GESTIONE SEPARATA FASI - DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI - MODIFICHE ALL’ACCORDO 27 LUGLIO 2006

 

Si segnala che Confindustria e Federmanager, in data 25 gennaio 2008, hanno concordato alcune modifiche all’Accordo 27 luglio 2006, sulla Gestione Separata Fasi per il sostegno al reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati. Tali variazioni sono state ritenute opportune a seguito dell’aumento della durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione disposto dalla L. n. 247 del 24 dicembre 2007.

Il citato accordo del 27 luglio 2006 prevedeva la corresponsione agli aventi diritto di un importo mensile di 1.500,00 euro per la durata di sette mesi o dodici mesi, a seconda che il dirigente avesse un’età inferiore a cinquant’anni ovvero pari o superiore.

La durata dei trattamenti integrativi a carico della Gestione Separata FASI era stata fissata in modo tale che non fosse inferiore a quella del trattamento ordinario di disoccupazione goduto dai dirigenti di cui trattasi (già di sette mesi per i lavoratori di età inferiore a cinquant’anni e dieci mesi per gli altri).

Poiché, come si è accennato, la Legge n. 247/2007 ha esteso la durata del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione da sette ad otto mesi (per coloro che hanno meno di cinquant’anni) e da dieci a dodici mesi (per i soggetti di età pari o superiore a cinquant’anni), le Parti hanno concordato di elevare, a far data dal 1° gennaio 2008, da sette ad otto mesi il periodo di fruizione del trattamento a carico della Gestione Separata FASI per coloro che hanno un’età inferiore a cinquant’anni, al fine di renderlo coincidente con la durata dell’indennità a carico dell’INPS.

Per i dirigenti di età pari o superiore a cinquant’anni il sostegno integrativo resta di dodici mesi e pertanto anch’esso viene a coincidere con la nuova durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione.

L’accordo in esame prevede altresì l’estensione del termine di presentazione della richiesta delle prestazioni alla Gestione Separata Fasi, che passa dunque da quindici a sessantotto giorni dalla data di scadenza del periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, allineandosi così al termine previsto per la domanda all’INPS dell’indennità ordinaria di disoccupazione. In conseguenza di ciò si è deciso di riammettere in termini le domande già presentate prima della sottoscrizione dell’accordo in parola (25 gennaio 2008) e respinte per decadenza del termine.