INPS - GESTIONE SEPARATA - PAGAMENTI DILAZIONATI DEI CONTRIBUTI - MESSAGGIO N. 3493/2008

 

Con messaggio n. 3493 dell’11 febbraio 2008 l’Inps ha diramato chiarimenti in merito alle istanze per il pagamento dilazionato dei contributi dovuti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Dopo aver evidenziato che dette istanze sono soggette alla normativa comune a tutte le altre Gestioni amministrate dall’Inps, il messaggio precisa che l’operatore della competente sede dell’Istituto, pervenuta l’istanza di dilazione, deve:

- verificare la regolarità formale della richiesta, la completezza delle notizie ed eventualmente fornire al committente lo schema di domanda (reperibile sul sito Internet www.inps.it nella sezione “Modulistica on line”);

- controllare il rispetto di tutte le condizioni poste dalla vigente disciplina in materia di rateazioni dei debiti contributivi come riportato dalla circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 104 del 23 maggio 1988 e la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 288 dell’11 aprile 1995.

Sotto quest’ultimo aspetto, deve essere, in particolare, accertato che:

- l’istanza di dilazione includa tutti i debiti del contribuente nei confronti dell’Inps, anche se non formalizzati da verbale ispettivo, e sia compilata in ogni sua parte, compreso l’atto di impegno;

- sia stato effettuato il versamento della prima rata in misura pari a 1/12 dei contributi dovuti, ovvero pari a 1/12 delle sanzioni, in assenza di debito per contributi.

L’Istituto ricorda inoltre che:

- le sanzioni civili sono calcolate sino alla data della domanda di rateazione. Per il periodo successivo trovano applicazione gli interessi stabiliti per i pagamenti dilazionati, da calcolare sull’intero capitale (contributi e sanzioni, fino alla data della domanda);

- la scheda istruttoria viene approvata dal Direttore Provinciale o subprovinciale o dal Direttore Regionale ovvero dal Direttore Centrale delle Entrate Contributive, a seconda dell’importo oggetto della dilazione.

In proposito, si rammenta che la competenza a decidere in materia di rateazioni contributive (fino a ventiquattro rate per i debiti contributivi non iscritti a ruolo e fino a sessanta rate per quelli iscritti a ruolo) e di riduzione delle sanzioni civili, ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ad esprimere il parere sulla estensione della rateazione fino a trentasei rate, a norma dell’art. 2, comma 11, della Legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del Ministero del Lavoro, è attribuita:

- ai Direttori Provinciali e Subprovinciali, per importi sino a euro 500.000,00;

- ai Direttori Regionali, per importi superiori a euro 500.000,00 e sino a euro 1.000.000,00;

- al Direttore Centrale delle Entrate Contributive, per importi superiori a euro 1.000.000,00.