REVERSE CHARGE - REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE
(Risoluzione
4/3/08, n. 76/E)
Per stabilire se il meccanismo del reverse charge
trova applicazione nei rapporti intercorrenti tra la società appaltante e la
società appaltatrice di lavori per la realizzazione di strutture prefabbricate
e tra quest’ultima e i terzi subappaltatori specializzati nel montaggio ed
installazione delle opere prefabbricate, occorre verificare che il soggetto
appaltatore e il soggetto subappaltatore operino entrambi nel quadro di
un’attività riconducibile alla sezione F («Costruzioni») della tabella ATECOFIN
e che l’operazione considerata sia riconducibile ad una prestazione di servizi
(e non ad una cessione di beni con posa in opera).
L’Agenzia delle Entrate rileva che:
- (con riferimento alla prima condizione) l’attività
di montaggio di edifici e strutture prefabbricati completi con elementi
prodotti in proprio, se il principale materiale utilizzato è il calcestruzzo
(come nel caso di specie), rientra nella sezione F «Costruzioni»;
- (con riferimento alla seconda condizione) nelle
ipotesi in cui siano poste in essere prestazioni di servizi e cessioni di beni,
è necessario far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti
per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare; nella
fattispecie, le parti non hanno voluto pattuire una cessione di materiali con
relativa posa in opera, ma hanno inteso affidare l’esecuzione di un’opera con
strutture prefabbricate e che costituisce un risultato diverso rispetto al
complesso dei beni utilizzati: il contratto stipulato non può pertanto essere
qualificato come cessione di beni con posa in opera.
In conclusione, operando entrambe le società nel
quadro di un’attività riconducibile al settore edile e consistendo, l’opera, in
una prestazione di servizi realizzati in base a contratti di subappalto, le
prestazioni fatturate dalla società appaltatrice alla società appaltante sono
soggette all’applicazione del meccanismo del reverse-charge; allo stesso meccanismo
dell’inversione contabile, inoltre, sono soggette le prestazioni di scarico,
movimentazione e montaggio rese dai terzi specializzati, ove le stesse
operazioni di subappalto, derivanti dal contratto di appalto stipulato a monte,
siano resi da soggetti che realizzano attività riconducibili alle categorie di
cui alla sezione F della Tabella ATECOFIN.