DAL 29 MARZO BLOCCO DEI PAGAMENTI SUPERIORI A 10.000 EURO DA PARTE DELLE P.A. PER MOROSITA’ DEL BENEFICIARIO - D.M. 18/01/2008 N. 40

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 è stato pubblicato il Decreto 18 gennaio 2008 n. 40 del Ministro dell’Economia e Finanze che contiene le modalità di attuazione dell’art. 48bis del DPR 602/1973, relativo alla sospensione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi di morosità per il mancato pagamento di una o più cartelle esattoriali a lui notificate.

Il Decreto risulta in vigore dal 29 marzo 2008..

Come noto, l’art. 48bis del DPR 602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge 286/2006, prevede che le pubbliche amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In attuazione del comma 2 del citato art. 48bis del DPR 602/1973 è stato emanato il D.M. 40/2008, che stabilisce sia le modalità di verifica della posizione debitoria dell’interessato da parte dell’agente della riscossione, individuato in Equitalia Servizi S.p.a., sia la procedura di riscossione delle somme dovute dall’interessato all’Erario, nel caso in cui tale morosità sia stata accertata.

In primo luogo, l’art. 1 del D.M. 40/2008 ha stabilito che per “soggetti pubblici” (che erogano i pagamenti) debbano intendersi le pubbliche amministrazioni (definite ai sensi dell’art.1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, tra le quali rientrano, tra l’altro, tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni) e le società a totale partecipazione pubblica.

L’art. 1 del Decreto attuativo ha inoltre chiarito che per “inadempimento” (che blocca l’erogazione di pagamenti) s’intende il mancato pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, da riferirsi a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° gennaio 2000.

La procedura di verifica dell’eventuale situazione di morosità del beneficiario, consiste nei seguenti passaggi successivi (art. 3 del D.M. 40/2008):

1. il soggetto pubblico, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 10.000 euro, deve inoltrare un’apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.a.;

2. Equitalia Servizi S.p.a. controlla, tramite il sistema informatico, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario, pari almeno a 10.000 euro, derivante da cartelle esattoriali notificate, e ne dà comunicazione all’Amministrazione richiedente entro 5 giorni feriali successivi alla richiesta;

3. l’esito della verifica può essere:

 

- NEGATIVO (non risultano inadempimenti in capo al beneficiario del pagamento) - In tale ipotesi:

a) Equitalia Servizi S.p.a. comunica l’inesistenza di inadempimenti o non fornisce alcuna risposta entro 5 giorni dalla richiesta da parte del soggetto pubblico;

b) il soggetto pubblico procede all’erogazione del pagamento nei confronti del beneficiario, per le somme a questi spettanti.

 

- POSITIVO (risultano inadempimenti in capo al beneficiario del pagamento) - In tale ipotesi:

a) Equitalia Servizi S.p.a. comunica tale circostanza al soggetto pubblico richiedente, indicando l’ammontare del debito del beneficiario, per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, e preannunciando l’intenzione di procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui all’art.72bis del DPR 602/1973 (pignoramento di crediti verso terzi);

b) il soggetto pubblico sospende il pagamento nei confronti del beneficiario, per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, unicamente nei limiti dell’ammontare del debito accertato.

Se l’ammontare del pagamento risulta superiore all’ammontare complessivo dell’inadempimento rilevato in capo al  beneficiario, il soggetto pubblico deve procedere in ogni caso al pagamento della parte eccedente il debito. Qualora, nel corso dei 30 giorni durante i quali opera la sospensione del pagamento, intervengano pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’Ente creditore, che facciano venir meno l’inadempimento oppure ne riducano l’importo, Equitalia Servizi S.p.a. comunica prontamente tale circostanza al soggetto pubblico interessato, indicando l’ammontare delle somme che possono essere corrisposte al beneficiario;

c) entro i 30 giorni di sospensione, l’agente della riscossione competente per territorio procede alla notifica del pignoramento del credito. Nell’ipotesi in cui i 30 giorni decorrano senza che l’agente della riscossione competente per territorio abbia notificato il pignoramento del credito, il pagamento deve essere corrisposto al beneficiario per l’intero ammontare.

Tale procedura riguarda unicamente la sospensione dei pagamenti erogati da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, mentre, con successivo regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, verrà stabilita la medesima disciplina relativa a pagamenti erogati da società a prevalente partecipazione pubblica.

La disposizione rientra nell’ambito della disciplina che prevede la necessità della preventiva verifica della regolarità fiscale dei contraenti che interagiscono con le pubbliche amministrazioni.

Si richiama, infine, l’attenzione delle imprese associate sul fatto che, dal 29 marzo 2008, la morosità in relazione a cartelle erariali regolarmente notificate comporterà la sospensione del pagamento dei corrispettivi contrattuali (decorsi 60 giorni dalla notifica) fino all’importo del valore della cartella, fermo restando l’immediato pagamento dei corrispettivi eccedenti il debito.

Resta ancora da chiarire l’effetto dell’impugnativa delle cartelle in relazione all’entrata in vigore del citato art. 48bis del DPR 602/1973, nonché la garanzia per le imprese che la sospensione del pagamento, in relazione ad un debito iscritto a ruolo, non inciderà sugli eventuali ulteriori pagamenti dei corrispettivi contrattuali, essendo il debito già garantito dalla sospensione del pagamento di altri crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

 

La Società Equitalia s.p.a., attraverso il Portale Acquistinrete (www.acquistinretespa.it), ha istituito dal 29 marzo il Servizio informativo di verifica degli inadempimenti, che consente a tutte le Amministrazioni pubbliche, di accertare - prima di effettuare il pagamento di somme di importo superiore a 10mila euro - se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Tale Servizio è stato realizzato secondo quanto previsto dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602/73. La registrazione può essere effettuata dagli utenti preposti ai pagamenti della propria Amministrazione, di seguito detti Operatori di verifica, tramite la sezione “Registrati” del Portale Acquistinrete. Se l’Operatore di verifica è già registrato al Sistema degli Acquistinrete (Convenzioni e/o Mercato Elettronico) e/o al Sistema di Previsione dei Fabbisogni non deve effettuare una nuova registrazione ma richiedere l’estensione del servizio nella sezione Gestione Profilo, dopo avere effettuato il login al Portale. Una volta effettuata la registrazione, per accedere al servizio occorre effettuare il login al Portale e accedere al Servizio verifica inadempimenti, disponibile in home page.

L’Operatore di verifica inoltra la richiesta di verifica, inserendo il Codice Fiscale del Beneficiario, l’importo da corrispondere e il numero identificativo del pagamento da effettuare (ad esempio il numero del mandato o di protocollo attribuito dall’Amministrazione al pagamento).

Se il Beneficiario non risulta inadempiente, l’Amministrazione potrà erogare le somme spettanti; l’Operatore di verifica potrà stampare una liberatoria contenente gli estremi del controllo effettuato.

Se il Beneficiario risulta inadempiente, il Servizio metterà a disposizione dell’Operatore di verifica le informazioni utili ai fini della sospensione del pagamento entro i 5 giorni successivi alla richiesta. In particolare, saranno segnalati i riferimenti degli Agenti della Riscossione presso cui sono stati rilevati gli inadempimenti del Beneficiario e l’importo totale da sospendere comprensivo degli interessi di mora dovuti e delle spese di esecuzione.  In tal caso, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento dell’importo comunicato per i 30 giorni successivi alla data di interrogazione, mentre potrà liquidare immediatamente la parte eccedente, ove presente. Saranno gli Agenti della riscossione ad attivarsi nei confronti dell’Amministrazione e del Beneficiario per il recupero delle somme.

 

Si pubblica in allegato il testo del provvedimento in parola.

 

Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40