IRPEF - ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA - CHIARIMENTI INTERPRETATIVI - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 15/E DEL 5 MARZO 2008

 

Con nota circolare del 5 marzo 2008, numero 15/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito a questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta.

 

Dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni

L’istituto ha chiarito le disposizioni introdotte dal comma 221 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008), che ha modificato l’articolo 23, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 600/1973.

Tale norma ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati siano tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d’imposta di aver diritto alle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986 - TUIR) ed alle altre detrazioni di cui all’articolo 13 dello stesso TUIR delle quali intendano fruire.

I contribuenti dovranno, altresì, indicare le condizioni di spettanza e, per quanto concerne i familiari a carico, il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle detrazioni stesse, fermo restando l’obbligo del contribuente di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere nella determinazione delle detrazioni spettanti.

La richiesta di detrazioni, quindi, non ha più come in passato effetto anche per i periodi d’imposta successivi, ma deve essere presentata ogni anno, anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto.

Per quanto concerne le ulteriori detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR, la circolare n.15/E sottolinea che la spettanza delle stesse è collegata a situazioni oggettive che sono a conoscenza del sostituto.

 

Adempimenti dei sostituti d’imposta

Secondo quanto indicato dalla circolare in commento, le citate detrazioni, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, potranno essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito dallo stesso erogato. Il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa, potrà darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo l’imposizione il più possibile vicina a quella effettiva.

Preso atto di tale indicazione (che può anche presentare elementi di utile semplificazione), nell’ottica della citata maggior approssimazione possibile dell’imposizione attuata attraverso la figura del sostituto d’imposta a quella effettiva, si ritiene che sia, comunque, preferibile far precedere da apposita richiesta anche la concessione di dette detrazioni, in speciale modo in presenza di situazioni quale, per esempio, quella di un rapporto di lavoro che inizi o cessi in corso d’anno.

Con riferimento alle detrazioni per familiari a carico, la circolare in commento ricorda che la richiesta annuale da parte del sostituito è condizione essenziale per il loro riconoscimento.

Il sostituto d’imposta, in ciascun periodo d’imposta, dovrà richiedere al lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per le quali intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia. Nel frattempo il sostituto può continuare a riconoscere, nel frattempo, le detrazioni eventualmente già concesse in precedenza.

Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il citato termine, il sostituto d’imposta, a partire dal periodo di paga successivo, non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvederà altresì al recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite al lavoratore. Tale recupero escluderà l’irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d’imposta.

 

Indicazione del codice fiscale per i figli a carico di cittadini extracomunitari

La circolare in commento riepiloga, inoltre, la specifica normativa introdotta dall’articolo 1, comma 1325, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in merito alla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in capo ai cittadini extracomunitari. In base a tale disposizione i cittadini extracomunitari residenti in Italia che richiedano, sia attraverso il sostituto d’imposta, sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, devono fornire una documentazione che può essere formata, alternativamente, da:

 

a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

 

b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

 

c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.

 

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione sopra richiamata, deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione, qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

La specificità di tale disciplina, a parere dell’Agenzia delle Entrate, non consente però di ritenere che vi sia alcuna deroga, per i cittadini extracomunitari, in riferimento alla necessità di richiedere annualmente al datore di lavoro l’attribuzione delle detrazioni d’imposta da lavoro e per i familiari a carico. Anch’essi dovranno, dunque, comunicare annualmente al datore di lavoro il codice fiscale dei familiari a carico, perché a tale adempimento è subordinata all’attribuzione delle detrazioni fiscali.

I lavoratori extracomunitari residenti che vogliano fruire di dette detrazioni devono, quindi, richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, i quali rilasceranno il codice previo esame della prescritta documentazione prevista dalla L. n. 296/2006.

 

Indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico nel modello 770/2008

L’Agenzia delle Entrate fornisce anche importanti chiarimenti in relazione alla richiesta di indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico nel modello di dichiarazione 770 relativo all’anno 2007. Tale indicazione risulta particolarmente onerosa e problematica ed in alcuni casi quasi impossibile da fornire; basti pensare all’ipotesi, per esempio, di lavoratori non più presenti in azienda già al momento dell’approvazione del modello 770.

A tale riguardo, la circolare n. 15 dell’Agenzia delle Entrate precisa che i sostituti d’imposta non andranno incontro a sanzioni in caso di omessa indicazione nel modello 770/2008 del codice fiscale dei familiari a carico dei propri dipendenti. Ciò in quanto l’obbligo di richiedere ai dipendenti il codice fiscale di tali familiari  è sorto solo a decorrere dal 1° gennaio 2008.

A conferma di tale osservazione, la circolare in esame rileva che anche nelle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2008 in corrispondenza del “codice fiscale familiare” non risultano controlli bloccanti e che l’omessa compilazione del campo non implica segnalazione di anomalie della dichiarazione.

 

Aliquote delle addizionali all’IRPEF in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno

L’Agenzia delle Entrate fornisce, infine, chiarimenti in merito alle aliquote delle addizionali all’IRPEF da applicare ad opera del sostituto d’imposta in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta. Per i rapporti di lavoro che cessano durante l’anno, ricorda la circolare n. 15, il sostituto è tenuto ad operare le ritenute delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF al momento della cessazione.

Per calcolare l’importo delle addizionali da trattenere il sostituto deve fare riferimento alle aliquote risultanti dai relativi elenchi disponibili sul sito Internet del Dipartimento per le Politiche Fiscali (www.finanze.gov.it) - area fiscalità locale - alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di modifiche delle aliquote, si ricorda che sul sito è indicata la data di pubblicazione della relativa delibera comunale.

I sostituti, pertanto, non dovranno fornire alcuna prova circa la correttezza del proprio operato, poiché l’indicazione della data di pubblicazione consente di ricavare l’aliquota che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, era indicata sul sito e, quindi, applicabile.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle interpretazioni fornite dalla circolare consultabile anche sul sito del Collegio.