LEGGE 28 FEBBRAIO 2008 N. 31 - MILLEPROROGHE -
licenziamento di lavoratori ultrasessantenni -
proroga dei termini per l’emersione e per la notifica delle sanzioni
amministrative
Sulla Gazzetta Ufficiale n.
51 del 29 febbraio 2008 è stata pubblicata la Legge n. 31 del 28 febbraio 2008,
di conversione del Decreto Legge n. 248/07, il cosiddetto “decreto mille
proroghe”.
Tra le molteplici materie
trattate dalla legge n. 31/08 si illustrano qui di seguito alcune importanti
disposizioni in tema di rapporti di lavoro.
- Licenziamenti dei
lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici
La legge 24 dicembre 2007,
n. 247 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 le c.d. “finestre di
accesso” anche per il pensionamento di vecchiaia.
La Legge in commento (art.
6, comma 2-bis), modificando la disciplina fino ad oggi vigente, ha disposto
che è possibile licenziare i lavoratori ultrasessantenni in possesso dei
requisiti pensionistici solo dal momento di decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia spettante al lavoratore stesso, ossia dall’apertura
della “finestra di accesso”, essendo prorogata fino a quel momento la tutela
del licenziamento prevista dall’art. 18 della Legge n. 300/1970.
- Proroga dei tempi
procedurali per la notifica delle sanzioni amministrative per il lavoro nero
(legge n. 73/02)
L’art. 7, comma 1, della
legge in esame dispone una proroga fino al 30 giugno 2008 per l’irrogazione
delle sanzioni amministrative constatate fino al 31 dicembre 2002, ai sensi
della legge n. 73/02.
Al riguardo, è opportuno
ricordare che la norma base a cui si riferisce il provvedimento in commento, e
cioè la procedura sanzionatoria prevista dalla citata legge n. 73/02, è stata
nel corso del tempo profondamente riformata, e pertanto anche le fattispecie
sanzionatorie alle quali si riferisce ora la legge n. 31 sono riferibili a
condotte illegittime ormai esaurite.
Infatti, la sanzione
amministrativa contro il lavoro nero, già contenuta nella legge n. 73/02, è
stata interamente novellata dall’art. 36 - bis, comma 7, legge n. 248/06.
Ne deriva che, attualmente,
chiunque utilizzi lavoratori senza procedere alla regolare assunzione è
soggetto alla sanzione amministrativa - disciplinata dalle norme della legge n.
689/81 - che va da euro 1.500 ad euro 12.000 per ciascun lavoratore, più una
sanzione aggiuntiva di euro 150 per ogni giorno effettivo di lavoro irregolare.
- Proroga dei termini
per le procedure di emersione (art. 1, comma 1192 e seguenti, legge n. 296/06 -
Legge Finanziaria 2007)
Nel comma 2 e 2 bis del
medesimo art. 7 della legge n. 31, viene prevista la proroga dei termini per
l’emersione del lavoro nero e per la stabilizzazione delle collaborazioni
coordinate e continuate a progetto, provvedimenti già contenuti nella
Finanziaria per il 2007 (legge n. 296/06, rispettivamente, art. 1, comma 1192,
e comma 1202 e seguenti).
Si ritiene utile richiamare
le norme da cui trae origine il provvedimento in esame.
In particolare, i commi
1192 e seguenti dell’art. 1, legge n. 296, stabiliscono una procedura per ‘’la
regolarizzazione e il riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di
lavoro non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”,
e che sostanzialmente prevede la possibilità per il datore di lavoro di fare
emergere dal lavoro nero i lavoratori impiegati irregolarmente, evitando le
sanzioni amministrative relative a tali fattispecie e potendo usufruire di
importanti benefici contributivi per i periodi pregressi non regolari.
La procedura in parola è
stabilita per l’appunto dalla Legge Finanziaria del 2007 e prevede le seguenti
fasi:
1) accordo aziendale o
territoriale tra datore di lavoro e RSU ovvero, se non esistente, con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, avente per
oggetto la regolarizzazione di uno o più rapporti di lavoro irregolare;
2) sulla base di quanto
disposto nell’accordo collettivo di cui al punto 1), è prevista la
sottoscrizione di tanti accordi individuali di conciliazione con i singoli
lavoratori interessati (ex artt. 410 e 411 c.p.c.),
per quante sono le posizioni da sanare. La sottoscrizione dell’accordo di cui
sopra stabilisce in via definitiva i diritti retributivi spettanti ai singoli
lavoratori;
3) pagamento dei contributi
corrispondenti ai periodi di lavoro in nero che sono sanati nella misura dei
2/3 dei contributi previsti dalle leggi vigenti, mediante una modalità di
pagamento di tipo rateale. La conservazione delle agevolazioni correlate alla
regolarizzazione è condizionata al mantenimento in servizio, da parte del
datore di lavoro, del lavoratore interessato per almeno 24 mesi.
4) provvedimento
amministrativo di accoglimento della istanza di emersione.
L’istituto della
stabilizzazione è stato disciplinato dalla Legge Finanziaria del 2007, allo
scopo di regolarizzare le situazioni organizzative in cui siano stati
utilizzati in modo improprio contratti di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto, di fatto ricorrendo a prestazioni di lavoro
subordinato. La disciplina della detta stabilizzazione prevede determinate fasi
che, si ricordano, essere le seguenti:
1) stipulazione di accordi
sindacali aziendali o territoriali tra
committente e RSU ovvero, se non esistente, con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, avente per oggetto la
stabilizzazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro
subordinato della durata di almeno 24 mesi;
2) la successiva
sottoscrizione degli accordi individuali di conciliazione (ex artt. 410 e 411 c.p.c.) con i singoli lavoratori interessati in base al
suddetto accordo collettivo;
3) pagamento di una somma a
carattere contributivo alla gestione separata dell’Inps pari al 50% della quota
di contributi a carico del committente,per i periodi di vigenza della
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ogni lavoratore
interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
Il decreto c.d. ‘’mille
proroghe” prevede che il termine per aderire alle procedure di emersione è prorogato
al 30 settembre 2008 sia per la regolarizzazione
che per la stabilizzazione.