INPS - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - TFR CONFERITO AL FONDO DI TESORERIA - RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE E VERSAMENTO
DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA - MISURE COMPENSATIVE RICONOSCIUTE DAL 1° GENNAIO 2008
- MESSAGGIO INPS n. 5859/2008
Con messaggio n. 5859 del 7
marzo 2008, l’Inps ha fornito precisazioni in tema di:
- somme aggiuntive che
gravano sulle quote di Trattamento di Fine Rapporto - TFR - conferite in fase
di prima devoluzione alle forme pensionistiche complementari, disciplinate dal
Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed al Fondo di Tesoreria istituito
dall’art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. Not. n.
4/2007);
- rivalutazioni delle quote
di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, da effettuarsi alla fine di ciascun
anno, ovvero all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, e versamento
dell’imposta sostitutiva dell’11%, alla quale dette rivalutazioni sono
assoggettate;
- misure compensative previste
dall’art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall’art.
1, comma 766, della Legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2008, favore
delle imprese, quale ristoro della perdita della disponibilità del TFR (cfr. da
ultimo suppl. n. 2 al Not. n. 12/2007).
Di seguito si pubblica il
testo del messaggio in parola, che non pare necessitare di ulteriori commenti.
Inps
Roma , 7 marzo 2008
Messaggio n. 5859
Oggetto: TFR destinato al Fondo di
Tesoreria e/o a FONDINPS. Rivalutazioni delle quote e versamento dell’imposta
sostitutiva. Compilazione del flusso EMens. Misure compensative. Ulteriori
precisazioni e chiarimenti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti.
Con la circolare n. 70 del
18 dicembre 2007 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli
aspetti fiscali relativi alla previdenza complementare ex D.lgs n. 252/2005 e
al Fondo di Tesoreria ex lege 27 dicembre 2006, n. 296. Con il presente
messaggio si forniscono alcune precisazioni che attengono più da vicino alla
materia di competenza dell’Istituto. Si forniscono altresì chiarimenti in
merito alla compilazione del flusso EMens e alle misure compensative previste,
da quest’anno, dal DL 30 settembre 2005, n. 203
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.
1. Conferimento del TFR
e somme aggiuntive.
I decreti interministeriali
Lavoro – Economia del 30 gennaio 2007, attuativi delle disposizioni di cui alla
legge finanziaria 2007, hanno stabilito che le quote di TFR conferite in sede
di prima devoluzione alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di
Tesoreria, sono gravate di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR
applicato al 31 dicembre dell’anno precedente, rapportato al periodo
intercorrente tra la data di assunzione e quella di effettivo versamento. A
tale proposito si fa presente che - al 31 dicembre 2007 - il coefficiente di
rivalutazione ex art. 2120 del c.c. è risultato pari al 3,485981% e che, ai
fini del versamento, lo stesso deve essere utilizzato con troncamento alle sole
due cifre decimali (3,48%) (1).
Come già precisato, il
riferimento ai criteri dettati in tema di rivalutazione dall’articolo 2120 del
c.c. va inteso come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di
individuare un “tasso di interesse” in linea con questa tipologia di
versamento.
Al riguardo, con la
circolare di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate ha precisato (v. punto 2.1.1)
che nel caso di conferimento alle forme pensionistiche complementari detti
importi devono considerarsi componenti accessori alla quota di TFR maturando,
con la conseguenza che gli stessi concorrono a formare la prestazione
pensionistica soggetta ad imposizione fiscale al momento della erogazione della
prestazione stessa.
Nel secondo caso
(conferimento al Fondo di Tesoreria), le somme aggiuntive destinate a tale
Fondo, pur rappresentando comunque una somma accessoria al TFR, non sono
destinate ad incrementare la posizione individuale del singolo dipendente e
quindi non assumono rilievo fiscale nei riguardi del lavoratore.
Circa le modalità e i
termini di versamento dei predetti importi, si richiamano le istruzioni
diramate con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 (Fondo di Tesoreria) e con la
circolare n. 113 del 6 agosto 2007 e il successivo messaggio 22789 del 19
settembre 2007 (FONDINPS).
1.1 Riflessi sul flusso
EMens.
Ai fini della compilazione
del flusso EMens, nell’elemento <Contribuzione> presente in
<MeseTesoreria>, deve essere riportato - a livello individuale -
l’importo del versamento effettuato sul DM10 con i codici CF01 e CF02 e non
anche quello riferito al codice CF11; nell’elemento <MeseFONDINPS>,
invece, deve essere indicato quanto versato
con il mod. F24 con la causale FOIN comprensivo delle somme aggiuntive.
2. Fondo di Tesoreria.
Rivalutazioni del TFR e imposta sostitutiva.
Come noto, l’articolo 2120
del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto - con
esclusione di quella maturata nell’anno - devono essere incrementate, al 31
dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in
misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell’anno precedente.
Anche il TFR versato al
Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero
alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto
dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo
lavoratore.
Il costo della
rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Con riferimento all’imposta
sostitutiva (11%) che, a far tempo dall’anno 2001, grava sulle rivalutazioni
del TFR, l’Agenzia delle Entrate (v. punto 7) ha precisato che l’applicazione e
il versamento della stessa - con riferimento sia alla rivalutazione della quota
di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia a quella maturata
presso il Fondo di Tesoreria - dovranno essere effettuati, nei termini
stabiliti dall’articolo 11, c. 4 del D. lgs. 18
febbraio 2000, n. 47, dal datore di
lavoro.
Questi provvederà poi a
conguagliare l’importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di
accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia
contributiva DM10, compensando il credito maturato attraverso l’assolvimento
dell’imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti.
Si precisa che detto
meccanismo opera da subito con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di
lavoro cessa nel corso dell’anno 2008 mentre - per gli altri casi - troverà
applicazione alla fine del corrente anno, a decorrere dal quale andrà a regime.
2.1 Adempimenti a carico
del datore di lavoro.
Con riferimento ai
lavoratori per i quali nell’anno 2007 sono state versate quote di TFR al Fondo
di Tesoreria e i cui rapporti di lavoro cessano nel corso del corrente anno, i
datori di lavoro – all’atto della liquidazione del TFR - provvederanno a
recuperare dal Fondo di Tesoreria le quote precedentemente versate (cod. PF10 e
PF20), comprensive della rivalutazione ex art. 2120 c.c. operata sulle stesse
al netto dell’imposta sostitutiva.
L’importo di quest’ultima
sarà riportato sul quadro “D” del DM10, preceduto dal codice di nuova
istituzione
“PF30” con il significato
di “importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria”.
Le medesime operazioni di
rivalutazione dovranno, altresì, essere effettuate alla fine dell’anno con
riferimento ai lavoratori che proseguono nel rapporto di lavoro.
2.2 Riflessi sul flusso
EMens.
Ai fini della compilazione
del flusso EMens, dovrà essere riportato nell’elemento <Rivalutazione>,
presente in <Contribuzione>,
l’importo relativo alla rivalutazione ex art. 2120 c.c. delle quote TFR versate
al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla
cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.
Quest’ultima dovrà essere
indicata nell’elemento <ImpostaSostitutiva>, presente in
<Prestazione>.
3. Misure compensative
ex art. 8 del DL 30/9/2005, n. 203. Ulteriori
precisazioni.
Con circolare n. 4 del 14
gennaio 2008 sono state illustrate le misure compensative previste – a partire
dall’anno in corso –
dall’articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nel testo
novellato dal comma 766 della legge finanziaria 2007.
Al riguardo è stato
chiarito che, ai fini della fruizione mensile di dette misure, devono essere
utilizzati i codici TF13 e TF14.
Per i lavoratori neo
assunti e, in ogni caso, per il recupero di eventuali periodi pregressi, si
rende,tuttavia, necessario istituire nuovi codici di recupero.
Qualora l’azienda non abbia
effettuato mensilmente il recupero della misura compensativa spettante ex art.
8 del DL 203/2005, a decorrere dalla prima denuncia
utile, potrà conguagliare gli importi arretrati utilizzando i codici di nuova
istituzione:
“TF15” avente il significato di “Rec arretrati
Contr. DL 203/2005
prev. Compl”.e
“TF16” avente il significato di “Rec arretrati Contr. DL
203/2005 Fondo Tesoreria”.
Nelle ipotesi, invece, in
cui le aziende dovessero trovarsi nella condizione di dover restituire quote
delle misure compensative già fruite in relazione alle somme in precedenza
versate al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro opereranno come segue:
- determineranno
l’ammontare della misura compensativa fruita in eccedenza;
- indicheranno l’importo da
restituire nel quadro “B/C” del DM10 con il codice di nuova istituzione “M123”.
Per l’eventuale
restituzione di misure compensative connesse alla previdenza complementare, i
datori di lavoro provvederanno ad indicarne il relativo importo con il codice
di nuova istituzione del quadro B/C “M124”.
In corrispondenza dei detti
codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e
“retribuzione”.
Si coglie l’occasione per
precisare che le misure compensative abbattono - in proporzione al TFR
conferito da ciascun dipendente a previdenza complementare ovvero versato al
Fondo di tesoreria - le aliquote intere relative alle contribuzioni minori (2)
dovute per ciascun lavoratore e per ciascun settore aziendale. Nel caso di
incapienza, le aziende potranno attingere - fino a concorrenza della quota
spettante - da qualunque altro contributo versato all’INPS (compreso
l’IVS) e non ad altri Enti.
La misura compensativa,
infine, non opera con riferimento ai lavoratori per i quali non è dovuto alcun
contributo da parte del datore di lavoro (es. lavoratori assunti ex lege n.
407/1990 da imprese del mezzogiorno o da imprese artigiane); spetta, invece,
per intero - sempre in misura
proporzionale al TFR conferito - con
riferimento agli apprendisti. Nei confronti dei lavoratori parzialmente agevolati
la misura compensativa spetta in proporzione alla contribuzione ridotta (vedi
esempi).
Esempio 1:
Apprendista - dipendente da
azienda industriale che occupa più di 9 addetti ma meno di 50 – il cui TFR è
conferito, in misura pari al 40%, a un Fondo di previdenza complementare.
Aliquota a carico del
datore di lavoro 10%;
misura compensativa
spettante: 0,076%;
codice da utilizzare TF13.
Retribuzione mensile euro
1.200,00 x 10% = euro 120,00 (contributi
a carico del datore di lavoro).
Misura compensativa
spettante:
retribuzione mensile euro
1.200,00 x 0,076% = euro 0,91 (importo da indicare con il codice TF13 euro
1,00)
Esempio 2:
Apprendista - dipendente da
azienda industriale che occupa più di 50 addetti – il cui TFR è conferito, in
misura totale, al Fondo di Tesoreria.
Aliquota a carico del
datore di lavoro 10%;
misura compensativa
spettante: 0,19%;
codice da utilizzare TF14.
Retribuzione mensile euro
1.200,00 x 10% = euro 120,00 (contributi a carico del datore di lavoro).
Misura compensativa
spettante:
retribuzione mensile euro
1.200,00 x 0,19% = euro 1,19 (importo da indicare con il codice TF14 euro 1,00)
Esempio 3:
Operaio - il cui TFR è
integralmente versato al Fondo di Tesoreria – assunto ex art. 8, c. 9 della
legge n. 407/1990 da una azienda industriale con oltre 50 addetti operante nel
centro-nord.
Aliquota a carico del
datore di lavoro senza la misura compensativa 32,08% (41,57% - 9,49%)
32,08% x 50% = 16,04%
(quota carico datore lavoro) + 9,49% (quota carico lavoratore) = 25,53%
aliquota “nettizzata” da utilizzare per il calcolo
dei contributi
Retribuzione mensile euro
1.500,00 x 25,53% = euro 383,00 (contributi da indicare con il cod. 158 di cui
a carico del datore di lavoro euro
240,60).
Misura compensativa
spettante: 0,19%
Determinazione dell’importo
da indicare con il codice TF14:
Aliquota a carico del
datore di lavoro al netto della misura compensativa 31,89%
(41,57% - 9,49% - 0,19%)
Retrib. mensile euro 1.500,00 x
31,89 % x 50% = euro 239,17 (contributi
dovuti a carico del datore di lavoro)
Retrib. mensile euro 1.500,00 x
32,08 % x 50% = euro 240,60 (contributi
a carico del datore di lavoro -cod.158)
Differenza 240,6 - 239,17 =
1,43 (importo da indicare con il codice TF14 euro 1,00).
La riduzione spettante, di
fatto, è pari a euro 1.500 x 0,19% x 50%)
4. Istruzioni contabili.
(…omissis…)
(1) Per le assunzioni, le
cui quote arretrate dovute al Fondo si collocano a cavallo dell’anno, si
applicheranno i rispettivi tassi di incremento riferiti all’anno precedente.
(2) Sono oggetto di
riduzione le contribuzioni dovute alla gestione di cui all’articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88. L’esonero contributivo si applica prioritariamente
considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per
maternità e per disoccupazione. Restano in ogni caso esclusi dalla riduzione
contributiva il contributo al Fondo di garanzia
di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,20% o 0,40%
per i dirigenti industriali), nonché il contributo di cui all’articolo 25, c. 4
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (0,30%).