IRPEF - ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA - CHIARIMENTI
INTERPRETATIVI - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 15/E DEL 5 MARZO 2008
Con nota circolare del 5
marzo 2008, numero 15/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti
chiarimenti in merito a questioni interpretative connesse con gli adempimenti a
carico dei sostituti d’imposta.
Dichiarazione annuale di
spettanza delle detrazioni
L’istituto ha chiarito le
disposizioni introdotte dal comma 221 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre
2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008), che ha modificato l’articolo 23, comma 2,
lettera a), del D.P.R. n. 600/1973.
Tale norma ha disposto che,
a decorrere dal 1° gennaio 2008, i percettori di redditi di lavoro dipendente
ed assimilati siano tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d’imposta di
aver diritto alle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986 - TUIR) ed alle altre
detrazioni di cui all’articolo 13 dello stesso TUIR delle quali intendano
fruire.
I contribuenti dovranno,
altresì, indicare le condizioni di spettanza e, per quanto concerne i familiari
a carico, il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle
detrazioni stesse, fermo restando l’obbligo del contribuente di comunicare
tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere nella determinazione
delle detrazioni spettanti.
La richiesta di detrazioni,
quindi, non ha più come in passato effetto anche per i periodi d’imposta
successivi, ma deve essere presentata ogni anno, anche nel caso in cui non
siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto.
Per quanto concerne le
ulteriori detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR, la circolare n.15/E
sottolinea che la spettanza delle stesse è collegata a situazioni oggettive che
sono a conoscenza del sostituto.
Adempimenti dei
sostituti d’imposta
Secondo quanto indicato
dalla circolare in commento, le citate detrazioni, anche in assenza di una
specifica richiesta da parte del percipiente, potranno essere riconosciute dal
sostituto d’imposta sulla base del reddito dallo stesso erogato. Il
contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in
misura diversa, potrà darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi
adegui le detrazioni rendendo l’imposizione il più possibile vicina a quella
effettiva.
Preso atto di tale
indicazione (che può anche presentare elementi di utile semplificazione),
nell’ottica della citata maggior approssimazione possibile dell’imposizione
attuata attraverso la figura del sostituto d’imposta a quella effettiva, si
ritiene che sia, comunque, preferibile far precedere da apposita richiesta
anche la concessione di dette detrazioni, in speciale modo in presenza di
situazioni quale, per esempio, quella di un rapporto di lavoro che inizi o
cessi in corso d’anno.
Con riferimento alle
detrazioni per familiari a carico, la circolare in commento ricorda che la
richiesta annuale da parte del sostituito è condizione essenziale per il loro
riconoscimento.
Il sostituto d’imposta, in
ciascun periodo d’imposta, dovrà richiedere al lavoratore di comunicare, entro
un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-gestionali, le
condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per le quali
intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia. Nel frattempo il
sostituto può continuare a riconoscere, nel frattempo, le detrazioni
eventualmente già concesse in precedenza.
Qualora il lavoratore non
provveda a fornire detta comunicazione entro il citato termine, il sostituto
d’imposta, a partire dal periodo di paga successivo, non potrà più riconoscere
le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvederà altresì al recupero
delle detrazioni provvisoriamente attribuite al lavoratore. Tale recupero
escluderà l’irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d’imposta.
Indicazione del codice
fiscale per i figli a carico di cittadini extracomunitari
La circolare in commento
riepiloga, inoltre, la specifica normativa introdotta dall’articolo 1, comma
1325, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in merito alla spettanza
delle detrazioni per carichi di famiglia in capo ai cittadini extracomunitari.
In base a tale disposizione i cittadini extracomunitari residenti in Italia che
richiedano, sia attraverso il sostituto d’imposta, sia con la dichiarazione dei
redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, devono fornire una
documentazione che può essere formata, alternativamente, da:
a) documentazione originale
prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua
italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con
apposizione dell’apostille, per i soggetti che
provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione
validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato
italiano del Paese d’origine.
La richiesta di detrazione,
per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione
sopra richiamata, deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il
perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione,
qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
La specificità di tale
disciplina, a parere dell’Agenzia delle Entrate, non consente però di ritenere
che vi sia alcuna deroga, per i cittadini extracomunitari, in riferimento alla
necessità di richiedere annualmente al datore di lavoro l’attribuzione delle
detrazioni d’imposta da lavoro e per i familiari a carico. Anch’essi dovranno,
dunque, comunicare annualmente al datore di lavoro il codice fiscale dei
familiari a carico, perché a tale adempimento è subordinata all’attribuzione
delle detrazioni fiscali.
I lavoratori
extracomunitari residenti che vogliano fruire di dette detrazioni devono,
quindi, richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici
locali dell’Agenzia delle Entrate, i quali rilasceranno il codice previo esame
della prescritta documentazione prevista dalla L. n. 296/2006.
Indicazione dei codici
fiscali dei familiari a carico nel modello 770/2008
L’Agenzia delle Entrate
fornisce anche importanti chiarimenti in relazione alla richiesta di
indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico nel modello di
dichiarazione 770 relativo all’anno 2007. Tale indicazione risulta
particolarmente onerosa e problematica ed in alcuni casi quasi impossibile da
fornire; basti pensare all’ipotesi, per esempio, di lavoratori non più presenti
in azienda già al momento dell’approvazione del modello 770.
A tale riguardo, la
circolare n. 15 dell’Agenzia delle Entrate precisa che i sostituti d’imposta
non andranno incontro a sanzioni in caso di omessa indicazione nel modello
770/2008 del codice fiscale dei familiari a carico dei propri dipendenti. Ciò
in quanto l’obbligo di richiedere ai dipendenti il codice fiscale di tali
familiari è sorto solo a decorrere dal
1° gennaio 2008.
A conferma di tale
osservazione, la circolare in esame rileva che anche nelle specifiche tecniche
per la trasmissione telematica del modello 770/2008 in corrispondenza del
“codice fiscale familiare” non risultano controlli bloccanti e che l’omessa
compilazione del campo non implica segnalazione di anomalie della dichiarazione.
Aliquote delle
addizionali all’IRPEF in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso
d’anno
L’Agenzia delle Entrate
fornisce, infine, chiarimenti in merito alle aliquote delle addizionali
all’IRPEF da applicare ad opera del sostituto d’imposta in caso di cessazione
del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta. Per i rapporti di
lavoro che cessano durante l’anno, ricorda la circolare n. 15, il sostituto è
tenuto ad operare le ritenute delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF
al momento della cessazione.
Per calcolare l’importo
delle addizionali da trattenere il sostituto deve fare riferimento alle
aliquote risultanti dai relativi elenchi disponibili sul sito Internet del
Dipartimento per le Politiche Fiscali (www.finanze.gov.it) - area fiscalità
locale - alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di modifiche delle
aliquote, si ricorda che sul sito è indicata la data di pubblicazione della
relativa delibera comunale.
I sostituti, pertanto, non
dovranno fornire alcuna prova circa la correttezza del proprio operato, poiché
l’indicazione della data di pubblicazione consente di ricavare l’aliquota che,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, era indicata sul sito e,
quindi, applicabile.
Si fa riserva di fornire
ulteriori chiarimenti in merito alle interpretazioni fornite dalla circolare
consultabile anche sul sito del Collegio.