REVERSE CHARGE - INSTALLAZIONE DI PANNELLI AUTOSTRADALI
(Risoluzione
n.113/E del 28/3/08)
Con la Risoluzione n.113/E/08 è stato chiarito che:
- l’attività di installazione di pannelli
autostradali, anche se non abituale, è riconducibile alla sezione F della
tabella di classificazione ATECO 2007, con la conseguenza che tale prestazione
di servizi, se resa in dipendenza di un contratto di subappalto nei confronti
di un appaltatore operante anch’egli nel settore edile (o di altri
subappaltatori), deve essere assoggettata al meccanismo dell’inversione
contabile.
In particolare, a parere dell’Agenzia delle Entrate,
l’attività di installazione esercitata da tale impresa è riconducibile al
codice attività 43.21, compreso nella sezione F della citata classificazione
ATECO 2007, che si riferisce all’installazione di impianti facenti parte
integrante di edifici o strutture simili (comprese quindi le autostrade)[1].
Con tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ribadisce,
in sostanza, che per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile
conta l’effettiva attività svolta, a prescindere dallo specifico codice
attività con cui opera l’impresa.
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[1] Diversamente, il codice attività 33.20.02
posseduto dall’istante e compreso nella sezione C, identifica l’installazione
di apparecchiature e macchine del settore manifatturiero, dal quale, come viene
specificato, è esclusa l’attività di installazione di impianti di illuminazione
stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, che rientra, invece, nella
citata sezione F.