GESTIONE SEPARATA FASI - DIRIGENTI DI
AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI
INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI - MODIFICHE ALL’ACCORDO 27 LUGLIO 2006
Si segnala che
Confindustria e Federmanager, in data 25 gennaio
2008, hanno concordato alcune modifiche all’Accordo 27 luglio 2006, sulla
Gestione Separata Fasi per il sostegno al reddito dei dirigenti
involontariamente disoccupati. Tali variazioni sono state ritenute opportune a
seguito dell’aumento della durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione
disposto dalla L. n. 247 del 24 dicembre 2007.
Il citato accordo del 27
luglio 2006 prevedeva la corresponsione agli aventi diritto di un importo
mensile di 1.500,00 euro per la durata di sette mesi o dodici mesi, a seconda
che il dirigente avesse un’età inferiore a cinquant’anni ovvero pari o
superiore.
La durata dei trattamenti
integrativi a carico della Gestione Separata FASI era stata fissata in modo
tale che non fosse inferiore a quella del trattamento ordinario di
disoccupazione goduto dai dirigenti di cui trattasi (già di sette mesi per i
lavoratori di età inferiore a cinquant’anni e dieci mesi per gli altri).
Poiché, come si è
accennato, la Legge n. 247/2007 ha esteso la durata del diritto all’indennità
ordinaria di disoccupazione da sette ad otto mesi (per coloro che hanno meno di
cinquant’anni) e da dieci a dodici mesi (per i soggetti di età pari o superiore
a cinquant’anni), le Parti hanno concordato di elevare, a far data dal 1°
gennaio 2008, da sette ad otto mesi il periodo di fruizione del trattamento a
carico della Gestione Separata FASI per coloro che hanno un’età inferiore a
cinquant’anni, al fine di renderlo coincidente con la durata dell’indennità a
carico dell’INPS.
Per i dirigenti di età pari
o superiore a cinquant’anni il sostegno integrativo resta di dodici mesi e
pertanto anch’esso viene a coincidere con la nuova durata dell’indennità
ordinaria di disoccupazione.
L’accordo in esame prevede
altresì l’estensione del termine di presentazione della richiesta delle
prestazioni alla Gestione Separata Fasi, che passa dunque da quindici a
sessantotto giorni dalla data di scadenza del periodo di preavviso, anche se
sostituito dalla relativa indennità, allineandosi così al termine previsto per
la domanda all’INPS dell’indennità ordinaria di disoccupazione. In conseguenza
di ciò si è deciso di riammettere in termini le domande già presentate prima
della sottoscrizione dell’accordo in parola (25 gennaio 2008) e respinte per
decadenza del termine.