INPS - PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
MALATTIA - NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DELL’ATTIVITA’ AMBULATORIALE - MESSAGGIO
N. 3701 DEL 12 FEBBRAIO 2008
Con messaggio n. 3701 del
12 febbraio 2008, l’Inps ha fornito chiarimenti circa la corresponsione
dell’indennità economica di malattia per le prestazioni sanitarie erogate
nell’ambito di nuovi modelli organizzativi dell’attività ambulatoriale.
Day service
ambulatoriale (DSA)
La modalità di Day Service
Ambulatoriale esclude il trattamento delle urgenze e riguarda, quindi,
esclusivamente una casistica programmata, esplicitata a priori, con
delineazione dei protocolli diagnostico-terapeutici, individuazione dei
professionisti interessati e formalizzazione da parte della direzione
dell’Azienda sanitaria.
Per quanto concerne
l’indennizzo delle giornate di Day Service Ambulatoriale, l’Inps rinvia alle
istruzioni fornite al Punto 5) della circolare n. 136 del 25 luglio 2003, in
merito alle terapie ambulatoriali ricorrenti
che comportano incapacità al lavoro (cfr. Not. n. 10/2003).
A sensi di tali istruzioni:
- qualora sul certificato
di malattia sia barrata la casella riferita alla ricaduta, possono essere
applicati i criteri di quest’ultima, sempreché sussistano i relativi
presupposti (trattamento eseguito entro trenta giorni dal precedente);
- può essere considerata
sufficiente anche un’unica certificazione del medico curante, che attesti la
necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità al lavoro e che li
qualifichi l’uno ricaduta dell’altro;
- gli interessati devono
inviare detta certificazione prima dell’inizio delle prestazioni (fornendo
anche l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione delle stesse) e,
inoltre, trasmettere periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria
riportanti il calendario di quelle effettivamente eseguite, le sole che danno
titolo all’indennità economica di malattia.
L’istituto precisa,
inoltre, che i relativi piani del percorso programmato, nonché le dichiarazioni
della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni
effettivamente eseguite, devono essere presentati al Centro Medico Legale della
Sede Inps e validati dal Dirigente Medico Legale.
Nelle giornate di DSA non
sono effettuabili visite mediche di controllo domiciliare.
Il messaggio in parola
evidenzia inoltre che il Day Service Ambulatoriale si configura come una struttura
idonea ad offrire risposte assistenziali, di elevata qualità, senza il ricorso
al ricovero in regime di Day Hospital (DH).
Il nuovo modello
organizzativo consente al paziente di ottenere, in un solo giorno, una diagnosi
o una terapia, effettuando le visite specialistiche, gli esami strumentali,
anche invasivi, o le prestazioni terapeutiche necessarie che non richiedono
osservazione prolungata.
Centro di salute mentale
(CSM)
Tale struttura è una unità
organizzativa dei servizi sanitari operante sul territorio, che fornisce (ambulatoriamente ovvero in alcuni casi anche a domicilio),
alle persone portatrici di sofferenze psichiche, interventi medici e
psicologici, terapie farmacologiche o relazionali.
Il CSM assicura, altresì,
un servizio di appoggio ed assistenza, per prevenzione, cura e riabilitazione,
che prevede, presso la sede del medesimo, temporanea ospitalità diurna ed
eventualmente notturna.
Al riguardo, l’Istituto
sottolinea che per l’ospitalità diurna vanno applicate le istruzioni sopra
richiamate, concernenti i “cicli di cura ricorrenti”.
Nelle ipotesi di ospitalità
notturna, valgono, invece, le direttive contenute nel Punto 3), “Certificati di
Day Hospital” , della suddetta circolare n. 136/2003.
In sostanza, trovano
applicazione, sia per quanto concerne i requisiti certificativi che i termini
di invio, i criteri stabiliti con riferimento alle giornate di ricovero,
compresa la prevista riduzione (ai due quinti) della misura dell’indennità
economica di malattia nel caso di lavoratori non aventi familiari a carico.
Con riferimento ai soggetti
che siano anche lavoratori in attualità di prestazione, l’INPS ritiene
opportuno ricordare che le strutture del CSM sono tenute a rilasciare ai
singoli interessati (assistiti stessi o loro rispettivi rappresentanti legali)
idonea certificazione, che consenta loro di ottemperare alle vigenti
disposizioni di legge relative al rapporto di lavoro e al rapporto
previdenziale.
L’Inps evidenzia che
l’accesso alla indennità economica di malattia è subordinato alla
certificazione del curante, intendendosi per tale non solo il medico di
medicina generale, ma qualsiasi medico che abbia in cura la persona nel momento
in cui si deve rilasciare il certificato.
Grava quindi sul medico,
“che visita, osserva, cura, riabilita o comunque tratti”, nonché sulla
struttura sanitaria cui la persona si rapporta, il dovere deontologico di
certificare, a richiesta, ciò che risulta dall’atto medico.