IRPEF - BONUS FAMIGLIE NUMEROSE - DECRETO 31 GENNAIO 2008
- MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE IN CASO DI INCAPIENZA DELL’IRPEF DOVUTA
Sulla Gazzetta Ufficiale
numero 52 del 1° marzo 2008, è stato pubblicato il Decreto del 31 gennaio 2008
emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro
delle Politiche per la Famiglia afferente le modalità di attribuzione, da parte
del sostituto di imposta, del credito derivante dalla detrazione riconosciuta
ai soggetti con almeno quattro figli fiscalmente a carico che non hanno potuto
fruire interamente della predetta detrazione per incapienza dell’imposta netta
8cfr. Not. n. 1/2008).
La legge finanziaria per il
2008 ha stabilito, all’articolo 1, comma 15, l’introduzione del nuovo comma 1
bis all’articolo 12 del D.P.R. n.917/1986. Tale nuova disposizione prevede una
ulteriore detrazione per carichi di famiglia in favore dei contribuenti con
almeno quattro figli fiscalmente a carico.
La citata detrazione,
applicabile con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2007, è fissata in
un importo annuo pari ad euro 1.200,00 e viene cumulata con le altre ordinarie
detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dal comma 1 del richiamato
articolo 12 del D.P.R. n.917/1986.
Si rileva che la detrazione
in esame non è fruibile qualora non si rendano applicabili le ordinarie
detrazioni per figli a carico, a causa del superamento dei limiti reddituali.
Nell’ipotesi in cui la
predetta ulteriore detrazione sia maggiore dell’ammontare complessivo
dell’imposta lorda, calcolata al netto di eventuali detrazioni previste da
altre disposizioni normative, è previsto che sia riconosciuta la spettanza di
un credito per un importo pari alla quota di detrazione di cui non si è potuto
beneficiare per in capienza dell’imposta dovuta.
Al riguardo, l’articolo 1
del Decreto in commento pone a carico del sostituto di imposta l’erogazione di
detto credito a favore dei soggetti che siano percettori solo di redditi di
lavoro dipendente e assimilati ed, eventualmente, titolari del reddito
scaturente dall’immobile adibito ad abitazione principale e relative
pertinenze.
Inoltre, viene stabilito
che il sostituto di imposta riconosca il credito sugli emolumenti corrisposti
in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso e utilizzando, fino
a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibili. Qualora esso
risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della quota di
credito spettante, si dovrà attingere dall’ammontare complessivo delle ritenute
disponibile nei periodi di paga successivi.
Nell’ambito delle
operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro,
il sostituto di imposta dovrà, altresì, rideterminare l’ammontare del credito
in relazione ai dati reddituali definitivi.
In riferimento al credito
eventualmente spettante per l’anno 2007, è previsto che esso venga richiesto
dagli aventi diritto al sostituto di imposta che nell’anno 2008 eroga redditi
di lavoro dipendente e assimilati.
Se nell’anno 2008 il
soggetto beneficiario del credito, cessato il rapporto di lavoro, ne
intraprende un altro con un nuovo sostituto di imposta, è necessario che la
richiesta sia corredata con la consegna al nuovo datore di lavoro della
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello
CUD) relativo ai redditi percepiti nel 2007, rilasciata dal precedente
sostituto di imposta.
La richiesta dovrà, in
particolare, attestare l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli
certificati dal sostituto di imposta ed a quelli derivanti dall’immobile
adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.
A seguito della citata
richiesta, il sostituto di imposta provvederà, pertanto, a liquidare il credito
di competenza dell’anno 2007 in un’unica soluzione, mediante l’utilizzo del
monte ritenute disponibile nel periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso
risultasse insufficiente alla sua completa attribuzione, del monte ritenute
disponibile nei periodi di paga successivi.
Nell’ipotesi in cui vi sia
una pluralità di aventi diritto, si ritiene che il credito in esame debba
essere riconosciuto a ciascuno di essi da parte del sostituto di imposta nella
percentuale determinata dal rapporto tra l’ammontare complessivo delle ritenute
disponibile nel periodo di paga e quello inerente l’intera quota di credito
spettante per il medesimo periodo di paga.
Inoltre, se entro la fine
del periodo di imposta non risulterà possibile attribuire tutta la somma
oggetto del credito spettante, il sostituto dovrà evidenziare l’importo residuo
nel modello CUD da rilasciare al sostituito, in modo che questi possa
recuperare la quota di credito non liquidata in sede di dichiarazione dei
redditi.
Si rileva che non è
previsto che il sostituto di imposta proceda alla restituzione del credito nel
caso in cui i beneficiari siano percettori di ulteriori redditi rispetto a
quelli di lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, infatti, la restituzione
del credito potrà avvenire esclusivamente mediante la presentazione della
dichiarazione annuale dei redditi.
Il credito potrà essere
recuperato attraverso la dichiarazione annuale dei redditi anche da coloro che
hanno percepito soltanto redditi di lavoro dipendente e assimilati qualora il
sostituto non abbia riconosciuto, anche parzialmente, il credito loro spettante
(ad esempio, per assenza di richiesta delle detrazioni).
Infine, si sottolinea che
il credito evidenziato in dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in
compensazione, ovvero essere computato in diminuzione dell’Imposta sui redditi
delle persone fisiche relativa al periodo di imposta successivo o essere
chiesto a rimborso.