INPS - GESTIONE SEPARATA - PAGAMENTI DILAZIONATI DEI
CONTRIBUTI - MESSAGGIO N. 3493/2008
Con messaggio n. 3493
dell’11 febbraio 2008 l’Inps ha diramato chiarimenti in merito alle istanze per
il pagamento dilazionato dei contributi dovuti alla Gestione separata, di cui
all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Dopo aver evidenziato che
dette istanze sono soggette alla normativa comune a tutte le altre Gestioni
amministrate dall’Inps, il messaggio precisa che l’operatore della competente
sede dell’Istituto, pervenuta l’istanza di dilazione, deve:
- verificare la regolarità
formale della richiesta, la completezza delle notizie ed eventualmente fornire
al committente lo schema di domanda (reperibile sul sito Internet www.inps.it
nella sezione “Modulistica on line”);
- controllare il rispetto
di tutte le condizioni poste dalla vigente disciplina in materia di rateazioni
dei debiti contributivi come riportato dalla circolare della Direzione Generale
dell’INPS n. 104 del 23 maggio 1988 e la Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto n. 288 dell’11 aprile 1995.
Sotto quest’ultimo aspetto,
deve essere, in particolare, accertato che:
- l’istanza di dilazione
includa tutti i debiti del contribuente nei confronti dell’Inps, anche se non
formalizzati da verbale ispettivo, e sia compilata in ogni sua parte, compreso
l’atto di impegno;
- sia stato effettuato il
versamento della prima rata in misura pari a 1/12 dei contributi dovuti, ovvero
pari a 1/12 delle sanzioni, in assenza di debito per contributi.
L’Istituto ricorda inoltre
che:
- le sanzioni civili sono
calcolate sino alla data della domanda di rateazione. Per il periodo successivo
trovano applicazione gli interessi stabiliti per i pagamenti dilazionati, da
calcolare sull’intero capitale (contributi e sanzioni, fino alla data della
domanda);
- la scheda istruttoria
viene approvata dal Direttore Provinciale o subprovinciale o dal Direttore
Regionale ovvero dal Direttore Centrale delle Entrate Contributive, a seconda
dell’importo oggetto della dilazione.
In proposito, si rammenta
che la competenza a decidere in materia di rateazioni contributive (fino a
ventiquattro rate per i debiti contributivi non iscritti a ruolo e fino a
sessanta rate per quelli iscritti a ruolo) e di riduzione delle sanzioni
civili, ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ad esprimere il
parere sulla estensione della rateazione fino a trentasei rate, a norma
dell’art. 2, comma 11, della Legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del
Ministero del Lavoro, è attribuita:
- ai Direttori Provinciali
e Subprovinciali, per importi sino a euro 500.000,00;
- ai Direttori Regionali,
per importi superiori a euro 500.000,00 e sino a euro 1.000.000,00;
- al Direttore Centrale
delle Entrate Contributive, per importi superiori a euro 1.000.000,00.