per la
verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini
delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006)
(G.U. 19/3/2008 n. 67)
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
n. 35 dell’11 febbraio 2008, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 n. 272,
concernente l’oggetto, si ritiene opportuno, previa intesa con l’Autorità per
la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, fornire alcuni
chiarimenti con riferimento alla durata della verifica straordinaria ed al
limite temporale per la trasmissione dei dati relativi ai certificati di lavori
ed alle fatture utilizzati per il rilascio delle attestazioni SOA.
Al riguardo, la disposizione contenuta nel comma 2,
dell’art. 2 del predetto decreto prevede che: “Entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, le SOA trasmettono all’Osservatorio presso
l’Autorità, di seguito denominato “Osservatorio”, i dati previsti dall’art. 4,
comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all’art. 1, utilizzando
i predetti modelli informatici di comunicazione.” Il mancato rispetto del
termine di sessanta giorni può comportare l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 3.
Preliminarmente va precisato che, sebbene le
attestazioni SOA abbiano efficacia quinquennale, la disposizione legislativa
(art. 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) non limita
la verifica alle attestazioni vigenti, ma la estende a tutte quelle rilasciate
nel periodo dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006 (data quest’ultima di entrata
in vigore del codice), e dunque anche a quelle non piu’
efficaci al momento in cui la verifica straordinaria ha inizio. A tale
previsione si conforma l’art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, n.
272.
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di
sessanta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, per la comunicazione dei dati da
parte delle SOA, esso coincide con la trasmissione dei modelli informatici da
parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture. Detta trasmissione avverrà, nel rispetto del principio della
simultaneità per tutte le SOA destinatarie, per periodi di tempo omogenei, che
l’autorità, di volta in volta, individuerà, anche alla luce dell’esperienza
operativa dell’andamento della verifica straordinaria e delle eventualità
criticità segnalate dai soggetti chiamati a confermare i dati relativi ai certificati
di lavori ed alle fatture. Su tale via, se l’autorità di vigilanza trasmetterà,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, il modello informatico relativo alle
attestazioni rilasciate nel corso dell’anno 2005, le SOA, entro sessanta
giorni, dovranno trasmettere all’osservatorio i certificati e le fatture
relativi a quella annualità.
Questo consentirà anche di programmare e scaglionare,
nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza,
l’attività di tutti i soggetti coinvolti dalla verifica straordinaria di cui
all’art. 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Roma, 28 febbraio 2008
Il Ministro: Di Pietro