VALUTAZIONE DELLE COMMESSE DI DURATA ULTRANNUALE
(Risoluzione
3/4/08, n. 129/E)
Per le commesse, avviate entro il periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2006 e non ancora concluse, è possibile
continuare ad avvalersi del criterio della commessa completata (abrogato dalla
legge n. 296/2006 per le commesse iniziate dal 1° gennaio 2007), fermo restando
il rispetto - dal punto di vista civilistico - di tutte le condizioni previste
dalla norma: contabilizzazione in bilancio con il metodo del costo e adozione
di tale metodo contabile per tutte le opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale.
L’abrogazione (ad opera della legge Finanziaria 2007)
dell’art. 93, comma 5, D.P.R. n. 917/1986, ha eliminato la possibilità di
valutare con il metodo della commessa completata le commesse iniziate a partire
dal 1° gennaio 2007 (per le quali è divenuto obbligatorio il criterio dei
corrispettivi pattuiti).
Per le vecchie commesse, avviate entro il periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e non ancora concluse, per le
quali in passato è stato adottato il criterio della commessa completata, è
tuttavia possibile continuare ad avvalersi di tale regime, fermo restando il
rispetto - dal punto di vista civilistico - di tutte le condizioni previste
dalla norma:
- contabilizzazione in bilancio con il metodo del
costo;
- adozione di tale metodo contabile per tutte le
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
La società che - come nella fattispecie - abbandona
contabilmente il criteri del costo per le commesse iniziate ante 2007 e adotta
il criterio della percentuale di completamento per tutte le commesse
ultrannuali (indipendentemente dalla data del loro avvio) non rispetta le
condizioni sopra esposte, pertanto non può fruire dell’agevolazione di cui
all’art. 93, comma 5, D.P.R. n. 917/1986.
Per poter continuare a fruire dell’agevolazione il
contribuente, in bilancio, dovrà valutare al costo tutte le commesse, fermo
restando l’obbligo di effettuare una variazione in aumento in sede di
dichiarazione per assoggettare a tassazione il maggior valore, rispetto al
costo, delle commesse iniziate a partire dal 1° gennaio 2007.
Per tali commesse, dovrà essere applicato ai fini
fiscali il metodo del corrispettivo, previsto dall’art. 93 nella formulazione
vigente.