ECOINCENTIVI PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI - POSSIBILITA’ DI CUMULO CON LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2007
(Risoluzione
6/3/08, n. 7/DPF)
In mancanza di una disposizione che esplicitamente
escluda tale possibilità, non sussistono ostacoli all’ammissibilità del cumulo
degli ecoincentivi previsti dall’art. 29, commi 3 e 4, D.L. n. 248/2007 (D.L.
Milleproroghe, convertito con modificazioni con la legge n. 31/2008) con quelli
previsti dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 228, legge n. 296/2006), qualora
si realizzino le due diverse condizioni prescritte dalla legge:
- (da un lato) l’acquisto di veicoli omologati dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia del
motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad
idrogeno;
- (dall’altro) la dismissione di veicoli aventi un
negativo impatto ambientale.
Benché del cumulo non si faccia menzione nelle norme
dell’art. 29, D.L. n. 248/2007, tali disposizioni hanno tuttavia mantenuto
fermo quanto prescritto dal comma 228 della legge Finanziaria 2007, dove la
possibilità di cumulo era espressamente prevista, e (benché sia cessata
l’efficacia dei commi 226 e 227), le nuove fattispecie disciplinate dal decreto
Milleproroghe sono pressoché identiche a quelle previste da tali ultime
disposizioni, ad eccezione di alcune modifiche che peraltro non intaccano le
finalità delle norme agevolative in questione.