COMMENTO
ALLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE MERLONI TER, N. 415 DEL 18/11/1998 -
CIRCOLARE ANCE
Sul
Supplemento ordinario n. 199/L alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre
1998 è stata pubblicata la legge 18 novembre 1998 n. 415 recante
"Modifiche alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e
integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)".
Detta
legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla relativa pubblicazione e,
pertanto, è pienamente operativa a far data dal 19 dicembre 1998.
La
presente nota elaborata dall'ANCE intende trattare alcune delle problematiche
che presentano il carattere dell'immediatezza, relativamente alle disposizioni
normative, la cui efficacia non è rinviata all'emanazione del regolamento di
attuazione della legge (cfr. art. 3, legge n. 109/94) e che, pertanto,
esplicano la propria forza cogente sin dal 19 dicembre u.s..
Particolare
attenzione viene, inoltre, riservata alle questioni di diritto transitorio,
relative, cioè, all'idoneità o meno delle nuove norme ad incidere sulle
situazioni giuridiche in corso alla suddetta data, tanto nel caso di procedure
di gara in fase di svolgimento, quanto con riferimento alla fase di esecuzione
del contratto di appalto.
Al
riguardo, si precisa che nella elaborazione della presente circolare sono stati
tenuti anche in considerazione gli orientamenti del Ministero dei LL.PP., in
tema di diritto transitorio, ufficializzati con Circolare del 22 dicembre 1998,
n. 2100 (pubblicata sul Notiziario n. 1/99).
***
*** ***
QUESTIONI
DI DIRITTO TRANSITORIO
Occorre
subito precisare che, poiché la legge n. 415/98 non contiene specifiche
disposizioni di diritto transitorio, al fine di stabilire se ogni singola disposizione
abbia efficacia sulle situazioni in atto è necessario far riferimento, da un
lato, ai principi desumibili dalle disposizioni premesse al codice civile,
secondo i quali ogni fatto o atto giuridico ed i loro effetti sono regolati
dalle norme vigenti al momento del loro venire in essere; dall'altro, ai
principi che disciplinano le singole fattispecie normative.
Così,
per tutte quelle disposizioni della legge n. 415/98 che innovano le regole
delle procedure di gara, al fine di valutare la loro incidenza sui procedimenti
in corso, occorre tener conto della data di pubblicazione del bando.
Come
ha avuto modo di ribadire, recentemente, il Consiglio di Stato (Sez. V, 11
maggio 1998, n. 226), "la sostanziale unitarietà della procedura di
selezione del contraente privato, nella quale le offerte dei concorrenti sono
direttamente condizionate dalle clausole della "lex specialis" di
gara, impone di applicare la normativa vigente al momento della pubblicazione
del bando".
Pertanto,
tutte le innovazioni apportate dalla legge n. 415/98, relative alle diverse
fasi del procedimento di gara, si applicano esclusivamente alle procedure il
cui bando risulti pubblicato a decorrere dal 19 dicembre 1998; viceversa, le
gare il cui bando sia stato pubblicato anteriormente alla predetta data
continueranno ad essere disciplinate dalla previgente normativa, anche se la
procedura si protragga successivamente all'entrata in vigore della legge.
Resta
ferma, ovviamente, la facoltà delle stazioni appaltanti di rinnovare i bandi di
gara non ancora scaduti, per adeguarli alla nuova disciplina, qualora ritengano
tale rinnovo conforme all'interesse pubblico.
Né
si ritiene che, nelle licitazioni private, il bando possa essere modificato
tramite la lettera di invito: la tutela della "par condicio" e
dell'affidamento che il contenuto del bando può aver ingenerato nei possibili
candidati o in coloro che, proprio in base a quel contenuto, hanno deciso di
non partecipare, richiede che lo stesso possa essere modificato solo da un atto
equivalente.
Il
criterio sopra illustrato dovrà, a nostro avviso, essere tenuto presente per
tutte quelle disposizioni della nuova legge che modificano aspetti relativi
alla partecipazione alle gare o alle loro modalità di effettuazione. Tra queste
citiamo, a titolo di esempio, le più rilevanti:
-
art. 3, comma 1 (divieto di partecipazione alla gara di imprese che siano in
una situazione di controllo - supplente - verifica a campione);
-
art. 7, comma 1 (criteri di aggiudicazione e disciplina dell'anomalia) e comma
2 (offerta economicamente più vantaggiosa).
Con
particolare riferimento alla disciplina delle offerte anomale, è opportuno
precisare che, in base al principio sopra enunciato, le procedure di gara, i
cui bandi, pubblicati anteriormente al 19 dicembre u.s., abbiano fatto
riferimento alla disciplina del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18
dicembre 1997, che stabiliva i criteri per individuare la soglia della anomalia
per l'anno 1998, dovrebbero continuare ad essere regolate da tale normativa,
anche se la valutazione della anomalia sarà effettuata successivamente al 31
dicembre 1998, quando il citato decreto ha esaurito la sua operatività.
-
art. 9, comma 23 (divieto di partecipazione alla medesima gara dei consorzi di
cooperative ed artigiani e dei consorziati per i quali il consorzio concorre);
-
art. 9, comma 24 (possibilità di formalizzare l'associazione temporanea o il
consorzio dopo l'aggiudicazione);
-
art. 9, commi 52-53-54-55 (impegno del fidejussore che ha rilasciato la
cauzione provvisoria a rilasciare la cauzione definitiva in caso di
aggiudicazione; obbligo di restituire la cauzione ai non aggiudicatari entro
trenta giorni dall'aggiudicazione; incremento della cauzione in caso di ribasso
superiore al 20%; previsione nella fidejussione bancaria o polizza assicurativa
della rinuncia al "beneficium excussionis" e della sua operatività a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante; validità della
fidejussione relativa alla cauzione provvisoria per almeno 180 gg. dalla data della
offerta);
-
art. 9, comma 61 (piani di sicurezza);
-
art. 9, comma 65 (eliminazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta i
subappaltatori).
Fin
qui s'è detto delle norme che incidono sulle procedure di gara.
Vi
sono poi ulteriori disposizioni della legge n. 415/98 che apportano variazioni
di disciplina inerenti altre fasi del processo di realizzazione delle opere
pubbliche, riguardando aspetti dell'esecuzione del contratto di appalto, come
la disciplina sulle varianti, sull'autorizzazione dei subappalti, sui pagamenti
e sul collaudo.
Anche
tali fattispecie vanno risolte alla stregua del principio precedentemente
enunciato del "tempus regit actum". Occorrerà, cioè, verificare se si
è in presenza di una situazione giuridica nuova, che come tale va disciplinata
dalla nuova normativa, ovvero se vi sia il protrarsi di effetti generati da un
atto giuridico precedentemente formatosi e che, dunque, continuano ad essere
disciplinati dalla normativa vigente all'epoca in cui è venuto ad esistenza
l'atto generatore.
In
tali ipotesi, non si applicheranno le modifiche apportate dalla novella
legislativa, a meno che non si tratti di semplici modalità procedurali, che non
incidano sul contenuto del rapporto sinallagmatico contrattuale.
Facendo
applicazione di tali principi alle fattispecie sopra individuate, si ritiene
che, per quanto riguarda le innovazioni apportate all'art. 25 della legge n.
109/94, occorrerà distinguere in base al tipo di variante, cui possono dar
luogo le nuove ipotesi previste nella lettera b-bis) del comma 1, del citato
art. 25, introdotta, appunto, dall'art. 9, comma 41 della legge n. 415/98
(eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene o
rinvenimenti imprevedibili).
Qualora,
infatti, detti eventi diano luogo a varianti che eccedano il c.d. "quinto
d'obbligo", si è sicuramente in presenza di nuove pattuizioni, che danno
luogo ad un atto giuridico nuovo, al quale si applica necessariamente la
normativa da ultimo emanata, sia in ordine al regime dei suoi presupposti, che
a quello delle sue conseguenze.
Viceversa,
se la variante sia contenuta nel c.d. "sesto quinto d'obbligo", è
opinione comune che non ci si trovi in presenza di una nuova pattuizione,
poiché l'appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori fino al concorso di tale
importo, alle condizioni dell'originario contratto, già per effetto della
stipulazione di questo.
Conseguentemente,
la nuova disciplina potrà applicarsi alle varianti relative a contratti in
corso alla data di entrata in vigore della legge, solo nel caso di varianti che
eccedano il sesto quinto.
Fermo
restando tale indirizzo interpretativo sulla applicabilità dell'ipotesi
contenuta nella lett. b-bis, si evidenzia, peraltro, che la nuova fattispecie
introdotta dalla legge n. 415/98, sembrerebbe una specificazione delle cause
già previste dalla lettera b) dell'art. 25: tale considerazione permetterebbe
di ritenere le cause previste nella lettera b-bis) applicabili anche alle
varianti contenute nel c.d. "quinto d'obbligo" relative a lavori in
corso, trattandosi non di nuova normativa, ma di una specificazione delle
disposizioni già vigenti.
Un
discorso a parte va fatto poi in ordine all'ipotesi di cui al comma 3 dell'art.
25 della legge n. 109/94, relativa alle c.d. "varianti di dettaglio",
disposte dal direttore dei lavori, che la nuova legge eleva dal 5% al 10% per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, fermo restando
il limite del 5% per tutte le altre tipologie di lavori.
Trattandosi
solo di compensazioni tra le varie categorie di lavori, ma nell'ambito
dell'importo contrattuale, gli interventi anzidetti non consistono in varianti
vere e proprie. La nuova disposizione, pertanto, non modifica l'equilibrio
contrattuale preesistente e, dunque, è da ritenere immediatamente applicabile
anche ai contratti in corso.
Passando
ora a trattare la questione di diritto transitorio delle nuove disposizioni in
tema di pagamenti, occorre tener presente che la principale innovazione in tale
materia riguarda l'esplicita previsione della eccezione di inadempimento, ai
sensi dell'art. 1460 c.c., in caso di ritardato pagamento degli acconti (art.
9, comma 44).
Si
tratta, dunque, di verificare se tale disposizione sia applicabile, in
relazione a pagamenti inerenti contratti in corso di esecuzione.
Non
v'è dubbio che il pagamento del corrispettivo attiene al rapporto
sinallagmatico del contratto e, come tale, è regolato dalle norme vigenti al
momento del suo perfezionamento.
Tuttavia,
occorre tener presente che si tratta di una disposizione, espressione di un
principio generale proprio della disciplina dei contratti, che autorevole
dottrina e giurisprudenza ha ritenuto applicabile agli appalti pubblici.
Si
è in presenza, di una disposizione che non innova alla precedente normativa, se
non per la determinazione espressa dell'entità dell'inadempimento del
committente (ammontare delle rate di acconto non pagate pari al quarto
dell'importo contrattuale), che giustifica la possibilità di agire, ai sensi
dell'art. 1460 c.c. e, quindi, di sospendere i lavori.
Sulla
base delle precedenti considerazioni, si ritiene dunque che la disposizione in
parola sia applicabile anche ai contratti in corso.
Analogamente
per quel che riguarda le disposizioni della legge n. 415/98 in materia di subappalto,
si è del parere che esse trovino immediata applicazione agli appalti in corso.
Si
ritiene, infatti, che le modifiche apportate dalla nuova legge non siano tali
da incidere sul rapporto sinallagmatico contrattuale (non è stata modificata la
percentuale massima dei lavori che si possono subappaltare, né l'obbligo di
indicare le parti di opera che si intendono affidare in subappalto), ma
riguardino essenzialmente modalità procedurali.
Una
conferma indiretta di tale tesi è data dalla abrogazione espressa del comma
3-ter, dell'art. 34 della legge n. 109/94, che demandava all'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici l'autorizzazione ai fini della sostituzione del
subappaltatore originariamente indicato in sede di offerta, nel caso di
impossibilità di quest'ultimo di eseguire i lavori.
Alla
soluzione qui illustrata fa eccezione la disposizione prevista al comma 71,
dell'art. 9 della legge n. 415/98, che modificando il comma 12 dell'art. 18
della legge 19 marzo 1990 n. 55, introduce una diversa disciplina dei
"contratti similari", stabilendo nuove condizioni per
l'assimilabilità al subappalto delle forniture con posa in opera e dei noli a
caldo.
In
tal caso, effettivamente, la norma incide sull'equilibrio contrattuale
preesistente, in quanto potrebbe modificare le condizioni sulla base delle
quali è stata originariamente formulata l'offerta.
Si
è pertanto del parere che la novella legislativa possa applicarsi
esclusivamente ai contratti d'appalto, i cui bandi di gara siano stati
pubblicati a decorrere dal 19 dicembre u.s..
Per
quel che riguarda, poi, la disciplina dei collaudi, se da un lato la
individuazione delle modalità per la redazione del certificato provvisorio, dei
requisiti dei collaudatori e dei termini per le operazioni, è rinviata al
Regolamento, dall'altro, è da ritenere immediatamente applicabile la
disposizione che prevede la facoltà di sostituire il certificato di collaudo
con quello di regolare esecuzione, per lavori di importo fino ad un milione di
ECU [obbligo, nel caso di lavori di importo fino a 200.000 ECU(art. 9, commi 47
e 48)].
Tale
norma è applicabile anche agli appalti in corso ed alle concessioni affidate
prima dell'entrata in vigore della legge n. 415/98, trattandosi, anche qui,
solamente di una diversa modalità dell'atto di accettazione dell'opera, da
parte del committente.
A)
PRINCIPI GENERALI ED AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
1.
PRINCIPI GENERALI
(art.
9 comma 1 che modifica l'art. 1 comma 2 della legge n. 109/94).
La
nuova disposizione contenuta all'art. 9, comma 1 ha opportunamente corretto
l'originario art. 1 comma 2 della legge n. 109/94, dichiarato parzialmente
incostituzionale con sentenza n. 482/95 della Corte Costituzionale, la quale ha
stabilito che solamente i principi desumibili dalla legge quadro (e non tutte
le specifiche disposizioni della stessa) costituiscono norme fondamentali di
riforma economico-sociale e principi della legislazione, da osservarsi per la
disciplina dei lavori pubblici di competenza delle regioni e degli enti
infraregionali da queste finanziati.
Il
legislatore si è, dunque, uniformato a detta sentenza, anche se non ha
provveduto nel contempo all'espressa individuazione dei principi desumibili
dalla legge quadro, ancorchè ciò fosse stato richiesto dalla stessa
rappresentanza dei comuni (ANCI), interessati ad una inequivocabile
chiarificazione della portata delle emanande disposizioni regionali, che
riguarderanno anche i lavori dei comuni, quantomeno per la parte finanziata
direttamente dalle regioni.
Sul
punto sarà, dunque, importante uno sforzo nell'ambito del sistema associativo,
al fine di pervenire all'enucleazione dei principi in parola e per tracciare le
linee per il coordinamento della normativa regionale concorrente.
Ciò
sarà tanto più importante, dati i perduranti dubbi interpretativi sulla esatta
individuazione dei lavori di "competenza" delle regioni e degli enti
infraregionali da queste finanziati, che rileva anche ai fini della corretta
elaborazione del Regolamento attuativo della legge quadro.
Nulla
è invariato per il resto dell'originario articolo 1 della legge quadro.
2.
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
(art.
1 comma 1 che sostituisce l'art. 2, comma 1 della legge n. 109/94).
Come
si ricorderà la legge n. 109/94 fornisce una nuova definizione (convenzionale)
di lavori pubblici, valevole ai sensi e per gli effetti della legge stessa,
basata su un elemento soggettivo, un elemento oggettivo concernente le attività
e sulla esclusione dei lavori ricadenti nell'ambito di applicazione della
normativa nazionale sugli appalti pubblici di servizi (D.L.vo n. 157/95).
Sul
punto la nuova legge:
a)
integra l'elenco delle attività, ricomprendenti ora, tra l'altro, accanto alle
opere e agli impianti di difesa e presidio ambientale, anche le opere e gli
impianti di ingegneria naturalistica, ossia l'attività materiale posta in
essere dall'uomo e consistente in interventi, anche artificiali, per
valorizzare e non solo per difendere, la natura;
b)
elimina l'esclusione riferita ai lavori ricadenti (ora) nell'ambito di
applicazione del D.L.vo n. 157/95 e precisa il regime applicabile ai contratti
misti (di lavori, forniture e servizi) e ai contratti di fornitura e servizi
con lavori accessori.
Come
è noto, infatti, si era posto un problema interpretativo rilevante con riguardo
all'attività di manutenzione, considerata sotto due profili specifici, da
assoggettare alla normativa sui lavori pubblici e non viceversa alla normativa
sugli appalti di servizi.
Il
problema connesso al primo profilo fu superato agevolmente dall'esame dei
contenuti specifici delle attività di manutenzione considerate dal D.L.vo n.
157/95, atteso che non di lavori si trattava, bensì di servizi di manutenzione
su macchinari ed attrezzature, quali veicoli a motore, motocicli e gatti della
neve, riparazioni di articoli personali e domestici, ecc.
Il
secondo profilo toccava invece i lavori di manutenzione su beni immobili, che
erano considerati principalmente lavori pubblici, e quindi sottoposti alle
norme della legge n. 109/94, a meno che non rientrassero, in forza del rinvio
fatto dalla stessa legge n. 109/94, nell'ambito di applicazione della normativa
sugli appalti di servizi. Proprio tale normativa contiene in proposito una
disposizione (art. 3, comma 3, D.L.vo n. 157/95) in base alla quale sono da
considerare appalti di servizi anche quelli che comprendono l'esecuzione di
lavori, se questi ultimi non costituiscono l'oggetto principale del servizio ed
hanno funzione accessoria rispetto ai servizi stessi.
Questa
previsione, che non chiarisce nè definisce il concetto di
"accessorietà", ha determinato inoltre incertezze in occasione degli
affidamenti dei contratti di "global service", ossia di quei
contratti per la gestione complessiva del patrimonio immobiliare degli enti
pubblici, che spesso ricomprendono sia prestazioni gestionali, sia lavori
"accessori" di manutenzione.
Il
legislatore chiarisce, ora, la questione, modificando l'originario art. 2 della
legge n. 109/94 e precisando che rientrano nel campo di applicazione della
legge stessa sia i contratti misti, sia i contratti di fornitura o servizi che
comprendono anche lavori accessori, purchè il peso dei lavori abbia un rilievo
economico superiore al 50% dell'intero importo contrattuale.
3.
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
(Art.
1, commi 2 e 3 che sostituiscono l'art. 2, commi 2, 3 e 4, della legge n.
109/94 - Art. 1, comma 5 che integra l'art. 2, comma 6 della legge n. 109/94).
La
legge n. 415/98 incide profondamente sull'ambito soggettivo di applicazione
della legge n. 109/94, riscrivendo pressoché integralmente tutte le relative
norme e conservando intatta solo la previsione sulle amministrazioni
aggiudicatrici e sui soggetti privati "sovvenzionati", nonché la
definizione di organismo di diritto pubblico, su cui, peraltro, interviene per
rendere chiaro che sono gli interessi generali che debbono avere carattere non
industriale o commerciale e non gli organismi di diritto pubblico (art. 1,
comma 5).
Nel
merito delle norme riformulate, concernenti l'ambito soggettivo della legge n.
109/94, si segnala innanzitutto l'ampliamento dei soggetti ricompresi nella
lett. b) del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 109/94, che sono tenuti
all'applicazione parziale delle disposizioni della legge quadro.
Detto
ampliamento riguarda, innanzitutto, le aziende speciali ed i consorzi previsti
dagli articoli 23 e 25 della legge n. 142/90, ma ciò concorre a determinare
dubbi interpretativi nuovi, atteso che le prime, in quanto enti pubblici
economici ed i secondi, in quanto consorzi di enti locali, sono già ricompresi
tra i soggetti della lett. a) del medesimo art. 2, ai quali si applica
integralmente la legge quadro. Se tutto ciò non ha nel concreto piena rilevanza
per gli operatori, è però fonte di confusione per gli enti aggiudicatori,
attesi i dubbi sull'applicabilità o meno di previsioni della legge n. 109/94,
quali, ad esempio, quelle sulla programmazione, sul responsabile del
procedimento, sulla conferenza di servizi.
E',
invece, confermata la esplicitazione che tutte le società di cui all'art. 22
della legge n. 142/90 e quelle ex art. 12 della legge n. 498/92, ossia le
società costituite dagli enti locali per la gestione dei servizi pubblici,
nonché per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre opere di
pubblico interesse, rientrano nell'ambito della lett. b) dell'art. 2 della
legge n. 109/94.
Si
tratta di soggetti che erano già ricompresi nella precedente, più generale e
non modificata, formulazione della lett. b) dell'art. 2, laddove si prevedeva
la categoria delle "società con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni
e servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza".
Un
altro profilo innovativo nell'ambito soggettivo riguarda la disciplina dei
soggetti operanti nei settori speciali (c.d. esclusi), che viene trattata a
parte, unitamente alle ulteriori norme dell'art. 2, che finalmente conferiscono
assetto definitivo alla disciplina che regolamenta l'attività in quasi metà del
mercato degli appalti pubblici.
3.1
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE, CON RIFERIMENTO AI SETTORI SPECIALI
(Art.
1, commi 2, 3 e 4, che sostituiscono l'art. 2, commi 2,3,4,5, e 5 bis della
legge n. 109/94).
Dall'insieme
delle innovazioni apportate dalla legge n. 415/98, in tema di settori speciali,
emerge un complesso di regole che si può così sintetizzare:
-
LAVORI CIVILI DEI SOGGETTI DEI SETTORI SPECIALI E REGOLE APPLICABILI
In
relazione a detti lavori, viene precisato che si applicano le regole della
legge n. 109/94 ai soggetti del D.L.vo n. 158/95 che operano in virtù di
diritti speciali o esclusivi, qualora realizzino lavori di qualsiasi importo,
già individuati con il DPCM 5 agosto 1997 n. 517 (c.d. "lavori
civili") o lavori riguardanti rilevati aeroportuali e ferroviari (purchè
separabili dalle lavorazioni specialistiche dei settori speciali).
Dette
regole sono puntualmente esplicitate nel comma 3, dove si stabilisce che l'applicazione
della legge n. 109/94 non è integrale, così come non si applicherà a detti
soggetti l'emanando regolamento di delegificazione, per la parte relativa
all'esecuzione dei lavori, alla contabilità ed al collaudo. Si segnala,
comunque, che tra le regole da applicarsi in base al comma 3 figurano anche
quelle sull'affidamento della progettazione, di cui all'art. 17.
Un
affidamento interno a società controllate, al di fuori di meccanismi
concorrenziali, parrebbe però stabilito - in via generale, ossia per tutti i
lavori dei soggetti operanti nei settori speciali, ivi compresi quelli
rientranti nell'ambito applicativo della legge quadro - per realizzare le
progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per le
procedure di gara e per l'esecuzione dei lavori, qualora ricorrano le
condizioni sostanzialmente già previste dall'art. 8 del D.L.gs. n. 158 (art. 6,
comma 6, legge n. 415/98, che aggiunge, tra gli altri, il comma 14 septies
dell'art. 17 della legge n. 109/94).
-
LAVORI "SPECIALISTICI" DEI SOGGETTI DEI SETTORI SPECIALI E REGOLE
APPLICABILI
Relativamente
ai suddetti lavori, viene chiarito che non si applicano mai le regole della
legge quadro, da parte dei soggetti dei settori speciali, qualora si tratti di
realizzare lavori specialistici (lavori strettamente attinenti al settore
speciale, sotto il profilo istituzionale e tecnico).
Viceversa,
le regole applicabili sono: integralmente quelle del D.L.vo n. 158/95, se detti
lavori sono di importo pari o superiore a 5 ml di ECU; parzialmente quelle del
D.L.vo n. 158/95, se detti lavori "specialistici" sono di importo
ricompreso tra 200 mila ECU e 5 ml di ECU. Parzialmente significa che non si
applicano, ad esempio, le norme sulla pubblicità comunitaria, sulle
prescrizioni tecniche, sulla certificazione di qualità dei servizi, sulle
comunicazioni della Commissione UE, ecc.; solo le norme specifiche dei soggetti
operanti nei settori speciali (essenzialmente il codice civile), se detti
lavori "specialistici" sono di importo inferiore a 200 mila ECU.
3.2
DIVERSA ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA LEGGE
(art.
1, comma 3, che sostituisce l'art. 2, commi 3 e 4 della legge n. 109/94).
Come
già l'originaria legge n. 109/94, la legge n. 415/98 ridefinisce puntualmente
l'estensione dei diversi ambiti di applicazione della legge quadro, ossia:
applicazione generalizzata della legge, con talune esclusioni per i soggetti di
cui alla lett. b) e c), ai quali ultimi vengono equiparati anche i
concessionari di lavori pubblici.
Si
tratta essenzialmente di esclusioni che riguardano il responsabile del
procedimento e la conferenza dei servizi, la programmazione, gli incentivi alla
progettazione, le concessioni di costruzione e gestione, la direzione dei
lavori, la segretezza. Fanno eccezione, come precedentemente ricordato e sia
pure con riferimento ai soli lavori civili dei soggetti dei settori speciali,
le regole per l'affidamento della progettazione, che pertanto dovranno essere
quelle della nuova legge, indistintamente per tutti i soggetti tenuti all'applicazione
della legge n. 109/94.
Nell'ipotesi
di soggetti di cui alla lett. c), del comma 2, dell'art. 2 della legge n.
109/94, ai quali vengono equiparati i concessionari di lavori pubblici,
l'elenco delle esclusioni sopraricordato è integrato con il solo richiamo
dell'articolo sulla definizione delle controversie.
Inoltre,
come già evidenziato, si ricorda che per i soggetti operanti nei settori
speciali, ancorché realizzino lavori "civili", non si applicheranno
mai le disposizioni del Regolamento attuativo della legge n. 109/94, sulla fase
esecutiva, sulla contabilità e sul collaudo dei lavori.
3.3
DIVERSE REGOLE PER I SOLI LAVORI OGGETTO DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
(art.
1, comma 3, che sostituisce i commi 3 e 4 ed introduce il comma 4-bis all'art.
2 della legge n. 109/94).
La
legge n. 415/98 innova sostanzialmente l'ambito di applicazione della
disciplina sulla esecuzione diretta dei lavori, originariamente ammessa per
tutti i soggetti della lett. b, del comma 2, dell'art. 2, ed ora circoscritta
ai soli concessionari di lavori pubblici, in modo da rendere la previsione più
coerente con il sistema complessivo della legge quadro.
Con
la riscrittura del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 109/94, è ora previsto
che il (solo) concessionario di lavori pubblici possa realizzare, direttamente
o tramite imprese controllate, i lavori oggetto della concessione, se lo stesso
o le controllate siano qualificati per i lavori da realizzare.
Sul
punto, antecedentemente alla nuova legge, erano sorti dubbi interpretativi, con
riguardo particolare alla quantità di lavori realizzabili direttamente dal
concessionario. Mancando, infatti, nella legge n. 109/94 l'espresso richiamo
del vincolo di riaffidare in gara almeno il 30% dei lavori (di cui all'art. 4
del D.L.gs. n. 406/91), per =gli affidamenti da disporre nell'ambito di
concessioni già stipulate si ponevano problemi in relazione al fatto se tutte
le pattuizioni contrattuali conseguenti fossero soggette alla normativa in
vigore al momento della stipulazione dei contratti di concessione, ovvero se ai
contratti di appalto stessi, in quanto atti giuridici sopravvenuti, si dovesse
applicare integralmente la disciplina introdotta dalla legge quadro.
Ora
viene inequivocabilmente precisato che i lavori realizzabili direttamente dal
concessionario (o tramite le sue controllate) possono al massimo raggiungere il
60% di quelli oggetto della concessione, dato che nel bando di gara
l'amministrazione concedente può stabilire di riservare al mercato il 40% o più
dei lavori oggetto della concessione.
Alle
relative gare possono partecipare anche le imprese collegate come definite ai
sensi del codice civile.
Affrontando
la delicata questione di diritto transitorio prima accennata, è altresì
previsto che la disposizione appena ricordata si applichi anche per il passato,
per le concessioni di lavori pubblici ed in relazione ai concessionari di
infrastrutture adibite al pubblico servizio, semprechè rientrino nell'ambito
del comma 2, lett. b) della legge, per la realizzazione di quei lavori che, già
previsti nelle convenzioni antecedenti all'entrata in vigore della nuova legge
(o prorogate o rinnovate) siano realizzati successivamente al 19 dicembre u.s..
3.4
L'OBBLIGO DI "ESTERNALIZZARE" I LAVORI
(art.
1, comma 4, che sostituisce l'art. 2, commi 5 e 5 bis della legge n. 109/94 -
art. 3, comma 2, che integra l'art. 19 della legge n. 109/94).
L'ultima
importante novità, contenuta nelle nuove disposizioni, che riguardano l'ambito
oggettivo e soggettivo, è quella del nuovo comma 5 bis, il quale stabilisce che
tutti i soggetti tenuti indistintamente all'applicazione della legge quadro -
ossia amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori e realizzatori,
nonché tutti i soggetti indistintamente operanti nei settori esclusi, anche per
i lavori "specialistici", ossia quelli che non ricadono nell'ambito
applicativo della legge n. 109/94 - devono provvedere all'esecuzione
esclusivamente tramite appalti, concessioni o con esecuzione diretta, nei
ristretti limiti ammessi dalla legge stessa, per i lavori in economia.
In
sostanza, per i soggetti aggiudicatori di lavori pubblici, compresi quelli
rientranti nei settori speciali, non è consentita
"l'internalizzazione" dei lavori, ossia l'esecuzione degli interventi
attraverso le proprie strutture, in assenza della necessaria qualificazione, al
di là dei modesti interventi ammessi dalle norme sui lavori in economia.
L'unico
caso consentito di esecuzione diretta riguarda, pertanto, i lavori del
concessionario di lavori pubblici (e delle sue controllate) con la
precisazione, però, che quest'ultimo deve essere qualificato per l'esecuzione e
può operare nei soli limiti quantitativi previsti dal bando di gara (massimo
60% del totale).
La
previsione che fa obbligo di "esternalizzare" i lavori è, peraltro,
ribadita anche attraverso la disposizione di cui all'art. 3, comma 2 della
nuova legge, che integra l'art. 19 sui sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici, laddove si conferma l'utilizzabilità dei soli sistemi dell'appalto e
della concessione, nonché dell'esecuzione in economia.
B)
SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE E SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
(Art.
3 che integra l'art. 10 della legge n. 109/94 e introduce modifiche ed
integrazioni all'art. 19 della legge medesima).
L'art.
3 non presenta novità in relazione all'elenco dei soggetti ammessi alle gare,
come definito dall'art. 10 della legge n. 109/94, a sua volta integrato dalla legge
n. 216/95 con l'aggiunta dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE).
La
norma introduce, tuttavia, alcune modifiche di significativo rilievo.
a)
La prima concerne il divieto esplicito per i soggetti che si trovino in una
situazione di controllo reciproco, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., di
partecipare contemporaneamente alla medesima gara.
Viene
dunque chiarita, legislativamente, una problematica connessa alla trasparenza
delle procedure concorsuali, risolta in maniera non univoca dalla
giurisprudenza amministrativa.
b)
Un'altra novità di rilievo riguarda la facoltà riconosciuta a tutti i soggetti
appaltanti o concedenti lavori pubblici di ricorrere alla figura del c.d.
"supplente", al fine di consentire, in presenza di determinate
circostanze impeditive, il completamento delle opere ineseguite.
Al
riguardo, va precisato subito che la norma non ripristina l'istituto del c.d.
supplente, previsto dall'art. 9 dell'abrogato Cap. Gen. Min. LL.PP., che veniva
indicato direttamente dall'appaltatore, all'atto della stipulazione del
contratto, quale suo sostituto, in caso di morte o di fallimento o di altro
assoluto impedimento dell'appaltatore medesimo, salvo il diritto dell'ente
appaltante di sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza indennità.
Infatti,
secondo le nuove disposizioni, il c.d. "supplente" non è indicato
direttamente dall'appaltatore risultato aggiudicatario della gara, ma viene
eventualmente individuato dall'ente appaltante, nel concorrente secondo o
addirittura terzo classificato in graduatoria, al fine di consentire la
prosecuzione dei lavori interrotti.
In
particolare, è prevista la possibilità per i soggetti di cui all'art. 2 della
legge n. 109/94, come da ultimo novellato, previa esplicita menzione nel bando
di gara, di evitare l'espletamento di una nuova procedura concorsuale, in caso
di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'appaltatore principale, mediante l'invito (interpello) al secondo
classificato nella gara a stipulare un nuovo contratto, al fine di provvedere
al completamento delle opere rimaste ineseguite, alle condizioni economiche da
quest'ultimo proposte in sede di offerta.
In
virtù di tale previsione, si ritiene dunque possibile che il c.d. "supplente"
(secondo classificato), qualora evidentemente ritenga conveniente aderire alla
richiesta dell'ente appaltante, subentri all'appaltatore principale nella
esecuzione dei lavori, alle condizioni offerte in sede di gara, semprechè si
verifichino gli eventi sopra richiamati (fallimento o risoluzione del contratto
per grave inadempimento), onde non lasciare l'ente appaltante con l'opera
incompiuta e con la necessità di ricorrere ad una nuova procedura di gara per
la scelta di un ulteriore esecutore.
Peraltro,
occorre tenere presente che i maggiori oneri che l'ente appaltante dovrà
sostenere in virtù del subentro del 2^ classificato, sono coperti
dall'incameramento della cauzione definitiva dell'affidatario principale.
Nel
caso, poi, di fallimento del secondo classificato (e non anche nell'ipotesi di
risoluzione per inadempimento), i soggetti di cui all'art. 2 della legge n.
109/94 possono interpellare il soggetto terzo classificato in gara, al fine di
consentire la prosecuzione dei lavori rimasti ineseguiti.
Perplessità
solleva, in tal caso, la previsione legislativa secondo cui il nuovo contratto
con il soggetto terzo classificato non è stipulato alle condizioni economiche
offerte da quest'ultimo in sede di gara, bensì sottoscritto alle condizioni
economiche proposte dal soggetto secondo classificato, ancorchè fallito.
Una
spiegazione logica di tale previsione potrebbe rinvenirsi nell'ipotesi che il
legislatore abbia inteso individuare un solo "livello" di supplente,
identificabile nel soggetto 2^ classificato.
Il
ricorso al soggetto 3^ classificato avverrebbe, dunque, solo nell'ipotesi in
cui il 2^ classificato sia già fallito, al momento in cui viene interpellato
per la sostituzione dell'affidatario originario e pertanto impossibilitato a
subentrare.
In
tal caso, il subentro del terzo concorrente non potrebbe avvenire che alle
stesse condizioni alle quali sarebbe intervenuto il secondo.
c)
L'art. 3 prevede un'ulteriore disposizione volta ad evitare, in particolare,
che lo svolgimento delle gare possa essere falsato dalla presenza di
concorrenti che, non essendo in possesso dei requisiti richiesti ai fini
dell'ammissione alla gara, rilascino dichiarazioni non veritiere. In altri
termini, la norma mira a sanzionare le dichiarazioni non conformi al vero, in tutto
o in parte, rese in sede di gara dai concorrenti sul possesso dei requisiti di
qualificazione, con misure che hanno carattere dissuasivo.
E'
noto, infatti, che nelle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori tutte le
offerte ammesse in gara, fatta eccezione per il 10% dei maggiori e dei minori
ribassi, concorrono a determinare la media (cfr. art. 21 della legge n.
109/94), comprese quelle dei soggetti privi dei requisiti per concorrere, che
tuttavia ne autodichiarino il possesso.
Ed
è altresì noto che, in base alla disciplina vigente, le false dichiarazioni dei
concorrenti potrebbero non subire mai i dovuti controlli, riservati
esclusivamente nei riguardi del solo soggetto aggiudicatario.
Da
qui l'esigenza del legislatore di dissuadere i concorrenti dal rendere false
dichiarazioni in quanto, anche se non aggiudicatari, potrebbero ricadere nel
meccanismo di verifica previsto dalla norma.
In
base al procedimento introdotto dall'art. 3 della legge n. 415/98, è fatto
obbligo ai soggetti di cui all'art. 2 della legge n. 109/94, antecedentemente
all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate, di richiedere, ad un
numero non inferiore al 10% degli offerenti (arrotondato all'unità superiore),
scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta,
il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
autodichiarati, attraverso la presentazione della documentazione relativa,
indicata nel bando o nella lettera di invito.
E'
chiaro che il sorteggio in parola deve avvenire con riferimento unicamente ad
offerte ammesse in gara, la cui documentazione amministrativa, cioè, sia stata
preventivamente accertata sotto il profilo della regolarità.
Va
sottolineato che la norma indica come "dies a quo" per la decorrenza
del termine di 10 giorni per la comprova, la data della richiesta da parte
dell'ente appaltante, con evidenti conseguenze sui tempi effettivi concessi
agli offerenti per la produzione della necessaria documentazione.
Al
riguardo, si ritiene che sarebbe stato più opportuno fare riferimento, come
data di decorrenza dei 10 giorni, al momento della ricezione della richiesta,
anche in considerazione delle sanzioni poste a carico dell'offerente, connesse
all'eventuale inutile decorrenza del termine.
Qualora
la verifica dia esito negativo (non venga cioè fornita la prova), si procede
all'applicazione di specifiche sanzioni: esclusione dalla gara del concorrente;
escussione della cauzione provvisoria prestata a corredo dell'offerta;
segnalazione dell'inadempimento all'Autorità di vigilanza per l'adozione dei
provvedimenti, di cui all'art. 4, comma 7, della legge (sanzioni
amministrative); misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7 (sospensione
da 3 a 6 mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici).
La
norma dispone, altresì, che la procedura di verifica è estesa, in ogni caso, al
concorrente risultato aggiudicatario, nonché al secondo classificato, ove non
siano stati ricompresi nell'elenco dei soggetti sorteggiati.
Tale
previsione ha come conseguenza pratica che, entro 10 giorni dalla conclusione
delle operazioni di gara, l'aggiudicatario ed il concorrente secondo
classificato sono tenuti anch'essi a comprovare la veridicità delle
dichiarazioni rese, ai fini dell'ammissione alla gara.
Anche
in questo caso, qualora l'esito della verifica nei riguardi di ciascuno di essi
sia negativo, si procederà all'applicazione delle sanzioni anzidette; tutto ciò
comporterà, tuttavia, l'adozione del provvedimento di revoca
dell'aggiudicazione provvisoria e la rideterminazione della media delle
offerte, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 109/94, ai fini
dell'individuazione della nuova soglia di anomalia delle offerte e del nuovo
aggiudicatario.
La
nuova procedura dovrebbe, quindi, contribuire a prevenire il rischio delle
false autodichiarazioni in sede di gara, anche se è destinata ad incidere sui
tempi di gara.
E'
presumibile, infatti, ipotizzare un allungamento dei tempi procedurali, specie
nel caso, assai probabile, di richiesta all'aggiudicatario ed al concorrente
secondo classificato, nei 10 giorni successivi alla gara, di comprovare le
dichiarazioni rese antecedentemente in sede di offerta, qualora essi non siano
rientrati tra i soggetti sorteggiati in precedenza.
C)
OFFERTE ANOMALE
(art.
7, comma 1, che modifica l'art. 21, comma 1 bis della legge n. 109/94).
La
legge n. 415/98 definisce in via transitoria un nuovo sistema per
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, nelle gare d'appalto
per l'esecuzione di lavori pubblici.
La
norma precisa infatti che, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della
legge, spetterà al Ministro dei Lavori Pubblici, con proprio decreto, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, stabilire le modalità di determinazione
della soglia di anomalia.
Il
meccanismo proposto dalla legge n. 415/98, per l'individuazione della soglia di
anomalia delle offerte, oltre la quale scatta l'esclusione automatica, nel caso
di lavori di importo sottosoglia, ovvero la verifica delle offerte, nel caso di
lavori di rilevanza comunitaria, è così articolato: si escludono, innanzitutto,
il 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggiore ribasso e di quelle di minore ribasso; si procede, poi, alla
individuazione della media aritmetica dei ribassi delle restanti offerte
ammesse, nonchè ad incrementare detto valore dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media.
L'offerta
pari (questa è una innovazione rispetto alla previgente normativa) o superiore
a detto valore è considerata anomala.
Non
sono state introdotte modifiche per quanto riguarda il numero delle offerte
(inferiore a cinque) per le quali, nelle gare di importo sottosoglia, non è
esercitabile l'esclusione automatica, nonchè per quanto concerne le giustificazioni
utili ai fini della valutazione dell'anomalia, fatta eccezione per la
fissazione di un termine - 60 giorni dalla data di presentazione delle offerte
- entro cui le amministrazioni devono prendere in considerazione le
giustificazioni addotte dall'offerente.
Volendo
entrare, ora, nel merito della disposizione normativa, si deve evidenziare, in
primo luogo, che la scelta operata dal legislatore di eliminare dal calcolo
utile per individuare la soglia dell'anomalia, preliminarmente il 10%
"....... rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso e di quelle di
minore ribasso .....", appare senza dubbio condivisibile.
Tale
esclusione, infatti, servirà a contenere l'effetto distorsivo prodotto dalle
c.d. "offerte di appoggio", vale a dire da quelle offerte
palesemente, fuori da ogni logica di mercato, presentate al solo scopo di
condizionare l'individuazione della soglia di anomalia e, quindi, di incidere
sulle procedure di gara.
Ai
fini della individuazione di tali offerte, si ritiene che il 10% indicato dal
legislatore, vada riferito al numero complessivo delle offerte ammesse in gara.
Volendo
esemplificare, posto che il numero di tali offerte sia pari a 11, si dovrà
preliminarmente calcolare il 10% di 11, che è pari a 1,1. Si procederà, poi, ad
arrotondare tale numero all'unità superiore, cioè 2; quindi, prima di
effettuare la media dei ribassi, si provvederà ad escludere dal conteggio le
due offerte che presentano i maggiori ribassi nonchè le 2 offerte che
presentano i minori ribassi.
In
ogni caso, si è dell'avviso che le offerte di maggiore ribasso, escluse dal
conteggio della media dei ribassi ammessi in gara, non dovrebbero rilevare
neppure ai fini della individuazione degli scarti dei ribassi che superano
siffatta media.
Si
rileva, tuttavia, che una lettura, strettamente letterale del disposto
normativo, potrebbe portare a ritenere che siffatto conteggio degli scarti,
successivamente da mediare, dovrebbe essere effettuato con riferimento anche ai
maggiori ribassi inizialmente esclusi.
Tale
indirizzo interpretativo non sembra condivisibile, dal momento che, ove
applicato, porterebbe ad attenuare notevolmente gli effetti del c.d.
"taglio delle ali" e, quindi, si porrebbe in contrasto con quella che
è la "ratio" della norma che, come detto, mira ad evitare che le
offerte disancorate dal mercato possano pesantemente incidere sul conteggio
volto ad individuare la soglia di anomalia.
Si
precisa, inoltre, che, limitatamente alle gare di importo comunitario, le
offerte di maggiore ribasso - escluse dal conteggio per individuare la soglia
dell'anomalia, unitamente a quelle di minore ribasso - saranno comunque
soggette a verifica, in quanto ritenute anomale, ai fini dell'eventuale
esclusione dalla gara.
Allo
scopo di chiarire come si deve procedere nel calcolo dell'anomalia, secondo i
nuovi criteri, si ipotizza il seguente esempio:
-offerte
ammesse in gara:
-1;-2;-3;-4;-5;-6;-7;-8;-9;-10;
-11;
-
offerte da eliminare dal conteggio della soglia dell'anomalia
(11
x 0,10= 1,1 arrotondato all'unità superiore = 2): -1; -2 (minori ribassi) e
-10; -11 (maggiori ribassi)
-
media delle restanti offerte:
(-3)
+ (-4) + (-5) + (-6) + (-7) + (-8) + (-9) = -42
= -6
7
-
scarti dalla media (-6) delle offerte che superano la media: (-7)
- (-6) = -1
(-8) - (-6) = -2
(-9) - (-6) = -3
-6
: 3 = -2
-
soglia di anomalia: (-6) + (-2) = -8
-
offerte anomale: -8; -9; -10; -11
D)
LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA
(Art.
8, che modifica l'art. 23 della legge n. 109/94).
L'art.
8 della legge n. 415/98, apportando modifiche ed integrazioni all'art. 23 della
legge n. 109/94, introduce l'istituto della licitazione privata semplificata.
Obiettivo
della norma è quello di permettere alle amministrazioni di utilizzare uno
strumento più semplice rispetto alle normali procedure di gara, per la
realizzazione di opere di importo limitato (fino a 750.000 ECU, pari a circa
1,5 md di lire).
La
caratteristica dell'istituto è che la qualificazione delle imprese interessate
non viene effettuata per ogni gara, ma annualmente, sulla base dell'iscrizione
all'Albo Nazionale dei Costruttori e dei requisiti di carattere generale. Una
volta effettuata la qualificazione, gli inviti a presentare offerta vengono
diramati ad almeno trenta concorrenti, scelti con il criterio della rotazione.
Possono
ricorrere a detto sistema i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e
b) della legge n. 109/94, con esclusione, quindi, dei soggetti privati
sovvenzionati.
Si
tratta in ogni caso di una facoltà che le stazioni appaltanti possono
esercitare discrezionalmente, condizionata, tuttavia, dal fatto che vi siano
almeno trenta soggetti qualificati che abbiano presentato domanda.
I
soggetti che possono partecipare alla procedura sono tutti quelli abilitati a
partecipare alle gare, in base all'art. 10 della legge n. 109/94, con
esclusione del GEIE, che, per sua natura, non risulta idoneo alla realizzazione
di opere di importo limitato.
Tuttavia,
mentre i soggetti che si presentano singolarmente possono inoltrare un numero
massimo di trenta domande, coloro che si presentano in forma associata
(consorzi artigiani e di cooperative, consorzi stabili, associazioni temporanee
di imprese e consorzi ex art. 2602 c.c.) hanno facoltà di presentare un numero
di domande pari al doppio dei consorziati o associati e, comunque, in un numero
ricompreso tra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta.
E'
previsto il divieto per le imprese associate o consorziate, ai sensi dell'art.
2602 c.c., di fare domanda alla stessa stazione appaltante come singole e come
associate, nonchè di partecipare a più associazioni o consorzi; come pure il
divieto per i consorzi di cooperative ed artigiani o consorzi stabili di
partecipare contemporaneamente ai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre.
Tuttavia,
poiché nulla è espressamente detto in proposito, sono da ritenere possibili le
domande della stessa impresa in forma singola o associata, a soggetti
appaltanti diversi.
Nel
caso di domanda presentata in forma associata, è da ritenere applicabile la
regola generale prevista dall'art. 9, comma 24 della legge n. 415/98, che
consente la formalizzazione delle associazioni temporanee e consorzi
successivamente alla aggiudicazione della gara.
Per
quanto riguarda la procedura, si dispone che la domanda abbia validità per tutto
l'anno finanziario in cui viene presentata, tranne quella inoltrata nel mese di
dicembre, che ha validità per l'anno successivo.
La
domanda dovrà indicare le altre stazioni appaltanti cui sia stata presentata e
dovrà essere corredata da:
a)
certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori (o dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/68);
b)
una autocertificazione, ai sensi della legge n. 15/68, attestante l'assenza
delle cause di esclusione dalle gare, di cui all'art. 24, primo comma, della
Direttiva n. 93/37/CEE, nonché il fatto di non aver presentato domanda in
numero superiore a quanto previsto dalla stessa disposizione.
Il
richiamo alla legge n. 15 del 1968, va naturalmente riferito alla disciplina
come modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97 e n. 191/98 e, da ultimo,
dal D.P.R. n. 403/98, per cui la sottoscrizione della domanda non necessiterà
di autenticazione, se apposta in presenza del funzionario addetto a riceverla,
ovvero se sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. E ciò, ancorchè sia corredata da
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (anch'esse non autenticate).
Trattandosi
di un istituto del tutto nuovo nella nostra legislazione, possono sorgere
problemi in ordine alle procedure da seguire, da parte delle stazioni
appaltanti, che vogliano adottare il sistema della licitazione privata
semplificata.
Innanzitutto,
si ritiene opportuno che i soggetti che intendano servirsi di tale procedura ne
diano adeguata pubblicità.
Tuttavia,
poiché le imprese interessate potrebbero comunque inoltrare le domande, anche
in assenza di pubblicità, si ritiene che, nel caso in cui pervengano domande a
soggetti appaltanti che non intendano attivare la procedura, questi debbano
comunicarlo ai titolari delle domande, onde permettere loro di presentarle ad
altri enti. Del resto, l'obbligo di comunicare risposta all'istanza di un
privato discende dai principi della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo.
Per
quanto riguarda la qualificazione delle imprese e la scelta dei concorrenti da
invitare, occorre tener conto dei criteri indicati dalla norma, che sono quelli
della qualificazione in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto e quello della
rotazione.
Le
stazioni appaltanti, pertanto, potrebbero formare elenchi di concorrenti,
distinti per categorie di opere, ovvero un unico elenco con l'indicazione a
fianco di ogni concorrente della categoria e classe di iscrizione all'ANC.
Nell'ambito
di tali elenchi verranno, di volta in volta, scelti i concorrenti da invitare,
in possesso della necessaria qualificazione per la realizzazione dell'opera da
appaltare.
I
criteri di scelta potrebbero essere quello dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande, ovvero quello del sorteggio (da effettuarsi in
seduta pubblica).
In
ogni caso, il criterio della rotazione richiede che non si proceda all'invito
di concorrenti già invitati ad altre gare per la medesima categoria di opere,
fino a che non sia esaurito l'intero elenco dei nominativi dei soggetti
interessati.
Considerata
la discrezionalita' che la normativa offre al soggetto appaltante, nella
determinazione delle modalita' di attivazione della procedura, si ritiene
opportuno che l'amministrazione renda noti i criteri che intende seguire,
mediante adeguata pubblicità degli stessi.
Un'ultima
annotazione va fatta in ordine alla possibilita' di applicare alla procedura in
argomento la disposizione prevista dall'art. 3, comma 1, della legge n. 415/98,
relativa alla verifica a campione, prima dell'apertura delle buste contenenti
le offerte.
Tale
disposizione non dovrebbe operare rispetto alla licitazione privata
semplificata, dal momento che la verifica a campione mira a comprovare i
requisiti di carattere tecnico-economico che i concorrenti hanno dichiarato e
che, secondo la legislazione vigente (cfr. DPCM n. 55/91), per importi fino a 1
ml di ECU, sono comprovati, esclusivamente, sulla base del possesso del
certificato di iscrizione all'ANC.
Naturalmente,
resta sempre ferma la facolta', che discende dai principi generali, della
stazione appaltante di verificare direttamente, presso gli organismi
competenti, quanto sia stato oggetto di dichiarazioni sostitutive da parte dei
concorrenti, con la eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8,
comma 2, della legge n. 415/98, in caso di false dichiarazioni (sospensione da
tre a sei mesi dalla partecipazione alle gare).
E)
PIANO DI SICUREZZA
(Art.
9, commi 61 e 62, che modificano l'art. 31 della legge n. 109/94).
Con
le innovazioni apportate dalla legge n. 415/98, l'art.31 della legge n.109/94
risulta profondamente modificato ed integrato.
-
Il comma 1 rimane inalterato con la delega al Governo di emanare un apposito
regolamento in materia di piani di sicurezza che dovra' tener conto dei
contenuti del D.L.vo n.626/94 e del D.L.vo n.494/96 (attualmente in fase di
revisione).
-
Il comma 1 bis e' totalmente innovativo rispetto a quanto previsto dalla legge
n. 109/94 e risulta operante per i bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore
della legge n. 415/98.
Si
prevede che, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della
consegna dei lavori, l'appaltatore rediga e consegni al committente:
a)
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza a lui trasmesso dal
committente in virtu' di quanto prevede il D.L.vo n.494/96: si tratta,
evidentemente, di una facolta' e non di un obbligo per l'appaltatore;
b)
un piano di sicurezza "sostitutivo" di quello trasmesso dal
committente: la disposizione, evidentemente, e' operante solo nei casi in cui
il piano non sia redatto a cura del committente e cioe' nei casi in cui non
siano operanti le disposizioni del D.L.vo n.494/96; tale piano
"sostitutivo", da redigersi a cura dell'appaltatore, corrisponde a quello
di cui all'art.18 della legge n. 55/90.
c)
un piano di sicurezza "operativo", che integra il piano di sicurezza
trasmesso dal committente e che indica le scelte autonome dell'impresa in
materia di sicurezza: rientrano in tale ambito, per esempio, l'indicazione del
responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa esecutrice e degli
addetti a tale servizio, degli addetti all'antincendio e al pronto soccorso, la
definizione delle caratteristiche specifiche delle macchine e delle
attrezzature e le loro modalita' di uso; la tipologia e le modalita' di
utilizzo dei mezzi personali di protezione, ecc.
Utili
indicazioni tecniche al fine della redazione del piano operativo possono essere
tratte, fra l'altro, dal software "Egusky", che il Collegio dei Costruttori
di Brescia e provincia pone in vendita a chiunque, con un costo agevolato per
le imprese associate.
-
Il comma 2 modifica ed integra ampiamente i contenuti del previgente comma 2
dell'art.31 della legge n. 109/94.
Nel
ribadire infatti che il piano di sicurezza (nonche' il piano
"sostitutivo" e il piano "operativo") formano parte
integrante del contratto di appalto o di concessione, si stabilisce che i
relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d'asta.
Premesso
che "i relativi oneri" vanno riferiti alle misure di sicurezza
previste nel piano e non a quelli connessi alla sola redazione del piano (del
resto a carico del committente, nella maggior parte dei casi), si segnala
l'impossibilita' che vengano evidenziati nei bandi di gara gli oneri connessi
all'attuazione del piano "sostitutivo" e "operativo", dal
momento che questi andranno redatti dall'appaltatore, evidentemente a gara
avvenuta. Su tale aspetto, per altro marginale, è pensabile che il Regolamento
o eventuali indicazioni ministeriali forniranno i necessari chiarimenti.
Particolarmente
importante appare, invece, la previsione legislativa in merito alla non
assoggettabilita' ai ribassi d'asta degli oneri per la sicurezza: al di la'
dell'ovvia valenza sociale della disposizione e della altrettanto ovvia maggior
responsabilizzazione delle imprese esecutrici in materia di attuazione
effettiva delle norme di sicurezza contenute nel piano, la disposizione va
letta anche in relazione all'ordine del giorno accolto dal Governo e di cui si
fara' cenno nel seguito.
In
estrema sintesi, la corretta valutazione dei costi di sicurezza assume una
valenza di grande rilievo.
Proseguendo
l'analisi del secondo comma, si segnala che in esso viene riproposto il
concetto della risolvibilita' del contratto in caso di gravi o ripetute
violazioni del piano; unico elemento innovativo e' il rinvio al Regolamento per
la definizione delle violazioni che possano determinare la risoluzione del
contratto. Pertanto, tale ultima previsione del comma 2 non appare
immediatamente operativa.
Infine,
la nuova stesura del secondo comma attribuisce al direttore di cantiere
(soggetto facente capo all'appaltatore) e al coordinatore per l'esecuzione il
compito di vigilare sull'osservanza del piano: in tal modo il direttore dei
lavori per conto del committente, se diverso dal coordinatore per l'esecuzione,
ritorna ai suoi tradizionali compiti che non lo coinvolgono direttamente in
materia di sicurezza.
-
Anche il comma 2 bis e' totalmente innovativo e immediatamente operativo; in
esso, estendendo e specificando una previsione di legge simile e già presente
nell'art.12 del D.L.vo n.494/96, si stabilisce la facoltà delle imprese
esecutrici di proporre integrazioni o modificazioni del piano di sicurezza,
anche in corso d'opera.
Tali
modifiche e integrazioni possono essere giustificate da esigenze tecnologiche
delle imprese e, se accettate dal coordinatore per l'esecuzione, non
comporteranno oneri a carico dell'amministrazione e cio' a norma di quanto
esplicitamente previsto dall'art.12 comma 5 del D.L.vo n.494/96.
Ove
le modifiche proposte siano invece funzionali a correggere omissioni del piano
di sicurezza predisposto (tramite il coordinatore per la progettazione) dalla
committenza, occorre tener presente quanto prevede l'ordine del giorno accolto
dal Governo che impegna quest'ultimo "a tener conto nel regolamento di cui
all'articolo 3 della legge n.109 del 1994, della necessità di inserire una
espressa precisazione, affinche' le proposte di modifica al piano della
sicurezza, apportate per garantire il rispetto delle norme di legge ed omesse
dal committente in sede di redazione del progetto posto a base di gara, siano
oggetto di un'apposita variante in corso d'opera".
Tale
ordine del giorno conferma la correttezza di quanto da sempre sostenuto
dall'ANCE in merito al diritto delle imprese a vedersi riconosciuti i maggiori
costi per la sicurezza sostenuti per porre rimedio ad omissioni nel piano
trasmesso da committente.
-
Il comma 3 ripropone il testo originario dell'art.31 con varianti conseguenti
l'introduzione del piano "sostitutivo" e del piano
"operativo" e con una previsione di integrazione dei contratti con
tali piani in termini più ristretti (sessanta giorni) di quelli inizialmente
previsti (sei mesi). Le disposizioni contenute in tale comma, essendo
direttamente correlate al regolamento di cui al comma 1, non appaiono
immediatamente operative.
-
Il comma 4 risulta inalterato.
-
Infine, con il comma 4 bis si chiarisce che, ai fini dell'art.31, il
concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e'
equiparato all'appaltatore.
F)
SUBAPPALTO
(art.
9, commi da 65 a 73, che modificano l'art. 34 della legge n. 109/94 e l'art. 18
della legge n. 55/90).
La
legge n. 415/98, modificando alcune disposizioni dell'art. 18 della legge n.
15/90 nonchè dell'art. 34 della legge n. 109/94, introduce alcune
semplificazioni in materia di subappalto.
Volendo
sintetizzare le novità più rilevanti, si segnala che è stata eliminata la
previsione secondo cui, in sede di offerta, dovevano essere indicati, fino ad
un massimo di sei, i nominativi dei subappaltatori, nonchè la disposizione che
imponeva di depositare, entro 90 giorni dall'aggiudicazione, il contratto di
subappalto presso il soggetto appaltante prevedendosi, al suo posto, l'obbligo
di effettuare siffatto deposito almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio
dell'esecuzione delle lavorazioni affidate in subappalto.
Si
precisa che, in caso di varianti, l'indicazione dei lavori o di parte di opere
che si intendono subappaltare deve avvenire all'atto dell'affidamento della
variante stessa.
Viene
di nuovo reintrodotto, in tema di autorizzazione al subappalto, il principio,
peraltro già previsto dal Decreto Legislativo n. 406/94, e successivamente
abrogato dalla legge n. 109/94, del "silenzio-assenso".
Al
riguardo, la legge n. 415/98 precisa ora che la stazione appaltante deve
provvedere al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta,
salvo proroga di ulteriori 30 giorni per giustificati motivi. In mancanza di un
espresso provvedimento, scatta il "silenzio-assenso" e, pertanto,
l'autorizzazione si intende concessa.
Rilevanti
modifiche sono state apportate anche alla normativa che disciplina le forniture
con posa in opera ed i noli a caldo, vale a dire a quelle fattispecie negoziali
che, verificandosi determinate circostanze, sono dal legislatore equiparate al
subappalto e, quindi, assoggettate alla relativa normativa.
La
legge n. 415/98 dispone che siffatta assimilazione si determina quando i noli a
caldo e le forniture con posa in opera, singolarmente considerati, siano di
importo superiore al 2% di quello dei lavori affidati in appalto o il cui
ammontare ecceda l'importo di 100.000 ECU, semprechè l'incidenza del costo
della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del
contratto da affidare.
Al
riguardo, il legislatore, specificando che le attività implicanti l'impiego di
manodopera possono essere "ovunque espletate", sembra con ciò aver
ritenuto che le prestazioni lavorative rilevanti non siano unicamente quelle
effettuate in cantiere ma anche quelle rese presso il fornitore.
Nel
caso che così fosse, la conseguenza logica sarebbe che il costo della manodopera
necessaria per realizzare, ad esempio, un manufatto prodotto in serie si
andrebbe a sommare con quello della manodopera necessaria per il suo montaggio,
impiegata in cantiere.
L'effetto
pratico di tale impostazione non può che essere un generalizzato ed
indiscriminato assoggettamento dei "contratti similari" alle stesse
disposizioni valevoli per il subappalto, qualora singolarmente questi siano di
importo superiore al 2% di quello contrattuale dell'appalto ovvero superino il
valore di 100.000 ECU.
Di
certo la nuova disposizione non pare funzionale nè ad assicurare maggiore
sicurezza nei cantieri nè una più efficace lotta alle infiltrazioni mafiose e
rischia di creare gravi difficoltà operative alle stazioni appaltanti, laddove
non sia possibile valutare in modo "standardizzato" il costo della
manodopera, variabile secondo le diverse tecniche produttive, nella fase di
realizzazione del bene.
Come,
del resto è espressamente previsto in un ordine del giorno accolto dal Governo,
per ovviare a siffatti inconvenienti sarebbe opportuno che, in sede
regolamentare, venissero fornite indicazioni volte a chiarire che,
relativamente ai c.d. "contratti similari", la manodopera che assume
rilievo, ai fini della loro assimilazione al subappalto, è esclusivamente
quella impiegata in cantiere.