SICUREZZA SUL LAVORO - DECRETO 12 LUGLIO 2007, N. 155 -
ISTITUZIONE DEL REGISTRO E CARTELLE SANITARIE DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI
CANCEROGENI
Le imprese che hanno
lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni entro il 2 aprile
2008 devono predisporre registri e cartelle sanitarie in conformità a quanto
stabilito dal Decreto 12 luglio 2007, n. 155 concernente il “Regolamento
attuativo dell’articolo 70, comma 9, del D.Lgs. 626/94. Registri e cartelle
sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2007.
Al fine di individuare le
situazioni che richiedono gli adempimenti sopra riportati si consiglia alle
imprese di consultare il medico competente.
Il Decreto stabilisce le
caratteristiche e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie
dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni come avviene, ad
esempio, per le imprese che effettuano attività di bonifica di siti contenenti
amianto.
Di seguito si illustrano le
principali novità introdotte dal Decreto:
Registro dei lavoratori
esposti ad agenti cancerogeni
L’art. 70, comma 1, del
D.Lgs. 626/94 obbliga il datore di lavoro ad iscrivere su un apposito registro,
per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, l’attività svolta,
l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell’esposizione a tale agente.
Il registro, su moduli
conformi all’all. 1 del Decreto citato, è istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente.
Il datore di lavoro
istituisce il registro apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina
del registro stesso e ne invia copia, entro 30 giorni dalla sua istituzione, in
busta chiusa, siglata dal medico competente, all’ISPESL e all’ASL competente
per territorio.
Cartelle sanitarie e di
rischio
Il medico competente, per
ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni/mutageni, provvede ad
istituire ed aggiornare una cartella sanitaria di rischio, custodita presso
l’azienda, sotto la responsabilità del datore di lavoro.
Le cartelle sanitarie sono
compilate in conformità all’all. 2 del Decreto in oggetto; è consentita
l’adozione di cartelle sanitarie di rischio diverse dal modello sopra citato, purché
contengano tutti i dati e le notizie indicate nell’allegato stesso. Le stesse
cartelle sanitarie possono essere utilizzate anche per altre attività soggette
alla sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 626/94.
La conservazione dei dati
sanitari raccolti deve essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del
lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni.
Il medico competente e il
datore di lavoro appongono le proprie sottoscrizioni sulla prima pagina della
cartella sanitaria, dichiarando il numero di pagine di cui si compongono i
documenti medesimi.
Il datore di lavoro
comunica all’ISPESL e all’ASL ogni 3 anni (o a richiesta degli Enti stessi) le
variazioni intervenute sul registro, utilizzando il modello di cui all’all. 1A
del Decreto in oggetto.
In caso di cessazione
dell’attività dell’azienda il datore di lavoro trasmette il registro e le
cartelle sanitarie di rischio all’ISPESL, così come trasmette allo stesso
Istituto le variazioni delle annotazioni individuali contenute nel registro e
le cartelle sanitarie entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o
nel caso di passaggio o trasferimento del lavoratore esposto ad altra azienda.
In caso di assunzione di
lavoratori che dichiarino di essere stati precedentemente esposti ad agenti
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia della documentazione
in possesso dell’Istituto stesso.
In fase di prima
applicazione del Decreto tale richiesta potrà essere presentata a partire dal 2
ottobre 2008; nelle more il datore di lavoro può desumere le informazioni
necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore.