DAL 29 MARZO BLOCCO DEI PAGAMENTI SUPERIORI A 10.000 EURO DA PARTE DELLE P.A. PER MOROSITA’ DEL BENEFICIARIO - D.M. 18/01/2008 N. 40
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 è stato
pubblicato il Decreto 18 gennaio 2008 n. 40 del Ministro dell’Economia e
Finanze che contiene le modalità di attuazione dell’art. 48bis del DPR
602/1973, relativo alla sospensione dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi di morosità
per il mancato pagamento di una o più cartelle esattoriali a lui notificate.
Il Decreto risulta in vigore dal 29 marzo 2008..
Come noto, l’art. 48bis del DPR 602/1973, introdotto
dall’art. 2, comma 9, della legge 286/2006, prevede che le pubbliche
amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possano
sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi in
cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In attuazione del comma 2 del citato art. 48bis del
DPR 602/1973 è stato emanato il D.M. 40/2008, che stabilisce sia le modalità di
verifica della posizione debitoria dell’interessato da parte dell’agente della
riscossione, individuato in Equitalia Servizi S.p.a., sia la procedura di
riscossione delle somme dovute dall’interessato all’Erario, nel caso in cui
tale morosità sia stata accertata.
In primo luogo, l’art. 1 del D.M. 40/2008 ha stabilito
che per “soggetti pubblici” (che erogano i pagamenti) debbano intendersi le
pubbliche amministrazioni (definite ai sensi dell’art.1, comma 2, del D. Lgs.
165/2001, tra le quali rientrano, tra l’altro, tutte
le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni) e le
società a totale partecipazione pubblica.
L’art. 1 del Decreto attuativo ha inoltre chiarito che
per “inadempimento” (che blocca l’erogazione di pagamenti) s’intende il mancato
pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, di una o più cartelle esattoriali
per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, da riferirsi a ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° gennaio 2000.
La procedura di verifica dell’eventuale situazione di
morosità del beneficiario, consiste nei seguenti passaggi successivi (art. 3
del D.M. 40/2008):
1. il soggetto pubblico, prima di effettuare un
pagamento di importo superiore a 10.000 euro, deve inoltrare un’apposita
richiesta ad Equitalia Servizi S.p.a.;
2. Equitalia Servizi S.p.a. controlla, tramite il
sistema informatico, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario,
pari almeno a 10.000 euro, derivante da cartelle esattoriali notificate, e ne
dà comunicazione all’Amministrazione richiedente entro 5 giorni feriali
successivi alla richiesta;
3. l’esito della verifica può essere:
- NEGATIVO (non risultano inadempimenti in capo al
beneficiario del pagamento) - In tale ipotesi:
a) Equitalia Servizi S.p.a. comunica l’inesistenza di
inadempimenti o non fornisce alcuna risposta entro 5 giorni dalla richiesta da
parte del soggetto pubblico;
b) il soggetto pubblico procede all’erogazione del
pagamento nei confronti del beneficiario, per le somme a questi spettanti.
- POSITIVO (risultano inadempimenti in capo al
beneficiario del pagamento) - In tale ipotesi:
a) Equitalia Servizi S.p.a. comunica tale circostanza
al soggetto pubblico richiedente, indicando l’ammontare del debito del
beneficiario, per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese
esecutive e degli interessi di mora dovuti, e preannunciando l’intenzione di
procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui all’art.72bis del DPR
602/1973 (pignoramento di crediti verso terzi);
b) il soggetto pubblico sospende il pagamento nei
confronti del beneficiario, per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla
comunicazione, unicamente nei limiti dell’ammontare del debito accertato.
Se l’ammontare del pagamento risulta superiore
all’ammontare complessivo dell’inadempimento rilevato in capo al beneficiario, il soggetto pubblico deve
procedere in ogni caso al pagamento della parte eccedente il debito. Qualora,
nel corso dei 30 giorni durante i quali opera la sospensione
del pagamento, intervengano pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti
dell’Ente creditore, che facciano venir meno l’inadempimento oppure ne riducano
l’importo, Equitalia Servizi S.p.a. comunica prontamente tale circostanza al
soggetto pubblico interessato, indicando l’ammontare delle somme che possono
essere corrisposte al beneficiario;
c) entro i 30 giorni di sospensione, l’agente della
riscossione competente per territorio procede alla notifica del pignoramento
del credito. Nell’ipotesi in cui i 30 giorni decorrano senza che l’agente della
riscossione competente per territorio abbia notificato il pignoramento del
credito, il pagamento deve essere corrisposto al beneficiario per l’intero
ammontare.
Tale procedura riguarda unicamente la sospensione dei
pagamenti erogati da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a
totale partecipazione pubblica, mentre, con successivo regolamento del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, verrà stabilita la medesima
disciplina relativa a pagamenti erogati da società a prevalente
partecipazione pubblica.
La disposizione rientra nell’ambito della disciplina
che prevede la necessità della preventiva verifica della regolarità fiscale dei
contraenti che interagiscono con le pubbliche amministrazioni.
Si richiama, infine, l’attenzione delle imprese
associate sul fatto che, dal 29 marzo 2008, la morosità in relazione a cartelle
erariali regolarmente notificate comporterà la sospensione del pagamento dei
corrispettivi contrattuali (decorsi 60 giorni dalla notifica) fino all’importo del
valore della cartella, fermo restando l’immediato pagamento dei corrispettivi
eccedenti il debito.
Resta ancora da chiarire l’effetto dell’impugnativa
delle cartelle in relazione all’entrata in vigore del citato art. 48bis del DPR
602/1973, nonché la garanzia per le imprese che la sospensione del pagamento,
in relazione ad un debito iscritto a ruolo, non inciderà sugli eventuali
ulteriori pagamenti dei corrispettivi contrattuali, essendo il debito già
garantito dalla sospensione del pagamento di altri crediti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.
La Società Equitalia s.p.a., attraverso il Portale
Acquistinrete (www.acquistinretespa.it), ha istituito dal 29 marzo il Servizio
informativo di verifica degli inadempimenti, che consente a tutte le Amministrazioni
pubbliche, di accertare - prima di effettuare il pagamento di somme di importo
superiore a 10mila euro - se il beneficiario del pagamento sia inadempiente
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento. Tale Servizio è stato realizzato secondo quanto previsto
dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602/73. La registrazione può essere effettuata
dagli utenti preposti ai pagamenti della propria Amministrazione, di seguito
detti Operatori di verifica, tramite la sezione “Registrati” del Portale
Acquistinrete. Se l’Operatore di verifica è già registrato al Sistema degli
Acquistinrete (Convenzioni e/o Mercato Elettronico) e/o al Sistema di
Previsione dei Fabbisogni non deve effettuare una nuova registrazione ma
richiedere l’estensione del servizio nella sezione Gestione Profilo, dopo avere
effettuato il login al Portale. Una volta effettuata la registrazione, per
accedere al servizio occorre effettuare il login al Portale e accedere al
Servizio verifica inadempimenti, disponibile in home
page.
L’Operatore di verifica inoltra la richiesta di
verifica, inserendo il Codice Fiscale del Beneficiario, l’importo da
corrispondere e il numero identificativo del pagamento da effettuare (ad
esempio il numero del mandato o di protocollo attribuito dall’Amministrazione
al pagamento).
Se il Beneficiario non risulta inadempiente,
l’Amministrazione potrà erogare le somme spettanti; l’Operatore di verifica
potrà stampare una liberatoria contenente gli estremi del controllo effettuato.
Se il Beneficiario risulta inadempiente, il Servizio
metterà a disposizione dell’Operatore di verifica le informazioni utili ai fini
della sospensione del pagamento entro i 5 giorni successivi alla richiesta. In
particolare, saranno segnalati i riferimenti degli Agenti della Riscossione
presso cui sono stati rilevati gli inadempimenti del
Beneficiario e l’importo totale da sospendere comprensivo degli interessi di
mora dovuti e delle spese di esecuzione.
In tal caso, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento
dell’importo comunicato per i 30 giorni successivi alla data di interrogazione,
mentre potrà liquidare immediatamente la parte eccedente, ove presente. Saranno
gli Agenti della riscossione ad attivarsi nei confronti dell’Amministrazione e
del Beneficiario per il recupero delle somme.
Si pubblica in allegato il testo del provvedimento in
parola.
Decreto
Ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40