MUTUO IPOTECARIO PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA - CERTEZZA DELLA DATA DI INIZIO LAVORI
(Risoluzione
3/3/08, n. 73/E)
La certezza della data di inizio dei lavori è
fondamentale per poter verificare il rispetto del termine di 6 mesi previsto
tra la data di inizio lavori e la stipula del contratto di mutuo, ai fini della
fruizione della detrazione IRPEF del 19% dell’ammontare complessivo (non
superiore a 2.582,28 euro) degli interessi passivi e degli oneri accessori
pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per la costruzione
dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Nel caso di specie, con la voltura è stata trasferita
al contribuente la titolarità della DIA originaria avente ad oggetto i lavori
di completamento della costruzione; in seguito al trasferimento del
provvedimento amministrativo, il contribuente ha dato inizio ai lavori di
completamento dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che, nella
fattispecie, la data di inizio dei lavori di completamento del fabbricato può
farsi ragionevolmente coincidere con quella di voltura della DIA in capo al
contribuente.
La detrazione IRPEF prevista dall’art. 15, comma
1-ter, D.P.R. n. 917/1986, compete al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavori di costruzione devono aver inizio nei 6
mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da
parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o di altro
diritto reale dell’unità immobiliare da costruire;
- l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione
principale entro 6 mesi dal termine dei lavori.
La rilevanza di tali condizioni è ribadita anche
dall’art. 2, D.M. n. 311/1999 che, dopo aver stabilito (comma 2) la decadenza
del diritto alla detrazione qualora l’immobile non venga adibito ad abitazione
principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione, prevede
(comma 3) che la «detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità
immobiliare non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di
stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti
lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia
per la costruzione dell’immobile o in quello successivamente prorogato».
Tale disciplina deve intendersi in parte modificata
per effetto dell’art. 44, comma 4-ter, D.L. n. 159/2007 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 222/2007), che ha stabilito che «la detrazione è
ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del
soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità
immobiliare avvenga nei 6 mesi antecedenti, ovvero nei 18 mesi successivi
all’inizio dei lavori di costruzione».