REVERSE CHARGE - QUALIFICA DI GENERAL CONTRACTOR - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Risoluzione
Min. n.111/E del 28/3/08)
Esclusa la qualifica di “general contractor ai sensi
del D.lgs. 163/06” per un’impresa che assume, nei confronti del committente, l’obbligo
di far eseguire la realizzazione di un’opera edile interamente ad imprese terze
- R.M. n.111/E del 28 marzo 2008
Un’impresa che assume, nei confronti di un
committente, l’obbligo di far eseguire la realizzazione di un’opera edile
interamente ad imprese terze, svolgendo, al contempo, una funzione meramente
manageriale connessa al rilascio delle necessarie garanzie finanziarie per
l’esecuzione dell’opera, non è riconducibile alla figura del contraente
generale (cd.”general contractor”), ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
Tuttavia, lo specifico contratto stipulato
dall’impresa affidataria è qualificabile come una committenza atipica, e,
pertanto, i contratti conclusi dalla medesima con imprese terze, riunite in
consorzi, si configurano come appalti e non come subappalti, e come tali sono
esclusi dall’applicazione del meccanismo del “reverse charge”, di cui all’art.
17, comma 6, lett. a), del D.P.R. 633/1972.
Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia
delle Entrate con la Risoluzione n. 111/E del 28 marzo 2008, in risposta ad
un’istanza d’interpello relativa all’applicabilità dell’inversione contabile
alle prestazioni di servizi rese da due consorzi, appositamente costituiti per
l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una linea ferroviaria, nei confronti
dell’impresa istante.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria:
- esclude la qualifica di “general contractor”, come
individuata negli artt. 173 e 176 del D.Lgs. 163/2006, in capo all’impresa
istante, sul presupposto che questa non provvede direttamente al
prefinanziamento ed all’esecuzione delle infrastrutture, ma ne affida l’intera
realizzazione a soggetti terzi;
- assimila, anche in virtù delle conclusioni cui
giunge il Consiglio di Stato sul caso di specie, il rapporto giuridico che lega
l’istante e l’impresa committente ad un contratto atipico di committenza,
qualificando, di conseguenza, come contratti di appalto, e non di subappalto, i
rapporti tra l’istante ed i due consorzi di imprese che realizzano i lavori;
- esclude l’applicazione dell’inversione contabile per
le prestazioni di servizi rese da tali consorzi nei confronti dell’impresa
istante, proprio in virtù della mancanza di un contratto di subappalto.
In via generale, con la citata R.M. 111/E/2008 è
stato, inoltre, confermato quanto previsto dall’art.1, commi 155 e 162-163
della legge 244/2007, ed in particolare, che:
- dal 1° febbraio 2008, le prestazioni edili rese nei
confronti del “general contractor” non sono più sottoposte all’applicazione
dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile, per cui dovranno essere
fatturate con le modalità ordinarie (art.17, comma 16, lett.a,
del D.P.R. 633/1972, come modificato dall’art.1, comma 162, della legge
244/2007);
- nell’ambito del nuovo regime sanzionatorio specifico
previsto in caso di mancata o erronea applicazione dell’inversione contabile, è
operante una sanzione amministrativa, in misura pari al 3% dell’imposta
irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro (e, in ogni caso, non oltre
10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione della
disposizione), nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata assolta irregolarmente
dal committente ovvero dal prestatore.
In applicazione del principio del favor rei, tale
nuovo regime, compresa la sanzione massima di 10.000 euro, si applica anche per
le violazioni commesse negli anni precedenti al 2008, sempreché non siano
intervenuti provvedimenti definitivi di irrogazione di sanzioni (Cfr. la C.M.
12/E/2008).