TRASFERIMENTI DI IMMOBILI DIRETTI ALL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
(Circolare Assonime n.5 del 24/1/08)
Dal 1° gennaio 2008, per i trasferimenti di immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei
programmi di edilizia residenziale, comunque denominati, la legge Finanziaria
2008 prevede l’applicazione:
- dell’imposta
di registro all’1%;
- delle imposte
ipotecaria e catastale pari, complessivamente, al 4%.
Il regime agevolativo viene riconosciuto a condizione
che l’intervento edilizio, cui è finalizzato il trasferimento, sia completato
entro 5 anni dalla stipula dell’atto.
Contestualmente, l’art.1, comma 27, della legge
244/2007 abroga l’art. 36, comma 15, del D.L. 223/2006 (convertito nella legge
248/2006), che, sino al 31 dicembre 2007, ha previsto l’applicazione
dell’imposta di registro all’1% e delle imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa (168 euro ciascuna), per gli acquisti di immobili finalizzati
all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale
convenzionata.
In sostanza, per i trasferimenti immobiliari diretti
all’attuazione di tutti i programmi di edilizia residenziale (non solo
convenzionata), la legge finanziaria 2008 prevede un regime agevolativo, che
consiste nell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
pari, complessivamente, al 5% (anziché all’ordinario 11%).
Con la citata Circolare n.5 dello scorso 24 gennaio,
l’Assonime evidenzia innanzitutto che le nuove disposizioni hanno carattere
permanente, in considerazione degli inserimenti normativi diretti, sia
all’art.1 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 131/1986 (ai fini
dell’imposta di registro, applicata nella misura proporzionale, pari all’1%),
sia all’art.1-bis della Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990 (ai fini
dell’imposta ipotecaria, applicata in misura proporzionale maggiorata al
3%[1]).
Secondo l’Assonime, gli immobili oggetto del
trasferimento agevolato potrebbero essere costituiti, oltre che dalle aree,
anche da “costruzioni, come i fabbricati per i quali il piano prevede la
demolizione o la ricostruzione, ovvero il restauro o la bonifica edilizia”.
Tra l’altro, tale interpretazione trova fondamento
nella genericità del dettato normativo, che porta a ritenere che “l’intervento
cui è finalizzato il trasferimento” possa consistere in qualsivoglia intervento
edilizio di cui all’art.3, del D.P.R. 380/2001 (pertanto, sia di nuova
costruzione che di recupero dell’esistente).
Per quanto riguarda i piani urbanistici
particolareggiati cui la disposizione si riferisce, la Circolare Assonime
n.5/2008 rinvia alla definizione di cui all’art. 13 della legge 1150/1942, o
altri piani esecutivi disciplinati da altre disposizioni.
Deve, in ogni caso, trattarsi di piani diretti
all’attuazione di programmi di edilizia residenziale comunque denominati,
ovverosia programmi approvati secondo i criteri stabiliti dalla legge 865/1971
(e altre successive disposizioni intervenute in materia), necessariamente
destinati a fini residenziali.
Diversamente, sono da ritenere esclusi strumenti
attuativi a destinazione edilizia non abitativa (edilizia commerciale, servizi
pubblici, ecc.), come ad esempio i piani per gli insediamenti produttivi (c.d.
piani p.i.p., di cui all’art.27 della citata legge
865/1971)
In ogni caso, argomenta correttamente l’Assonime, la
realizzazione di edilizia residenziale non può prescindere dalla costruzione di
unità immobiliari ad uso non abitativo. Pertanto, il regime agevolativo deve
ritenersi applicabile nell’ipotesi di trasferimenti di immobili compresi in
piani diretti all’attuazione di programmi nei quali la costruzione di
abitazioni sia prevalente rispetto ad altre tipologie di immobili.
L’Associazione, in merito, rinvia alla relazione
governativa d’accompagnamento al d.d.l. finanziaria 2008, nella quale si
precisa che il trattamento agevolativo si applica “agli atti di trasferimento
di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti
all’attuazione dei programmi (prevalentemente) di edilizia residenziale,
comunque denominati”.
In tal ambito, l’ANCE, in attesa dell’emanazione di
una specifica Circolare ministeriale, è intervenuta affinché venga prontamente
chiarito che per “piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione
dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati”, si intenda tutta
la strumentazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica e privata, e
che, in ogni caso, il regime agevolato sia riconosciuto in presenza della
delibera comunale di approvazione degli stessi, senza che sia necessaria, prima
del trasferimento, anche la firma della convenzione tra il Comune ed il
soggetto attuatore.
In ordine alla condizione a cui è subordinato il
riconoscimento del regime agevolativo, ovvero il vincolo di completamento
dell’intervento a cui è finalizzato il trasferimento entro i 5 anni successivi
dalla stipula dell’atto, l’Assonime sostiene che la genericità del testo di
legge potrebbe dar luogo ad incertezze per l’individuazione del momento in cui
il programma sia da intendere completato.
Se per “completamento” si intendesse l’ultimazione
della costruzione (rinviando alla dichiarazione di fine lavori), secondo
l’Assonime, il termine potrebbe apparire eccessivamente ristretto, in particolare,
quando si tratti di realizzare opere di particolare complessità e ampiezza. In
tal ambito, sarebbe quindi auspicabile che fossero forniti chiarimenti da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
Sotto tale profilo, l’ANCE ha evidenziato nei recenti
incontri con Governo ed Amministrazione finanziaria che, affinché la norma
agevolativa possa trovare effettiva applicazione, occorre rivedere il termine
quinquennale per il completamento degli interventi edilizi, posto a condizione
della fruizione del regime agevolativo, tenuto conto dei tempi amministrativi
necessari al rilascio dei provvedimenti urbanistici abilitativi e di quelli
“tecnici” connessi all’esecuzione effettiva dell’opera, soprattutto in presenza
di programmi complessi. Risulta, pertanto, necessario rivedere tale condizione,
prevedendo che l’intervento, cui è finalizzato il trasferimento, venga
“avviato” entro 5 anni dalla data di stipula dell’atto.
Tra l’altro, la mancata osservanza del vincolo
quinquennale, mette in evidenza l’Assonime, comporta la decadenza dalla norma
agevolativa, con il conseguente versamento della maggior imposta dovuta ai fini
del registro (al netto di quella liquidata in sede di registrazione dell’atto e
della maggior imposta ipotecaria versata) e l’applicazione degli interessi di
mora (attualmente pari all’1,375% per semestre compiuto), senza applicazione di
alcuna sanzione.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art.1, comma 28,
della legge 244/2007 , tale regime fiscale si applica:
- agli atti
pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 1°
gennaio 2008;
- alle
scritture private autenticate poste in essere a partire dal 1° gennaio 2008 ed
alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a
decorrere dalla stessa data.
------------------------------
[1] Per completezza, si ricorda che non è stata
apportata alcuna modifica ai fini dell’imposta catastale che, pertanto,
continua ad essere applicata in misura ordinaria pari all’ 1%, ai sensi
dell’art.10, comma 1 del D.Lgs. 347/1990.