INPS - PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA - NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DELL’ATTIVITA’ AMBULATORIALE - MESSAGGIO N. 3701 DEL 12 FEBBRAIO 2008

 

Con messaggio n. 3701 del 12 febbraio 2008, l’Inps ha fornito chiarimenti circa la corresponsione dell’indennità economica di malattia per le prestazioni sanitarie erogate nell’ambito di nuovi modelli organizzativi dell’attività ambulatoriale.

 

Day service ambulatoriale (DSA)

La modalità di Day Service Ambulatoriale esclude il trattamento delle urgenze e riguarda, quindi, esclusivamente una casistica programmata, esplicitata a priori, con delineazione dei protocolli diagnostico-terapeutici, individuazione dei professionisti interessati e formalizzazione da parte della direzione dell’Azienda sanitaria.

Per quanto concerne l’indennizzo delle giornate di Day Service Ambulatoriale, l’Inps rinvia alle istruzioni fornite al Punto 5) della circolare n. 136 del 25 luglio 2003, in merito alle terapie ambulatoriali ricorrenti  che comportano incapacità al lavoro (cfr. Not. n. 10/2003).

A sensi di tali istruzioni:

- qualora sul certificato di malattia sia barrata la casella riferita alla ricaduta, possono essere applicati i criteri di quest’ultima, sempreché sussistano i relativi presupposti (trattamento eseguito entro trenta giorni dal precedente);

- può essere considerata sufficiente anche un’unica certificazione del medico curante, che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità al lavoro e che li qualifichi l’uno ricaduta dell’altro;

- gli interessati devono inviare detta certificazione prima dell’inizio delle prestazioni (fornendo anche l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione delle stesse) e, inoltre, trasmettere periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria riportanti il calendario di quelle effettivamente eseguite, le sole che danno titolo all’indennità economica di malattia.

L’istituto precisa, inoltre, che i relativi piani del percorso programmato, nonché le dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, devono essere presentati al Centro Medico Legale della Sede Inps e validati dal Dirigente Medico Legale.

Nelle giornate di DSA non sono effettuabili visite mediche di controllo domiciliare.

Il messaggio in parola evidenzia inoltre che il Day Service Ambulatoriale si configura come una struttura idonea ad offrire risposte assistenziali, di elevata qualità, senza il ricorso al ricovero in regime di Day Hospital (DH).

Il nuovo modello organizzativo consente al paziente di ottenere, in un solo giorno, una diagnosi o una terapia, effettuando le visite specialistiche, gli esami strumentali, anche invasivi, o le prestazioni terapeutiche necessarie che non richiedono osservazione prolungata.

 

Centro di salute mentale (CSM)

Tale struttura è una unità organizzativa dei servizi sanitari operante sul territorio, che fornisce (ambulatoriamente ovvero in alcuni casi anche a domicilio), alle persone portatrici di sofferenze psichiche, interventi medici e psicologici, terapie farmacologiche o relazionali.

Il CSM assicura, altresì, un servizio di appoggio ed assistenza, per prevenzione, cura e riabilitazione, che prevede, presso la sede del medesimo, temporanea ospitalità diurna ed eventualmente notturna.

Al riguardo, l’Istituto sottolinea che per l’ospitalità diurna vanno applicate le istruzioni sopra richiamate, concernenti i “cicli di cura ricorrenti”.

Nelle ipotesi di ospitalità notturna, valgono, invece, le direttive contenute nel Punto 3), “Certificati di Day Hospital” , della suddetta circolare n. 136/2003.

In sostanza, trovano applicazione, sia per quanto concerne i requisiti certificativi che i termini di invio, i criteri stabiliti con riferimento alle giornate di ricovero, compresa la prevista riduzione (ai due quinti) della misura dell’indennità economica di malattia nel caso di lavoratori non aventi familiari a carico.

Con riferimento ai soggetti che siano anche lavoratori in attualità di prestazione, l’INPS ritiene opportuno ricordare che le strutture del CSM sono tenute a rilasciare ai singoli interessati (assistiti stessi o loro rispettivi rappresentanti legali) idonea certificazione, che consenta loro di ottemperare alle vigenti disposizioni di legge relative al rapporto di lavoro e al rapporto previdenziale.

L’Inps evidenzia che l’accesso alla indennità economica di malattia è subordinato alla certificazione del curante, intendendosi per tale non solo il medico di medicina generale, ma qualsiasi medico che abbia in cura la persona nel momento in cui si deve rilasciare il certificato.

Grava quindi sul medico, “che visita, osserva, cura, riabilita o comunque tratti”, nonché sulla struttura sanitaria cui la persona si rapporta, il dovere deontologico di certificare, a richiesta, ciò che risulta dall’atto medico.