PRIMA CASA - DIMOSTRAZIONE DELLA MANCATA UTILIZZAZIONE DELL’IMMOBILE
(Commissione
tributaria provinciale Milano, Sentenza, Sez. VIII, 7/2/08, n. 6)
Il mancato trasferimento dell’abitazione nel nuovo
immobile non determina di per sé il venir meno delle agevolazioni per la prima
casa.
L’Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad
invocare la mancata utilizzazione abitativa dell’immobile per giustificare il
disconoscimento delle agevolazioni, ma deve dimostrare - facendo riferimento a
parametri di ragionevolezza e buona fede e tenendo conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto - che non sussistevano elementi tali
da giustificare il mancato trasferimento e che, in definitiva, questo non aveva
avuto luogo perché in capo all’acquirente mancava la reale volontà di abitare
l’immobile
Il regime agevolato in questione si applica ai
trasferimenti che abbiano ad oggetto case di abitazione, purché ricorrano le
seguenti condizioni:
- deve trattarsi di una casa di abitazione avente
caratteristiche non di lusso;
- l’immobile deve essere situato nel «[...] Comune in
cui l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la
propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la
propria attività»;
- l’acquirente non deve essere titolare di altri
diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune;
- l’acquirente non può essere titolare «[…] neppure
per quote, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa” che si sono
succedute negli anni».
Non è più previsto, invece, l’obbligo di adibire
l’immobile ad abitazione principale o di dichiarare la volontà - da parte del
contribuente - di provvedere a tale destinazione: tale obbligo (che costituiva
requisito necessario ai sensi della precedente disciplina) non è stato più
riproposto dalla normativa attuale, né il legislatore ha mai indicato un
termine entro il quale l’acquirente deve occupare concretamente l’abitazione.
Pertanto, è privo di supporto giuridico l’avviso di
liquidazione che motiva il disconoscimento dell’agevolazione per non aver il
contribuente adibito l’immobile compravenduto ad abitazione principale: se, da
un lato, i benefici fiscali sono subordinati all’effettivo perseguimento dello
scopo per cui vengono concessi (e, dunque, non può essere legittimamente
conservata un’agevolazione concessa in vista dell’effettiva destinazione
dell’immobile ad abitazione dell’acquirente quando tale destinazione non si
realizzi concretamente), dall’altro, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria
non può limitarsi ad invocare la mancata utilizzazione abitativa dell’immobile
per giustificare il disconoscimento delle agevolazioni, ma deve dimostrare -
facendo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede e tenendo conto
delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto - che non
sussistevano elementi tali da giustificare il mancato trasferimento e che, in
definitiva, questo non aveva avuto luogo perché in capo all’acquirente mancava
la reale volontà di abitare l’immobile.