SEMPLIFICAZIONE
DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE -
D.P.R. 20/10/1998 n.403
Sulla
G.U.R.I. n. 275 del 24 novembre 1998 e' stato pubblicato il "Regolamento
di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d.
Bassanini bis), in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative".
Il
provvedimento in oggetto completa il processo di semplificazione amministrativa
avviato dalla Legge n. 127/97 e proseguito con la Legge n. 191/98, favorendo in
particolare l'estensione, da una parte, dell'ambito di applicazione del sistema
delle autocertificazioni e, dall'altro, della semplificazione degli adempimenti
richiesti alle imprese, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Viene,
dunque, sancito in via definitiva il principio che l'autocertificazione
costituisce la regola, mentre l'obbligo della presentazione di documenti e
certificati originali, da parte dei soggetti interessati, viene sostanzialmente
azzerato.
Nel
sottolineare che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 127/97, il Regolamento in
oggetto entrerà in vigore decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione dello
stesso sulla G.U.R.I. (il 22 febbraio 1999) si evidenziano, in questa sede, le
disposizioni di più specifico interesse per le imprese associate.
Innanzitutto,
occorre segnalare che il nuovo Regolamento amplia notevolmente, come detto,
l'elenco delle ipotesi nelle quali è possibile il ricorso alle
autocertificazioni.
L'art.
1 del DPR n. 403/98, infatti, aggiunge nuovi casi a quelli già previsti
dall'art. 2 della Legge 15 gennaio 1968, n. 15. Tra gli altri: tutti i dati a
diretta conoscenza degli interessati contenuti nei registri dello stato civile;
i titoli di studio; le qualifiche professionali; gli esami sostenuti; i titoli
di specializzazione; le situazioni relative al reddito; l'assolvimento degli
obblighi contributivi e tributari; il codice fiscale; la partita IVA; lo stato
di disoccupazione; la qualità di pensionato e categoria di pensione; la qualità
di studente o di casalinga; la qualità di legale rappresentante di persone
fisiche e giuridiche, di tutore e di curatore; l'assolvimento degli obblighi
militari; la qualità di vivenza a carico; l'attestazione di non aver riportato
condanne penali.
In
relazione a quest'ultimo caso, viene dunque definitivamente ammessa la
possibilità di sostituire il certificato del Casellario Giudiziario, attestante
la sussistenza o meno di sentenze di condanna passate in giudicato, a carico
dell'interessato, con una semplice dichiarazione del medesimo, ancorchè tale
facoltà sia peraltro ammessa da tempo, sul piano generale, in virtù delle
indicazioni fornite dalle circolari ministeriali interpretative della Legge n.
127/97 (cfr. tra le altre: Circ. Min. Interno 15.7.1997 n. 11).
Pertanto,
considerato che l'insussistenza a carico dell'interessato di sentenze di
condanna, costituisce il requisito soggettivo fondamentale, ai fini
dell'ammissione alle gare, il legislatore conferma la possibilità di comprovare
detto requisito con la produzione di una semplice dichiarazione sostitutiva del
certificato anzidetto.
Il
successivo art. 2 del Regolamento stabilisce, poi, che tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nel precedente art. 1 o nell'art. 2 della Legge
n. 15/68, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'art. 4 della Legge n.
15/68. A tal proposito, la norma precisa, inoltre, che le dichiarazioni di cui
all'art. 4 cit., possono riguardare anche stati, fatti e qualità personali
relativi a soggetti diversi dal sottoscrittore, di cui questi abbia diretta
conoscenza.
In
tale contesto, il secondo comma del medesimo art. 2, prevede altresì che la
suddetta dichiarazione possa riguardare anche la conoscenza del fatto che la
copia di una pubblicazione è conforme all'originale cui si riferisce.
Ai
sensi del successivo art. 3, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio,
possono essere presentate anche contestualmente all'istanza rivolta alla
pubblica amministrazione e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto. La mancata accettazione delle suddette dichiarazioni
costituisce, peraltro, violazione dei doveri d'ufficio.
Nei
casi in cui l'interessato debba presentare, invece, copia autentica di un
documento, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 15/68, l'autenticazione della
stessa può essere effettuata dal responsabile del procedimento (o da qualsiasi
altro dipendente competente a ricevere la documentazione) su semplice
esibizione dell'originale; in quest'ultimo caso, tuttavia, la copia autentica
può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Il
Regolamento n. 430/98 precisa, poi, all'art. 5, che alle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della Legge n. 15/68, rese da cittadini
della Comunità europea, si applicano le medesime disposizioni previste per i
cittadini italiani; diversamente, i cittadini extracomunitari possono far
ricorso alle autocertificazioni, limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti, qualità personali certificabili ed attestabili, da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Nel
successivo art. 6, viene innanzitutto precisato un principio di notevole
importanza: le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della Legge n.
15/68, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. In
altri termini, viene affermata l'equivalenza temporale tra dichiarazioni
sostitutive e certificazioni originali.
Il
medesimo articolo 6 prescrive, inoltre, che le strutture burocratiche devono
predisporre immediatamente i moduli necessari per consentire
l'autocertificazione, nei quali devono inserire, tra l'altro, il richiamo alle
sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge n. 15/68, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate.
Il
D.P.R. n. 403/98 contiene anche disposizioni volte a favorire l'acquisizione
diretta di documenti, da parte delle pubbliche amministrazioni, e l'esibizione
di documenti di riconoscimento, da parte dei soggetti interessati.
In
particolare, vengono semplificati gli adempimenti richiesti agli interessati e
valorizzate le risultanze di documenti già in possesso della pubblica
amministrazione.
Infatti,
l'art. 7 del Regolamento prevede, innanzitutto, che nel caso in cui
l'interessato non possa o non intenda utilizzare lo strumento
dell'autocertificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali
risultanti da pubblici registri o da albi tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione
procedente, su semplice indicazione, da parte dell'interessato, della specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro.
L'art.
7 precisa, altresì, che la documentazione trasmessa ad una amministrazione via
fax, o mediante altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la
fonte di provenienza del documento, soddisfa il requisito della forma scritta e
la trasmissione stessa non deve essere seguita da quella del documento
originale, a mezzo del servizio postale.
Di
notevole rilievo è la disposizione contenuta nell'art. 11 del Regolamento,
secondo cui le amministrazioni procedenti sono tenute ad espletare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dagli interessati, procedendo, ove possibile, alla richiesta nei riguardi
dell'amministrazione competente al rilascio della relativa certificazione, di
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti telematici o informatici,
in ordine alla corrispondenza delle dichiarazioni alle risultanze dei registri.
La
norma precisa, al riguardo, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 26
della Legge n. 15/98 (sanzioni penali a seguito di dichiarazioni mendaci),
qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
ottenuto sulla base della dichiarazione mendace.
Si
tratta di una previsione di carattere generale sui procedimenti amministrativi,
già prevista dalla Legge n. 241/90, della quale è espressione anche la
disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1 quater della Legge n. 109/94, come
novellata dalla Legge n. 415/98, inerente la procedura di "verifica a
campione" delle dichiarazioni di carattere tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario, rese dagli offerenti in sede di gara d'appalto.
L'art.
13 del Regolamento abroga, infine, una serie di norme tra cui, in particolare,
l'art. 3 della Legge n. 15/68; ciò si traduce nell'indicazione che,
successivamente all'entrata in vigore del Regolamento n. 403/98, non sara' più
possibile rilasciare dichiarazioni "temporaneamente sostitutive".
In
altri termini, l'abrogazione del citato art. 3 avrà come conseguenza diretta
che non sarà più necessario produrre il documento originale, all'atto
dell'adozione del provvedimento amministrativo, nel senso che le dichiarazioni
"temporaneamente" sostitutive diventeranno, a tutti gli effetti,
"definitive".
Tra
le altre disposizioni abrogate dall'art. 13 si devono anche segnalare quelle
contenute nel D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, concernente le norme attuative
della Legge n. 15/68, con particolare riferimento al citato art. 3 della stessa
legge.
D.P.R.
20 ottobre 1998, n. 403
Regolamento
per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127
(semplificazione
delle norme sulla documentazione amministrativa)
Capo
I - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
1.
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni.
1.
Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n 15, ed
agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
a)
titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
b)
situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessioni di benefici
e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
possesso e numero del codice fiscale, dalla partita IVA e di qualsiasi altro
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all'interessato;
c)
stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità
di studente o di casalinga;
d)
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
e)
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
f)
tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese
quelle di cui all'articolo 77 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come
modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
g)
di non aver riportato condanne penali;
h)
qualità di vivenza a carico;
i)
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello
stato civile.
2.
I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle
scuole di ogni ordine e grado ed all'università; quelli che a qualsiasi titolo
devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile; i certificati
e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici
richiesti dai comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza, sono
sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n.15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute
ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del
presente regolamento.
2.
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà
1.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi., tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo
1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio
1968, n.15 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2.
La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che
il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e
qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del
fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di
pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la
dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di
copia.
3.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui
al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti i le qualità personali
dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto
pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede
direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo
caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché
non autenticata dei certificati di cui sia già in possesso.
4.
Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui
all'articolo 10.
3.
Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
1.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere
presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
2.
Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la
documentazione.
3.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio1997, n.
127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della
dichiarazione sostitutiva nei casi in cui lo norme di legge o di regolamento ne
consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.
4.
Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia
autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio1968,
n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di
deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
4.
Impedimento alla sottoscrizione
1.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da pubblico
ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.
2.
Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa
dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa
dell'impedimento a sottoscrivere.
5.
Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri
1.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n.15 siano presentate da cittadini della Comunità
europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
2.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi di cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
6.
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n.15 hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2.
Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche
l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3.
Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte
la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
presente regolamento.
Capo
II - Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni
ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli interessati
7.
Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti dl riconoscimento
1.
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli
strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i certificati relativi a stati, fatti o
qualità personali risultati da albi o da pubblici registri tenuti o conservati
da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione
procedente, anche con la procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione
da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o
il registro.
2.
In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni
relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente
per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi
documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.
3.
I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro
mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del
documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema
postale.
4.
Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a
stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione a parte
dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la
registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia
fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità
previste dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dalla legge 16 giugno 1998, n.191
5.
Il rifiuto da parte del funzionario competente di accettare l'indicazione di
stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento corso di validità costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
6.
Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Le relative modalità di trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed al d.P.R. 10 novembre 1997, n.
513.
8.
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica
amministrazione
1.
Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti titolari dei dati di cui
all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i
documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere
soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste
da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisite.
2.
E' fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al
comma 2 dell'articolo 70 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituto
dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n.127, di accompagnare la stessa
con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2,
del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato
civile dì richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della
formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli
dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori
sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di
elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti ed
uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente
concordate. L'istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della
sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei
dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione
dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto
dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n.675.
9.
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1.
Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i
procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o
tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono
acquisiti d'ufficio.
2.
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono comunque
provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano
necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.
Capo
III - Attestazioni di soggetti privati e certificati non sostituibili con altri
strumenti di certezza
10.
Certificati non sostituibili
1.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di
marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa di settore.
2.
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche
ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per
l'intero anno scolastico.
Capo
IV - Disposizioni finali
11.
Controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
1.
Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2.
Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di
certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente
all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione
conferma scritta, anche attraverso l'uso dì strumenti informatici o telematici,
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da
essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del
certificato.
3.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968,
n.15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
12.
Certificati di abilitazione
1.
Quando è utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla
normativa vigente, la parola "certificato" viene sempre sostituita,
qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione o ad
atti di assenso all'esercizio di determinate attività, rispettivamente con le
parole "diploma" o "patentino".
13.
Abrogazione di norme
1.
In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, sono
abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n.15, l'articolo 77, ultimo
comma del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma dell'articolo 24 della
legge 13 aprile 1977, n. 114.
2.
In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento,
è abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3.
In riferimento all'articolo 4 del presente regolamento, è abrogato l'articolo
20-bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4.
In riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente
regolamento è abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
5.
È abrogato il d.P.R. 25 gennaio 1994, n.130.