IRPEF - BONUS FAMIGLIE NUMEROSE - DECRETO 31 GENNAIO 2008 - MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE IN CASO DI INCAPIENZA DELL’IRPEF DOVUTA

 

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 52 del 1° marzo 2008, è stato pubblicato il Decreto del 31 gennaio 2008 emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche per la Famiglia afferente le modalità di attribuzione, da parte del sostituto di imposta, del credito derivante dalla detrazione riconosciuta ai soggetti con almeno quattro figli fiscalmente a carico che non hanno potuto fruire interamente della predetta detrazione per incapienza dell’imposta netta 8cfr. Not. n. 1/2008).

La legge finanziaria per il 2008 ha stabilito, all’articolo 1, comma 15, l’introduzione del nuovo comma 1 bis all’articolo 12 del D.P.R. n.917/1986. Tale nuova disposizione prevede una ulteriore detrazione per carichi di famiglia in favore dei contribuenti con almeno quattro figli fiscalmente a carico.

La citata detrazione, applicabile con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2007, è fissata in un importo annuo pari ad euro 1.200,00 e viene cumulata con le altre ordinarie detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dal comma 1 del richiamato articolo 12 del D.P.R. n.917/1986.

Si rileva che la detrazione in esame non è fruibile qualora non si rendano applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico, a causa del superamento dei limiti reddituali.

Nell’ipotesi in cui la predetta ulteriore detrazione sia maggiore dell’ammontare complessivo dell’imposta lorda, calcolata al netto di eventuali detrazioni previste da altre disposizioni normative, è previsto che sia riconosciuta la spettanza di un credito per un importo pari alla quota di detrazione di cui non si è potuto beneficiare per in capienza dell’imposta dovuta.

Al riguardo, l’articolo 1 del Decreto in commento pone a carico del sostituto di imposta l’erogazione di detto credito a favore dei soggetti che siano percettori solo di redditi di lavoro dipendente e assimilati ed, eventualmente, titolari del reddito scaturente dall’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.

Inoltre, viene stabilito che il sostituto di imposta riconosca il credito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso e utilizzando, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibili. Qualora esso risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della quota di credito spettante, si dovrà attingere dall’ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi.

Nell’ambito delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto di imposta dovrà, altresì, rideterminare l’ammontare del credito in relazione ai dati reddituali definitivi.

In riferimento al credito eventualmente spettante per l’anno 2007, è previsto che esso venga richiesto dagli aventi diritto al sostituto di imposta che nell’anno 2008 eroga redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Se nell’anno 2008 il soggetto beneficiario del credito, cessato il rapporto di lavoro, ne intraprende un altro con un nuovo sostituto di imposta, è necessario che la richiesta sia corredata con la consegna al nuovo datore di lavoro della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello CUD) relativo ai redditi percepiti nel 2007, rilasciata dal precedente sostituto di imposta.

La richiesta dovrà, in particolare, attestare l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli certificati dal sostituto di imposta ed a quelli derivanti dall’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.

A seguito della citata richiesta, il sostituto di imposta provvederà, pertanto, a liquidare il credito di competenza dell’anno 2007 in un’unica soluzione, mediante l’utilizzo del monte ritenute disponibile nel periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente alla sua completa attribuzione, del monte ritenute disponibile nei periodi di paga successivi.

Nell’ipotesi in cui vi sia una pluralità di aventi diritto, si ritiene che il credito in esame debba essere riconosciuto a ciascuno di essi da parte del sostituto di imposta nella percentuale determinata dal rapporto tra l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga e quello inerente l’intera quota di credito spettante per il medesimo periodo di paga.

Inoltre, se entro la fine del periodo di imposta non risulterà possibile attribuire tutta la somma oggetto del credito spettante, il sostituto dovrà evidenziare l’importo residuo nel modello CUD da rilasciare al sostituito, in modo che questi possa recuperare la quota di credito non liquidata in sede di dichiarazione dei redditi.

Si rileva che non è previsto che il sostituto di imposta proceda alla restituzione del credito nel caso in cui i beneficiari siano percettori di ulteriori redditi rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, infatti, la restituzione del credito potrà avvenire esclusivamente mediante la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Il credito potrà essere recuperato attraverso la dichiarazione annuale dei redditi anche da coloro che hanno percepito soltanto redditi di lavoro dipendente e assimilati qualora il sostituto non abbia riconosciuto, anche parzialmente, il credito loro spettante (ad esempio, per assenza di richiesta delle detrazioni).

Infine, si sottolinea che il credito evidenziato in dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione, ovvero essere computato in diminuzione dell’Imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo di imposta successivo o essere chiesto a rimborso.